DPCM 22 MARZO – L’ELENCO DELLE ATTIVITA’ APERTE

N. 102/2020 / CIRCOLARE / Prot. 118.2020 / SB
DIREZIONE
23 marzo 2020
Alle aziende associate
DPCM 22 MARZO – L’ELENCO DELLE ATTIVITA’ APERTE
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020, (che si allega alla presente) recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Le disposizioni del D.P.C.M in oggetto producono effetto a far data 23/3/2020 e sono efficaci fino al 3/4/20.
La validità dei Dpcm e delle ordinanze finora emanate viene uniformata al 3 aprile.
Provvediamo di seguito a fornire un primo quadro sintetico delle principali misure restrittive introdotte:
• Sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (che riportiamo allegato alla presente) e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
• Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A dell’allegato 1 al D.P.C.M in esame possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
• Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto ha la facoltà di sospendere le predette attività qualora non sussistano le condizioni di cui al punto in esame. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione del Prefetto l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Quanto sopra, anche in termini di procedura, trova applicazione per le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
• Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali.
• È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
• E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
• Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
• Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Si precisa, infine, che il D.P.C.M ha previsto per le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Per ogni ulteriore chiarimento il nostro Servizio Sindacale è a Vostra completa disposizione (Dott. Federico Vecchi f.vecchi@confapiemilia.it).
Cordiali saluti
Allegati:
1) D.P.C.M 22 Marzo 2020;
2) Allegato n. 1 al D.P.C.M.
Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia