CIRCOLARI CORONAVIRUS

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIGO E DELL’ASSEGNO ORDINARIO PRIME ISTRUZIONI

 

N. 114/2020 / CIRCOLARE / Prot. 136.2020 / SB

DIREZIONE
25 marzo 2020
Alle aziende associate

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIGO E DELL’ASSEGNO ORDINARIO PRIME ISTRUZIONI

Con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, allegato alla presente, l’INPS ha diramato le prime istruzioni in merito agli ammortizzatori sociali messi a disposizione delle aziende che si trovano a fronteggiare problemi causati dall’emergenza sanitaria da Covid-19 dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020.
A tale scopo l’INPS ha introdotto una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.
In deroga alle disposizioni vigenti (art. 15, c. 2, e art. 30, c. 2, D.lgs. n. 148/2015), le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario, con la causale sopra indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020).
Per espressa previsione del D.L. Cura Italia (art.19 c. 5), l’assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di cinque dipendenti
La decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il dies a quo coincide con la data di pubblicazione del messaggio in oggetto.
Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio è neutralizzata. Invece, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio in oggetto, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, sarà la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario – avvisa l’INPS – sono disponibili nel portale INPS, al percorso www.inps.it\Servizi online\Aziende\consulenti e professionisti\Servizi per aziende e consulenti\CIG e Fondi di solidarietà.
La domanda, avvisa inoltre l’Istituto, è anche disponibile nel portale Servizi per le aziende ed i consulenti, con le consuete modalità.
Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta permetterà di procedere senza dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari. Per quanto riguarda la CIGO, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegare l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Infine, l’INPS riepiloga la normativa riguardante questa speciale fattispecie di CIGO e di Assegno Ordinario:
• le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario potranno essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e questo periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile previsto dal D.lgs. n. 148/2015;
• il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
• per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
• non deve essere compilata la relazione tecnica prevista dall’art. 2, c. 1, del D.M. n. 95442/2016, né deve essere allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
• il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato, come già detto, il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del messaggio in parola;
• non è dovuto il contributo addizionale;
• i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.
Provvediamo, infine, con la presente circolare, anche se non oggetto del Messaggio Inps in oggetto, a sintetizzare la procedura di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga per emergenza coronavirus.
L’Agenzia regionale per il lavoro ha approvato, con la Determina n. 600 del 20 marzo 2020, i criteri per presentare domanda di Cassa Integrazione (CIG) in deroga prevista dall’art. 17 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19“ e dall’art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Le prestazioni di Cassa integrazione in deroga saranno concesse per far fronte a situazioni di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro a causa di effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Ministero della salute d’intesa con le Regioni nell’ambito dei provvedimenti assunti dal Governo per far fronte alla straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19.
Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate a partire dalle ore 15,00 del 23 marzo 2020 ed entro il 30 aprile 2020 o fino a capienza delle risorse previste.
Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate a far data dal 25 marzo 2020 e comunque entro 31 agosto 2020, essendo stato pubblicato in data 24 marzo 2020, il Decreto Interministeriale 24/03/2020 che ha disposto il riparto dei fondi alle Regioni, previsto dall’art. 22 del Decreto n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, in favore dei datori di lavoro privati. Sul punto attendiamo comunque dall’Agenzia regionale per il lavoro ufficializzazione della suddetta data di presentazione delle domande.
Per ogni ulteriore chiarimento il nostro Servizio Sindacale è a Vostra completa disposizione (Dott. Federico Vecchi f.vecchi@confapiemilia.it).

Allegato 1: messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo 2020

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia