CIRCOLARI CORONAVIRUS

CASSE INTEGRAZIONI PER COVID 19: POSSIBILI LE PROROGHE ED I RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE

 

N. 211/2020 / CIRCOLARE / Prot. 235.2020 / SB

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
28 aprile 2020
Alle aziende associate

CASSE INTEGRAZIONI PER COVID 19: POSSIBILI LE PROROGHE ED I RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE

Tra le modifiche apportate dalla legge di conversione del DL n. 18/2020 “Cura Italia”, ve ne è una di particolare interesse che riguarda i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro flessibile.
La normativa ordinaria non prevede la possibilità, per le aziende che utilizzano un ammortizzatore sociale, di apporre un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato (art. 20, comma 1, lettera c del D.lgs n. 81/2015). L’articolo in questione dispone il divieto di assumere (e/o prorogare) rapporti di lavoro a termine presso le unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni. Unica eccezione è prevista per i rapporti di lavoro che riguardano lavoratori adibiti a mansioni diverse rispetto a quelle a cui si riferisce la richiesta di ammortizzatore sociale.
La disposizione sopra esaminata è replicata, quasi come una sorta di copia-incolla, tra i divieti previsti nella normativa sulla somministrazione di lavoro (art. 32, 1 comma, lettera b del D.lgs n. 81/2015). Anche in questo caso, il legislatore ha stabilito l’impossibilità di stipulare contratti di somministrazione di lavoro presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro.
Le prescrizioni nascono per contenere eventuali abusi da parte di datori di lavoro che millantando crisi aziendali e richiedendo contestualmente l’intervento dello Stato, poi si trovano ad assumere lavoratori quali sostituti di quelli posti in cassa integrazione.
La crisi in atto tuttavia, non ha a che vedere con una motivazione aziendale di natura organizzativa o produttiva, ma è una crisi di natura sanitaria che ha avuto forti ripercussioni anche da un punto di vista economico. Inoltre, la chiusura o la riduzione dell’attività lavorativa è intervenuta, in molti casi, su una imposizione da parte del Governo. Su questi presupposti il legislatore, con l’art. 19 bis della legge di conversione del decreto “Cura Italia”, si è reso conto della necessità, per questo particolare periodo storico (e durante il periodo di cassa integrazione per Covid), di sospendere il divieto e di dare così la possibilità alle aziende e, indirettamente ai lavoratori, di rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato in essere, anche a scopo di somministrazione.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
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Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia