DECRETO CURA ITALIA

N. 93/2020 / CIRCOLARE / Prot. 105.2020 / SB
DIREZIONE
19 marzo 2020
Alle aziende associate
Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 70 del 17 marzo 2020 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cd. decreto “Cura-Italia”.
Con il decreto in oggetto è stato previsto un impegno finanziario di 25 mld di euro finalizzato a garantire numerose misure per fronteggiare la situazione emergenziale legata al Coronavirus.
In particolare, il Decreto Cura Italia interviene su:
1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi, nonché sospensione di altri adempimenti fiscali; infine, specifici incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Con la presente circolare si provvede a fornire una prima analisi delle misure:
a sostegno del lavoro;
previdenziali;
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
natura legale.
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)
• I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CIGO o di accesso all’assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane, continuative o frazionate, comunque entro il mese di agosto 2020.
• E’ prevista una procedura di consultazione sindacale diversa rispetto a quella ordinaria disciplinata nel Decreto Legislativo n° 148/2015. Per le misure richieste ai sensi del nuovo decreto legge l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Al riguardo, l’Area Lavoro renderà note le modalità di espletamento della suddetta procedura.
• Sono allungati i termini di presentazione della domanda all’INPS, che deve avvenire entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività̀ lavorativa.
• La domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo n° 148/2015, relativi alla transitorietà, non imputabilità e temporaneità dell’evento che ha determinato il ricorso all’ammortizzatore sociale. Ciò è coerente con l’introduzione della specifica causale “emergenza COVID-19”.
• I periodi di trattamento di CIGO e Assegno Ordinario (FIS) concessi per la causale “emergenza COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
• Solo per l’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale previsto dalla legge.
• Limitatamente ai periodi di CIGO e Assegno Ordinario (FIS) concessi per la causale “emergenza COVID-19” e in considerazione della relativa fattispecie non si applica il contributo addizionale previsto dal Decreto Legislativo n° 148/2015.
• Nel limite delle 9 settimane e nell’anno 2020, l’Assegno Ordinario del FIS (normalmente concesso alle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti) è esteso anche alle aziende che occupano più di 5 dipendenti, con possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.
• I lavoratori destinatari delle nuove norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesta l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro (art. 1, comma 2, D.Lgs. n° 148/2015).
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (art. 20)
• Le aziende che al 23/2/2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6) hanno in corso un trattamento di CIGS possono presentare domanda di CIGO per la causale “emergenza COVID-19” e per un periodo non superiore a 9 settimane.
• La concessione della CIGO sospende e sostituisce il trattamento di CIGS già in corso e questo trattamento può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
• La concessione della CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata e il relativo periodo di CIGO concesso ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 non è conteggiato ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015.
• Limitatamente al periodo di CIGO concesso per la causale “emergenza COVID-19” e in considerazione della relativa fattispecie non si applica il contributo addizionale previsto dal Decreto Legislativo n° 148/2015.
Trattamento di assegno ordinario peri datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)
• I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23/2/2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6) hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di Assegno ordinario per la causale “emergenza COVID-19” e per un periodo non superiore a 9 settimane.
• La concessione del trattamento di Assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
• I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concesso ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015.
• Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi per la causale “emergenza COVID- 19” e in considerazione della relativa fattispecie, non si applica la contribuzione addizionale prevista dall’articolo 29, comma 8, del Decreto Legislativo n° 148/2015.
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (art. 22)
• Per i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed esclusi i datori di lavoro domestico, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di CIG in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa.
• L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
• Il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
• I trattamenti di CIGi nderoga sono concessi,nel rispetto dei limitidi spesa, con decreto delle Regioni, inviato all’INPS unitamente alla lista dei beneficiari.
• La CIG in deroga può essere concessa esclusivamente con il pagamento diretto da parte dell’INPS.
• Per la Regione EMILIA-ROMAGNA la concreta operatività di questo strumento è disciplinata nell’apposito accordo quadro tra Regione e Parti sociali sottoscritto in data 6 Marzo 2020 con riferimento al quale ci riportiamo alla nostra precedente circolare n. 076/2020 del 9 marzo scorso.
Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)
• A decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n° 18/2020) l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n° 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
• Sempre per 60 giorni il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 604/1966.
CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
• Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, alle imprese è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
• Questa l’indicazione del Decreto Legge sugli aiuti economici alle imprese Decreto “Cura Italia” per il contenimento del Coronavirus.
• Punto cardine del “Protocollo sulla sicurezza condiviso tra le associazioni datoriali e sindacali” che sta creando qualche dubbio alle imprese, è quello sia della frequenza di effettuazione sia delle modalità di effettuazione della sanificazione. Sulla frequenza il protocollo cita il termine “periodicamente” che pertanto potrebbe essere intesa come una scadenza differenziata sulla base delle specifiche necessità o scelte del datore di lavoro. Una tempistica media corretta riteniamo possa essere settimanale. Si consiglia alle imprese di ottenere nell’ambito della sanificazione effettuata, oltre alla stipula preliminare di un contratto tra le parti, una dichiarazione e certificazione di corretta esecuzione del lavoro svolto che possa chiaramente identificare il prodotto/i utilizzati, le modalità di intervento ed i luoghi dell’intervento stesso.
• Si ricorda però che nel caso di registrazione di un caso di positività al COVID 19 l’intervento deve essere immediato e le modalità come definite dal Ministero della Salute in base alla Circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE, DPI E ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLA COLLETTIVITA’
• In relazione invece al tema della produzione di mascherine chirurgiche e DPI (Mascherine FFP1, FFP2 e FFP3) fortemente richieste in questo periodo di emergenza, il Decreto “Cura Italia” deroga al rispetto delle normali prescrizioni vigenti in materia, consentendo la produzione in regime di estrema semplificazione.
• Tale deroga sarà in vigore per tutto il periodo dell’emergenza.
• Le aziende produttrici di mascherine chirurgiche che intendono avvalersi della deroga devono però inviare all’Istituto superiore di sanità autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
• Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa.
• L’istituto superiore di sanità, nel termine di 2 giorni dalla ricezione delle informazioni da parte del produttore, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti.
• I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale (mascherine FFP1, FFP2 e FFP3) e coloro che li immettono in commercio, che intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
• Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.
• Qualora all’esito della valutazione le mascherine risultassero non conformi alle vigenti norme il produttore cessa immediatamente la produzione. Seppur nel regime della deroga non vige pertanto un principio assoluto di libertà nella produzione delle mascherine chirurgiche soprattutto ai fini dell’immissione in commercio, né tanto meno un principio di silenzio assenso a fronte dell’eventuale mancata risposta da parte dell’Istituto Superiore di Sanità o dell’INAIL.
• Da informazioni dirette da parte del Ministero della Salute all’interno dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’INAIL è stato creato il “Gruppo di lavoro dispositivi medici e DPI COVID-19” incaricato di effettuare una valutazione per l’utilizzo in deroga, limitatamente a questo periodo di emergenza, di maschere facciali ad uso medico o DPI anche prive del marchio CE.
• Il Gruppo di lavoro, già attivamente operativo mantenendo contatti con il Ministero della Salute, la Protezione Civile, soggetti Istituzionali ed Associazioni Datoriali fornisce informazioni a tutti i richiedenti delle varie Aziende sia via mail che telefonicamente.
• A breve saranno inoltre rese disponibili le modalità operative e le tempistiche per la richiesta di valutazione dell’utilizzo in deroga delle maschere facciali.
Tali indicazioni operative dovrebbero supportare le imprese nell’individuazione delle norme vigenti in materia e le caratteristiche tecniche e prestazionali minime (materiali, spessori, cuciture, ecc).
LE MISURE CHE RIGUARDANO GLI ASPETTI PREVIDENZIALI
L’art. 23 del decreto-legge istituisce un congedo indennizzato per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi
In particolare, ai genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado decretata dal DPCM 4 marzo 2020 a decorrere dal 5 marzo e per tutto l’anno 2020, per i figli di età non superiore ai 12 anni (il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale), è riconosciuto un periodo di congedo di giorni 15, in via continuativa o frazionata, indennizzato al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Al suddetto importo NON va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore.
Inoltre, gli eventuali periodi di congedo parentale, già in corso di fruizione da parte dei genitori lavoratori dipendenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel nuovo congedo con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Tali periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.
Si sottolinea che la norma prevede che la fruizione del congedo di cui sopra è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tutto quanto sinora visto per i genitori lavoratori dipendenti, nonché affidatari, vale anche per chi ha figli minori tra i 12 e i 16 anni, ma senza corresponsione di indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per quanto riguarda i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anch’essi hanno diritto a fruire, a parità di situazioni previste per i lavoratori dipendenti, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Infine, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, in alternativa al congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo decorrente dal 5 marzo 2020. Il bonus sarà erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
Sarà, l’INPS, con apposito provvedimento a regolamentare le modalità operative per accedere al congedo, o al bonus baby-sitting. L’INPS provvederà altresì al monitoraggio delle domande prevenute, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora da tale monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa, previsto in 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020, l’INPS procederà al rigetto delle domande presentate.
L’art. 24 estende la durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici (12) giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
L’art. 26 norma il periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Per i lavoratori del settore privato, la misura della quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva introdotta all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (si tratta degli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, oppure hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio), è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
Per i periodi di quarantena il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Sono altresì considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto- legge in parola, anche in assenza del provvedimento emesso da parte dell’operatore di sanità pubblica.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Come già visto per altri provvedimenti del decreto in oggetto, gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa suddetto e rigettano ulteriori domande qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa previsto.
Resta chiaro che, qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
L’art. 27 introduce un’indennità per i professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, la quale non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’indennità sarà erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. Come di consueto, l’INPS monitorerà il rispetto del limite di spesa e comunicherà i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
L’art. 28 introduce un’indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie si vedranno riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Anche questa sarà erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
L’art. 31 sancisce l’incumulabilità tra indennità
Le indennità stabilite per i professionisti, i Co.co.co. e gli autonomi non iscritti alle gestioni speciali dell’Ago non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
L’art. 33 proroga i termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché
i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.
L’art. 34 proroga i termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.
L’art. 39 introduce ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile
Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Analogamente, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
L’art.42 introduce le disposizioni riguardanti l’INAIL
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo precedentemente indicato. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
L’Art. 60 dispone la rimessione in termini per i versamenti
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020.
L’art. 62 sospende i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle
ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti andranno ottemperati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
L’art. 63 introduce un premio per i lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo menzionato a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
NUOVE DISPOSIZIONI PER I CONTRATTI PRIVATI E CON ENTI PUBBLICI
L’art. 91 del Decreto-legge 18/2020 cosiddetto “Cura Italia” recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 2020 inserisce due interessanti disposizioni per il panorama contrattuale privato e pubblico.
Contratti privati
Nel primo capoverso viene inserita una norma di rilevante importanza volta a introdurre nel panorama giuridico una sorta di esimente tipica alla non responsabilità del debitore “ossia il rispetto delle misure di contenimento”. La disposizione specifica che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (introdotta dal comma 6 -bis all’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13).
Il Decreto Legge, quindi, prevede la possibilità di escludere la responsabilità del debitore in caso di inadempienze contrattuali dovute al rispetto delle misure di contenimento di cui alla 13/2020.
Tale disposizione, ad avviso di chi scrive, si pone in continuità con le tendenze giurisprudenziali che pur non riconoscendo automatismi in tema di esclusione della responsabilità da inadempimento ammettono, a talune condizioni quali quelle del rispetto delle misure indicate nella Legge 6/2020, una efficacia interruttiva del nesso di causalità fra inadempimento e responsabilità del debitore (almeno in via di prima applicazione). Ciò che la norma non dice, e sul quale ci sarà da indagare in futuro, è se detta esclusione sia una mera specificazione di una attività di verifica che il giudice deve già fare ovvero se si introduce una presunzione. E ancora, se si condivide la tesi della presunzione se questa ha carattere assoluto o relativo. In termini maggiormente esplicativi ci si chiede se contro questa presunzione si ammette la prova contraria oppure no.
Contratti pubblici
Ulteriore integrazione inserita nel Decreto Legge riguarda più specificatamente i contratti pubblici e nella specie l’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che viene integrato indicando che l’erogazione dell’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza secondo quanto previsto del predetto codice.
Come si legge dalla stessa relazione tecnica, la modifica del Codice dei contratti pubblici è volta a “fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. In tal modo, si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l’inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la “ratio” istitutiva della previsione medesima”.
Il Decreto Legge, quindi, prevede che le Stazioni appaltanti possono concedere anticipi ai fornitori per le consegne urgenti, poiché sul punto sembrava esserci dubbi da parte degli Enti.
Per ogni ulteriore chiarimento il nostro Servizio Sindacale è a Vostra completa disposizione (Dott. Federico Vecchi f.vecchi@confapiemilia.it).
Allegato: D.L. CURA ITALIA
Cordiali saluti
Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia