CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: POSSIBILE L’UTILIZZO DELLA CAUSALE INDIVIDUATA DALLE PARTI ANCHE NEL 2026

La legge di conversione del “Decreto Economia” (DL n. 95/2025) è intervenuto sulla lettera b) dell’art. 19 del D.lgs n. 81/2025, estendendo fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di individuare direttamente nel contratto di lavoro esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione di un termine nel caso di superamento (con un unico contratto a termine o con una successione di più contratti) di un termine superiore ai 12 mesi.
Questa possibilità è prevista solo nel caso in cui i contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) non abbiano individuato delle apposite causali. Il venir meno, dal 2026, della causale strutturata sulle esigenze individuate dalle parti, in caso di mancanza di casistiche previste dalla contrattazione collettiva, avrebbe comportato l’impossibilità di superare i 12 mesi in rapporti a tempo determinato con lo stesso lavoratore e per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (si ricorda che la causale non è necessaria nel caso di contratti a tempo determinato stipulati per esigenze stagionali; tali esigenze sono specificamente individuate dalla contrattazione collettiva o sono quelle previste dal D.P.R n. 1525/1963).
La motivazione/causale individuata dalle parti deve essere basata su specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. Tali esigenze devono essere specificate in modo puntuale e circostanziato all’interno del contratto individuale: è opportuno quindi evitare l’uso di formule generiche o astratte e riferirsi alla realtà aziendale in cui il singolo contratto di lavoro a termine viene a calarsi, con motivazioni oggettivamente verificabili e specifiche.
In via esemplificativa è possibile individuare alcune causali specifiche che di norma legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato:
- lavorazioni complesse in fasi successive che richiedono lo svolgimento di mansioni non rintracciabili nell’attuale forza aziendale;
- copertura di posti temporaneamente vacanti a causa di un processo di riorganizzazione o di ristrutturazione in atto;
- realizzazione di una nuova linea produttiva o commerciale o di un nuovo processo lavorativo che richiede l’utilizzo di nuovi macchinari o di nuove attrezzature;
- incremento straordinario, occasionale e non prevedibile dell’attività aziendale.