CIRCOLARI CORONAVIRUS

FAQ COVID-19

 

N. 200/2020 / CIRCOLARE / Prot. 224.2020 / SB

DIREZIONE
23 aprile 2020
Alle aziende associate

FAQ COVID-19

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare dello scorso 7 Aprile 2020, di pari oggetto, per fornire un aggiornamento delle risposte ai quesiti più ricorrenti derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione della normativa emanata per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale Covid-19.
In particolare, di seguito riportiamo le FAQ relative alle tematiche di seguito indicate, che sostituiscono integralmente quelle inviate con la circolare del 7 Aprile sopra richiamata:
In questa pagina troverete FAQ sui seguenti argomenti:
• ATECO E ATTIVITA’ INDUSTRIALI CHE POSSONO RIMANERE ATTIVE
• ATTIVITA’ FUNZIONALI
• RAPPORTI CON L’ESTERO
• ATTIVITA’ CONSENTITE DOPO IL 16 APRILE 2020
• OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ALLA PREFETTURA
• ATTIVITÀ COMMERCIALI ESSENZIALI
• ASPETTI LEGALI

ATECO E ATTIVITA’ INDUSTRIALI CHE POSSONO RIMANERE ATTIVE

Quali sono le attività industriali produttive che possono rimanere aperte in quanto appartenenti a filiere di produzione di beni e servizi di prima necessità?

Le attività industriali, è prevista la prosecuzione di quelle riconducibili alla produzione di beni e servizi di prima necessità, individuati nell’allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020 che ha annullato e sostituito analogo allegato 1 del DPCM 25 marzo 2020, recante i codici ATECO di tali attività.

Sono un soggetto che svolge un’attività industriale o commerciale che ricade tra le attività elencate negli Allegati 1 o 3 del DPCM 10 aprile, posso continuare ad operare?

Si, le attività indicate negli allegati al DPCM 10 Aprile 2020 possono proseguire, perché ritenute attività essenziali.

Qual’è il documento certo essenziale comprovante l’effettiva attività svolta in relazione ai codici Ateco, anche ai fini di un eventuale controllo?

Il documento certo ed ufficiale è la Visura Camerale che riporta i codici Ateco delle attività sia di tipo primario sia di tipo secondario in ragione del proprio oggetto sociale. Tale documento insieme al documento di autocertificazione per le persone fisiche definito dal Ministero dell’Interno può essere esibito a conferma delle esigenze lavorative.

Qualora la mia attività non fosse ricompresa tra gli Ateco e volessi modificare in Visura Camerale è possibile farlo proseguendo comunque l’attività?

Qualora l’attività non sia rientrante nell’elenco di cui all’Allegato 3 non potrà proseguire ma il soggetto potrà richiedere alla propria Camera di Commerci di Competenza la variazione/integrazione dei codici attendendo la relativa risposta e solo all’atto della variazione approvata (con evidenza in Visura) potrà riaprire la propria attività. Qualora ci fossero difformità tra i codici in Visura e altre codifiche per esempio rispetto a pagamenti ed oneri Tributari o similari fa sempre fede il codice Ateco.

Sono un soggetto che svolge più attività e ho più codici ATECO. Posso continuare a operare solo se tutti i miei codici attività sono indicati in Allegato 3 e se ne posseggo alcuni di tipo primario ed altri di tipo secondario non tutti in Allegato 3 posso comunque proseguire l’attività?

Non è necessario che tutti i codici ATECO siano inclusi nell’Allegato I; tuttavia, l’attività che potrà proseguire sarà solo quella individuata dal codice ATECO in Allegato 3 indipendentemente che sia un codice primario o secondario.

La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati nell’Allegato 3 ma, invece, c’è il codice ATECO di una delle mie attività secondarie. Considerato che posso continuare ad operare per l’attività secondaria posso, contestualmente, proseguire anche la produzione dell’attività prevalente (codice ATECO primario)?

In linea generale, l’attività prevalente (il cui codice ATECO non è riportato in Allegato 3) deve essere sospesa salvo che si possa considerare “un’attività integrata con l’attività secondaria” o sia un’attività “funzionale alla filiera di una delle attività indicate in Allegato 3”; in quest’ultimo caso sarà necessario darne comunicazione al Prefetto. Per attività integrata si può intendere quella svolta all’interno di una stessa unità produttiva e concorre, quindi, al medesimo processo produttivo.

Se la mia attività rientra tra quelle ricomprese nell’Allegato 3 devo comunque fare una specifica comunicazione alla mia Prefettura di Competenza?

No, non è necessario in quanto l’inserimento nell’allegato significa che si tratta di attività connesse a filiere essenziali.

Nell’Allegato 3 è indicata la divisione (due cifre) o il gruppo (tre cifre) della mia attività ma non il mio codice ATECO completo. Posso continuare a operare?

Si. Nel caso in cui l’Allegato 3 indichi una divisione (es. 01, 11, 33) o un gruppo (es. 22.1, 27.1, etc.) tutte le ripartizioni subordinate che fanno riferimento a quella divisione o gruppo possono continuare a operare (gruppi, classi, categorie, sottocategorie).

ATTIVITA’ FUNZIONALI

Sono il fornitore di un’impresa che a sua volta fornisce beni/servizi a un’impresa che svolge le attività indicate in Allegato 3 o che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità. La mia è un’attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare?

Ogni impresa parte della relativa catena produttiva, anche di sub-fornitura può considerarsi funzionale e, quindi, abilitata a operare. Al fine di proseguire la propria attività, l’impresa dovrà presentare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei propri beni o servizi attinenti alle attività consentite.

Le imprese funzionali possono operare solo per le imprese e le amministrazioni indicate nella comunicazione al Prefetto o possono operare anche per altri clienti?

La comunicazione al Prefetto deve indicare “specificamente” le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei beni o servizi attinenti alle attività consentite (ragione sociale e ATECO), pertanto le imprese funzionali possano operare solo per i soggetti indicati nella comunicazione prefettizia, qualora subentrassero nuove necessità si dovrebbe integrare la comunicazione con i nominativi dei nuovi clienti. Nel caso in cui i clienti fossero privati si consiglia comunque di inserire dati anagrafici e di reperibilità qualora le forze dell’ordine volessero effettuare verifiche (es. per interventi di manutenzione straordinaria). Nel caso di continuità di fornitura a parità di cliente per nuovi ordini non è necessario integrare la comunicazione per ogni nuovo ordine.

Sono il fornitore di un’impresa con impianto a ciclo continuo ovvero del settore dell’aerospazio e della difesa o esercente attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale che continua la propria attività. La mia è un’attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare? E i miei fornitori?

La funzionalità alla continuità delle filiere debba riferirsi a tutte le attività consentite e, quindi, estendersi a tutte le imprese che producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. Ai fini della prosecuzione dell’attività funzionale, è necessario inviare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione ai sensi rispettivamente dei diversi commi dell’articolo 2 del DPCM 10 aprile 2020 citando lo specifico Ateco del cliente richiamando l’appartenenza ad una delle casistiche di cui sopra (ciclo continuo, settore aerospazio e difesa, attività di rilevanza strategica per l’economica nazionale).

RAPPORTI CON L’ESTERO

Sono un’impresa che svolge un’attività funzionale. Posso operare nei confronti di un cliente straniero?

Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del DPCM, e non essendoci nel DPCM stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri. Quanto ai clienti stranieri, in linea con la ratio del DPCM è necessario che essi rientrino nei settori indicati in Allegato 3 eroghino servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero producano, trasportino, commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medicochirurgici o prodotti agricoli e alimentari. In ogni caso, ai fini dell’operatività anche nei confronti di clienti stranieri, l’impresa ha l’onere di indicare il beneficiario straniero nella comunicazione al Prefetto.

Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un’attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto?

Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l’estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera “garantita”: può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al Prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest’ultimo; non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.

ATTIVITA’ CONSENTITE DOPO IL 16 APRILE 2020

Fino a quando posso completare le attività in vista della chiusura?

Per le attività già rientranti nell’Allegato I del DPCM del 22 e 25 marzo, ora nel DPCM 10 aprile 2020 la scadenza ultima è stata le ore 24 del 16 aprile 2020.

Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?

Ferme restando la sospensione dell’attività di produzione, il nuovo DPCM 10 aprile 2020, ha proprio ammesso l’effettuazione di tali attività da parte dei titolari, dipendenti delegati o soggetti terzi previa specifica comunicazione alla Prefettura ai sensi dell’art.2 comma 12.

Le imprese che hanno dovuto sospendere l’attività il 16 aprile 2020, possono spedire e/o ricevere merci dopo tale data?

Sì, anche questa fattispecie è stata ricompresa nella comunicazione di cui al comma 12. Non si specifica se tali merci debbano essere oggetti di ordinativi precedenti tale data così come la merce in spedizione. Va ribadito che il materiale non può però essere stato prodotto dopo la data del 22 marzo 2020 prima data di blocco delle attività non ammesse. Ovviamente, tali operazioni dovranno svolgersi con il minor numero possibile di addetti alle operazioni di spedizione o di ricevimento e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel “Protocollo di Sicurezza” condiviso di regolazione delle misure per il contrasto siglato tra le Organizzazioni di categoria e sindacali.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ALLA PREFETTURA

Chi è tenuto a fare la comunicazione al Prefetto?

Ai fini dello svolgimento dell’attività, devono fare la comunicazione al Prefetto sulla base del modello definito dalla Prefettura stessa e scaricabile dal sito dell’Associazione, senza attendere autorizzazione potendo continuare ad operare:
 le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate in Allegato 3;
 le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
 le imprese che svolgono l’attività attraverso impianti a ciclo produttivo continuo.

Qualora la Prefettura riscontrasse anomalie o discordanze potrà richiedere integrazioni o sospendere l’attività.

Devo attendere risposta dal Prefetto prima di riaprire la mia attività?

No, tutte le casistiche di comunicazione permettono, una volta presentate di iniziare a lavorare, stante la possibilità da pare della Prefettura o organi di controllo da essa deputati e delegati di fare controlli a campione sulla veridicità dei dati e sul rispetto del “Protocollo di Sicurezza” firmato tra le Parti Sociali lo scorso 14 marzo 2020.

A quale Prefettura deve essere inviata la comunicazione?

I documenti vanno inviati alla Prefettura della Provincia dove sono ubicate le attività produttive utilizzando l’apposito modello definito dalla Prefettura stessa.

Sono un’impresa la cui attività non è compresa tra quelle indicate dell’Allegato 3 al DPCM disponibile a convertire la produzione per fabbricare mascherine chirurgiche e dispositivi di produzione individuale (DPI). Posso svolgere questa attività?

La produzione di mascherine di qualunque tipologia è finalizzata alla gestione dell’emergenza COVID-19, pertanto la stessa possa considerarsi “funzionale a fronteggiare l’emergenza” e, quindi, consentita ai sensi dell’art. 2, c. 5, del DPCM 10 aprile 2020 senza necessità di presentazione di comunicazione al Prefetto.

La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?

No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade tra quelle essenziali riportate nell’allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell’allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.

ATTIVITÀ COMMERCIALI ESSENZIALI

Dove sono definite le tipologie di attività commerciali limitate o ammesse perché definite strategiche ed essenziali?

Tutte le disposizioni e deroghe per le attività commerciali sono definite nel DPCM 10 aprile 2020 e ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’Allegato 1 in particolare definisce le tipologie di attività commerciali (commercio al dettaglio) e di servizi alla persona come definite all’Allegato 2 ammesse per macro-famiglie senza definire specifici codici ATECO.

Sono il fornitore di un’attività commerciale già operativa ai sensi del DPCM 11 marzo 2020. La mia è un’attività funzionale? Posso continuare a operare? E i miei fornitori?

Considerata la necessità di consentire la continuità delle attività commerciali, il concetto di funzionalità si riferisce anche alla continuità di tali attività e, quindi può estendersi alle imprese che producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. In ogni caso, ai fini della prosecuzione dell’attività funzionale, è necessario inviare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione se l’azienda non rientra nell’allegato 1 o 2 del DPCM 10 aprile 2020.

L’attività della mia impresa è esclusa da quelle elencate negli Allegato 1 e 2. Tuttavia, vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all’estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell’impresa?

Le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 che, tra l’altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet. Pertanto, ferma restando la sospensione dell’attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio già attive. Conseguentemente:
• le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
• le attività di confezionamento, gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto:
i) se svolte da personale interno, dovrebbero considerarsi comunque consentite;
ii) se svolte in outsourcing, sono consentite ai sensi dell’Allegato I al DPCM 10 aprile 2020.

ASPETTI LEGALI

Una volta effettuata la Comunicazione di cui all’art. 1, lettera d) D.P.C.M. 22 marzo 2020 devo attendere la risposta del Prefetto per proseguire l’attività?

No. Come specificato dalla Circolare 23 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” il meccanismo delineato dal decreto in argomento non introduce una forma di preventiva autorizzazione da parte di codeste Autorità ma, in un’ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all’adozione di una eventuale sospensione.

Nel caso in cui la Prefettura dovesse ritenere non legittima la prosecuzione dell’attività effettuata con la Comunicazione di cui all’art.1, lettera d) D.P.C.M. 22 marzo 2020, cosa può succedere?

In primo luogo, alla Prefettura è riconosciuto il potere di sospendere l’attività che si sta proseguendo. Inoltre, ai sensi dell’art. 15 del D.L. 14/2020 il Prefetto potrà procedere con la comminazione di una sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima sulla base della Legge 689/81.

Per ogni ulteriore chiarimento, la Segreteria (tel. 059/894811 – segreteria@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione per mettervi in contatto con il funzionario di competenza.

Cordiali Saluti.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia