CHIARIMENTI INPS SUL CONTEGGIO DELLE SETTIMANE DI CIGO PER COVID 19

N. 199/2020 / CIRCOLARE / Prot. 223.2020 / FV
AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
23 aprile 2020
Alle aziende associate
CHIARIMENTI INPS SUL CONTEGGIO DELLE SETTIMANE DI CIGO PER COVID 19
I tecnici dell’Inps hanno ribadito che le nove settimane di integrazione salariale di Cigo e Fis (Fondo di Integrazione Salariale) concesse a causa del virus Covid 19, in relazione alla singola unità produttiva, sono a disposizione dell’azienda ed è quest’ultima ad individuare quali e quanti lavoratori inserire.
Se il datore di lavoro decide quindi di collocare in cassa, per le intere 9 settimane a disposizione, un numero di dipendenti inferiori a quelli effettivamente necessari, perde il diritto, per gli esclusi, a fruire dell’aiuto; ferma restando la possibilità di integrare la domanda iniziale inserendo altri lavoratori, ma sempre con riferimento al periodo già coperto dalla precedente domanda.
Va rilevato infatti che il Dl n. 18/2020 “Cura Italia”, pur introducendo una specifica causale legata all’emergenza Covid 19, non ha apportato modifiche all’impianto di base della Cigo e dell’assegno ordinario Fis (D.lgs n. 148/2015), se non per le parti espressamente derogate. Tra queste non figura la modalità di fruizione delle settimane autorizzate. Gli esperti dell’Inps forniscono anche un esempio in cui chiariscono che non è possibile fare una domanda con le nove settimane per un primo gruppo di lavoratori che parte il 1° marzo, seguita da un’ulteriore istanza con decorrenza il 1° aprile. Ciò in quanto, in base alla prima domanda, le 9 settimane a disposizione dell’azienda si chiudono il 1° maggio. Chi si dovesse trovare in tale situazione può dunque integrare o annullare l’istanza.
Altra risposta è stata fornita dai tecnici dell’Istituto in merito all’applicazione della circolare Inps n. 58/2009 che prevede l’utilizzo a giorni della cassa integrazione e che offre la possibilità di considerare fruita una settimana quando si utilizzano 5 o 6 giorni (secondo l’orario applicato), anche dislocati in più settimane. Sul punto, l’Istituto asserisce che la modalità va intesa come un criterio di flessibilità. Al termine del periodo di cassa, l’azienda conta le giornate e le trasforma in settimane, ricordando che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in Cig, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’impresa. L’Inps ha anche reso disponibile un esempio di calcolo che riportiamo sotto:
1. La richiesta
Un’azienda chiede 9 settimane di ammortizzatore dal 1° marzo al 1° maggio
2. Utilizzo
Alla fine del periodo ha utilizzato solo 30 giornate di cassa (indipendentemente dal numero di lavoratori)
3. Il calcolo
Si divide il numero di giorni utilizzati per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività (5 o 6) e si ottiene il numero effettivo di settimane fruite. Ipotesi: 30:5= 6 settimane
4. La conseguenza
Rimangono 3 settimane che sarà possibile richiedere in coda alla prima richiesta, con una nuova domanda.
Chiarimento su lavoratori assunti dal 23-02-2020 al 17-03-2020
Con riferimento poi ai lavoratori assunti dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, gli esperti dell’Inps hanno specificato che, se l’azienda presenta una domanda integrativa per includere nell’ammortizzatore anche questi lavoratori, nel file Csv (che accompagna la richiesta) si possono includere solo i lavoratori aggiunti (in alternativa si può annullare la domanda già presentata ed inoltrarla nuovamente inserendovi tutti i dipendenti).
Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
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Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia