EMERGENZA CALDO: LE ULTIME NOVITA’ PER LE AZIENDE ED I LAVORATORI

Le alte temperature di questi giorni hanno portato le istituzioni ad intervenire, a vari livelli e con diversi provvedimenti, al fine di salvaguardare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori più esposti al caldo. Vediamo in sintesi le principali misure adottate.
PROTOCOLLO NAZIONALE
È stato sottoscritto a Roma tra il Ministero del Lavoro e le Parti sociali un apposito “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”.
Il protocollo promuove le buone pratiche opportune al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche. L’obiettivo primario è quello di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Particolare attenzione viene posta agli strumenti di informazione, alla formazione, alla prevenzione e ad una corretta effettuazione della valutazione dei rischi.
Un apposito decreto ministeriale sarà pubblicato nei prossimi giorni e darà attuazione ai contenuti del Protocollo.
CASSA INTEGRAZIONE PER CALDO ECCESSIVO
L’Inps ha inviato uno specifico messaggio (messaggio n. 2130 del 03-07-2025) con il quale fornisce un quadro riepilogativo degli ammortizzatori sociali che si possono utilizzare in questi casi.
Le tutele riguardano, sia i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della Cigo, sia quelli coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale (Fis).
Sospensione o riduzione dell’attività disposta con ordinanza della pubblica autorità
In questi casi (per la Regione Emilia-Romagna si veda la nostra circolare n. 165/2025) le aziende possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” (art. 8, comma 2°, Dm n. 95442/2016).
Nella relazione tecnica si devono indicare gli estremi dell’ordinanza, senza doverla allegare. L’ammortizzatore sociale potrà essere riconosciuto per i periodi e le fasce orarie di sospensione o riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle stesse.
Sospensione o riduzione dell’attività per evento meteo
Anche nei territori o nei settori produttivi non interessati dalle ordinanze, in caso di caldo eccessivo che non consente il regolare svolgimento delle attività lavorative, è comunque possibile richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
In questo caso, ricorda l’Inps, il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto laddove le temperature risultino superiori a 35 gradi centigradi o anche inferiori qualora, in relazione alla tipologia di attività, entri in considerazione la valutazione della temperatura così detta “percepita”, maggiore di quella reale.
In queste ipotesi la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta, non deve fare riferimento solo alla mera rilevazione termica, ma anche alla tipologia di attività svolta ed alle condizioni nelle quali si trovano concretamente ad operare i lavoratori. Sarà compito dell’azienda specificare, nella relazione tecnica, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da cui si può ingenerare un accrescimento del calore (macchinari che si scaldano, indumenti di sicurezza pesanti, tasso di umidità nell’aria ecc.).
CARATTERISTICHE DELLA CASSA INTEGRAZIONE PER CALDO ECCESSIVO
Si ricorda che il ricorso alla Cigo per questo tipo di eventi, si annovera tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” per cui, in questi casi:
- non è richiesta l’anzianità di servizio di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per cui viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non pagano il contributo addizionale;
- il termine di presentazione della domanda coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’intervento si è verificato;
- l’informativa sindacale può essere inoltrata anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Nel messaggio dell’Inps infine si precisa che potranno essere accolte domande di cassa anche quando la sospensione dell’attività lavorativa sia disposta su segnalazione dell’RSPP aziendale che, in relazione all’eccessivo caldo, abbia rilevato l’esistenza di profili di rischio per la salute dei lavoratori.