ENASARCO – SOSPENSIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI I° TRIMESTRE 2020

N. 220/2020 / CIRCOLARE / Prot. 244.2020 / SB
DIREZIONE
30 aprile 2020
Alle aziende associate
ENASARCO – SOSPENSIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI I° TRIMESTRE 2020
Le aziende preponenti (cioè quelle che conferiscono il mandato ad un agente di operare in una determinata zona e per i prodotti che producono/commercializzano), in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 18 D.L. n. 23/2020, potranno scegliere se posticipare il relativo pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre 2020, in scadenza al 20 maggio 2020, con le seguenti modalità:
• pagamento in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
• pagamento dilazionato in 5 rate mensili, a partire da giugno 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi.
Ai sensi dell’articolo 18 del D.L. n. 23/2020, la sospensione contributiva è possibile per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia:
• con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
• con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, almeno pari al 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
La sospensione opera, altresì, a prescindere dal calo di fatturato o dei corrispettivi:
• per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
• per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
La sospensione riguarda il termine di pagamento dei contributi e non l’obbligo di dichiarazione delle provvigioni e dei relativi contributi dovuti a favore degli agenti/rappresentanti.
Pertanto, le aziende preponenti dovranno compilare la distinta online del 1° trimestre, entro il 20 maggio 2020, resa disponibile dalla Fondazione a partire dal 30 aprile 2020.
Per ogni ulteriore chiarimento l’Area Lavoro – Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi f.vecchi@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Distinti saluti Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia