LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E PREMI – PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE ED AGENZIA DOGANE

N. 160/2020 / CIRCOLARE / Prot. N. 183.2020 / CZ
SERVIZIO FISCALE
7 aprile 2020
Alle Aziende Associate
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E PREMI – PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE ED AGENZIA DOGANE
Lo scorso 05 marzo 2020 è stato emanato il Provvedimento congiunto dell’Agenzia Entrate e dell’Agenzia delle Dogane (recante il n. 80217/RU) che stabilisce le modalità attuative della Lotteria degli scontrini.
Si ricorda che la lotteria riguarda gli acquisti al minuto di beni e servizi effettuati da persone fisiche che operano in qualità di soggetti privati. I privati acquirenti per poter partecipare alla lotteria sugli acquisti devono possedere e comunicare all’esercente al momento dell’acquisto il proprio “codice lotteria”.
Con il Provvedimento in oggetto è stato previsto che:
1) è attivato il c.d. “Portale Lotteria” (disponibile all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it) il quale si compone di un’area pubblica nell’ambito della quale i soggetti interessati potranno ottenere il proprio codice lotteria e di un’area riservata, accessibile utilizzando l’identità digitale SPID Livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure le credenziali Fisconline/Entratel (Nome utente, Password e Codice PIN).
L’area riservata consente di utilizzare alcuni servizi aggiuntivi (es. visualizzazione degli scontrini che danno diritto ai biglietti virtuali per partecipare all’estrazione dei premi, indicazione dei recapiti per la comunicazione rapida delle vincite);
2) il codice lotteria sia generato utilizzando il proprio codice fiscale e possa essere stampato o salvato su dispositivo mobile per essere poi esibito all’esercente al momento dell’acquisto. A partire dal 1° luglio 2020, infatti, l’esibizione del codice lotteria al momento dell’acquisto costituirà manifestazione della volontà di partecipare alla lotteria e, a tal fine, occorrerà mostrarlo all’esercente prima che questi emetta il documento commerciale;
3) ogni corrispettivo trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate per il tramite del documento commerciale e acquisito dal Sistema Lotteria partecipa alla lotteria, nei limiti di quanto contestualmente pagato, in tutto o in parte, se di importo pari o superiore ad €uro 1,00;
4) ciascun corrispettivo partecipa a una sola estrazione settimanale, una sola estrazione mensile e una sola estrazione annuale. Per il 2020 sono previste solo le estrazioni mensili e l’annuale (quelle settimanali sono previste soltanto a decorrere dal 2021). La prima estrazione è fissata per il 7 agosto 2020 (quella relativa al mese di luglio);
5) l’Agenzia delle Dogane istituisce una banca dati denominata Sistema Lotteria, gestita da Sogei S.p.A. e alimentata dalle seguenti informazioni relative ai corrispettivi, così come comunicate dall’Agenzia delle entrate: a) partita IVA e denominazione del cedente/prestatore; b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso; c) data e ora del documento; d) importo del corrispettivo pagato (in contanti, o strumenti elettronici), nonché importo del corrispettivo non pagato; e) codice lotteria del cliente; f) data di trasmissione telematica dei corrispettivi;
6) per ogni corrispettivo, il Sistema Lotteria genera un numero di biglietti virtuale pari ad un biglietto per ogni €uro di corrispettivo (es: €uro 1.000, 1.000 biglietti); per corrispettivi pari o superiori a €uro 1.000 il numero massimo di biglietti generati è in ogni caso pari a 1.000;
7) le operazioni di estrazione sono effettuate con modalità automatizzata, tramite sistema RNG (Random Number Generator) e il risultato delle estrazioni, privo del codice lotteria, è reso noto sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli e nell’area pubblica del Portale lotteria;
8) per quanto riguarda i premi è stato infine chiarito che per l’estrazione annuale è previsto un premio di €uro 1.000.000, per le estrazioni mensili n. 3 premi di €uro 30.000 per ciascun mese e per le estrazioni settimanali n. 7 premi da €uro 5.000 per ciascuna settimana. I premi devono essere reclamati entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. Non sarà necessario da parte del privato acquirente conservare i documenti commerciali al fine di riscuotere i premi, anche se ciò potrebbe essere utile nel caso in cui l’acquirente desideri verificare nell’immediato, al termine di ogni estrazione, se il proprio documento commerciale rientri tra quelli estratti pubblicati nelle home page del Portale Lotteria (resta fermo che l’acquirente potrà ricevere rapidamente la comunicazione della vincita indicando i propri recapiti nell’area riservata del Portale).
Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it
Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia