RINNOVATO IL CCNL DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE (CCNL UNIONALIMENTARI-CONFAPI)

Unionalimentari-Confapi e le organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Ccnl della piccola e media industria alimentare scaduto in data 31-10-2024 e che interessa circa 40.000 lavoratrici e lavoratori di tutta Italia.
L’intesa, valida per i prossimi 48 mesi, arriva al termine di un confronto articolato che ha visto tutte le parti impegnate nel costruire un accordo capace di tenere insieme le esigenze di sostenibilità economica delle imprese, con il miglioramento delle condizioni di lavoro. Il nuovo contratto interviene sull’ampliamento delle tutele per la conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro e su una più stretta regolamentazione del mercato del lavoro, riducendo il ricorso alla precarietà.
Dal punto di vista economico viene previsto un adeguamento salariale progressivo nel quadriennio, accompagnato dall’aumento del contributo a carico delle imprese per la previdenza complementare.
“La trattativa è stata complessa, ha dichiarato Paolo Uberti, Presidente di Unionalimentari-Confapi, ma abbiamo lavorato con responsabilità per raggiungere un accordo utile, equilibrato e lungimirante. In un momento di grande incertezza economica siamo riusciti a definire un contratto che offre risposte concrete alle esigenze delle imprese e dei lavorator, guardando con fiducia al futuro del settore alimentare”.
Decorrenza e durata
Il nuovo contratto assume decorrenza retroattiva dal 01-11-2024 e rimarrà in vigore fino al 31-10-2028, sia per la parte normativa che per quella economica.
Contratto a tempo determinato e somministrazione a termine
L’art. 8 del Ccnl viene rivisitato alla luce delle modifiche normative apportate alla disciplina in materia di lavoro a tempo determinato; in particolare viene confermata la durata massima di 24 mesi e vengono definite le causali, molto dettagliate ma estremamente operative, per le quali si rende possibile la stipula, ovvero la proroga o il rinnovo di un contratto a termine che supera i 12 mesi.
Viene inoltre inserito l’art. 8 bis per la gestione della somministrazione dei contratti a tempo determinato.
Le parti hanno stabilito che la decorrenza delle nuove discipline contenute negli articoli 8 e 8 bis, avrà decorrenza dal 1° giugno 2026, pertanto i contratti già in essere, stipulati nelle more della previgente disciplina, arriveranno alla loro naturale scadenza.
Permessi e congedi
L’art. 13 che disciplina i congedi, innalza da 3 a 4 giorni all’anno l’entità dei permessi retribuiti legati al decesso o alla grave infermità di un parente entro il secondo grado, o di un soggetto che rientra nello stato di famiglia della dipendente.
Vengono previste inoltre 8 ore di permesso retribuito, frazionabili in gruppi di 2 ore ciascuno, per favorire l’inserimento all’asilo nido o alle scuole dell’infanzia del figlio fino all’età di 4 anni, a cui si aggiungono altre 4 mezze giornate di permesso retribuito, per un totale di 12 ore annue non frazionabili, per assistenza a genitore over 75.
Riduzione dell’orario di lavoro
Con decorrenza gennaio 2027 e 2028, vengono incrementate le riduzioni di orario spettanti ai lavoratori turnisti.
Trattamento economico
L’aumento medio a regime condiviso tra le Parti sociali è pari a 280,00 euro lordi mensili, calcolato sui parametri convenzionali 137 e 157 per la panificazione, da erogare in 4 tranches così come segue:
- 70,00 euro lordi con decorrenza 01-06-2025;
- 70,00 euro lordi con decorrenza 01-06-2026;
- 70,00 euro lordi con decorrenza 01-04-2027;
- 70,00 euro lordi con decorrenza 01-01-2028.
Egr e premio per obiettivi
Le Parti hanno deciso di inserire dei nuovi importi a titolo di “Elemento di garanzia retributiva” (E.g.r) ed un premio per obiettivi per il solo settore della panificazione, da erogare ai lavoratori con decorrenza dal 01-01-2027.
Previdenza complementare
Si segnala infine che, con decorrenza dal 01-01-2027, la contribuzione a carico azienda sale alla misura dell’1,50%.