CIRCOLARI CORONAVIRUS

PRIME INFORMAZIONI SU CONGEDI PARENTALI, PERMESSI LEGGE N. 104/92, BONUS BABY-SITTING

 

N. 103/2020 / CIRCOLARE / Prot. 119.2020 / SB

DIREZIONE
23 marzo 2020
Alle aziende associate

PRIME INFORMAZIONI SU CONGEDI PARENTALI, PERMESSI LEGGE N. 104/92, BONUS BABY-SITTING

Con il messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 e relativo allegato, l’INPS ha emanato le prime sintetiche indicazioni operative relative alla fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché all’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’INPS inoltre preannuncia che le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione degli istituti in oggetto saranno fornite con apposita circolare illustrativa di prossima pubblicazione. Inoltre, l’Istituto avvisa che si stanno completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche necessario per inviare le domande di accesso ai diversi istituti menzionati.
CONGEDI COVID-19
È il congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori (anche adottivi e/o affidatari) per nucleo familiare, per periodi che decorrono – così si legge nell’allegato al messaggio 1281 -dal 5 marzo al 3 aprile.
Genitori lavoratori dipendenti privati. I beneficiari appartengono alle seguenti casistiche individuate dall’INPS:
• Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età e per i quali il congedo è indennizzato con il 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
• Genitori con figli dai 12 ai 16 anni, i quali possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;
• Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ai quali, in ragione dell’emergenza COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
• Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.
I lavoratori dipendenti che si trovino in una delle casistiche sopra riportate potranno richiedere il congedo COVID-19 secondo le seguenti modalità:
• I genitori che abbiano già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda, poiché – garantisce l’INPS – I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo COVID-19.
• Analogamente, i genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, abbiano già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.lgs. n. 151/2001, non dovranno presentare un’altra domanda, poiché i predetti periodi saranno convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
• I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
• I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, secondo quanto dichiara l’Istituto.
• I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID- 19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
Genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS. I beneficiari di questa categoria sono individuati dall’INPS come di seguito elencati:
• Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
• Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
• Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo
I lavoratori dipendenti che si trovino in una delle casistiche sopra riportate potranno richiedere il congedo COVID-19 secondo le seguenti modalità:
• I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
• I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
• I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
• I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
L’INPS sottolinea che i congedi parentali straordinari per l’emergenza COVID-19 non si possono richiedere se:
• l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore, o con strumenti di sostegno al reddito
• se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

Al contrario, l’INPS afferma che è possibile usufruire di cumulo nei seguenti casi:
• nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);
• nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
Secondo quanto sancito dal DL n. 18/2020 è introdotto un incremento dei giorni di permesso retribuiti ex lege n. 104/1992. Per cui, dice l’INPS, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
I beneficiari di tale istituto sono i lavoratori dipendenti del settore privato che assistono un familiare con handicap grave e potranno presentare la domanda con le seguenti modalità:
• Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi;
• Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19
L’INPS ricorda che il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. Tale bonus spetta, tra gli altri, anche ai lavoratori dipendenti privati e ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, che si trovino nelle seguenti fattispecie:
• genitori (adottivi o affidatari) di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
• genitori di figli oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Il bonus, chiarisce l’INPS, sarà erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50. Secondo le disposizioni della norma in parola il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le categorie di soggetti, ovvero:
• lavoratori dipendenti del settore privato;
• lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Per tali soggetti, dunque, il bonus è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche e l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.
Anche in questo caso, ribadisce l’INPS, il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito, oppure se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
Invece, dice l’INPS, sarà possibile cumulare:
• il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
• Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Operativamente l’INPS avvisa che la domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:
• per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;
• avvalendosi della modulistica ufficiale che – garantisce l’Istituto – sarà a breve messa a disposizione dall’INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.
Tale domanda, verosimilmente disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica promessa dall’INPS, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità, ovvero:
WEB – www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Chiaramente, al fine di consentire da parte dell’INPS l’erogazione del beneficio in parola, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.
Per ogni ulteriore chiarimento la nostra Area Lavoro-Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi f.vecchi@confapiemilia.it) è a vostra disposizione
Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia