IL RICORSO AL LAVORO AGILE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ESTERNALIZZABILI

N.65/2020 / CIRCOLARE / Prot. 75.2020 / SB
AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
28 febbraio 2020
Alle aziende associate
IL RICORSO AL LAVORO AGILE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ESTERNALIZZABILI
Visto il crescente interesse per il ricorso al lavoro agile (smart-working) per lo svolgimento di attività esternalizzabili, provvediamo con la presente, ad integrazione della nostra precedente circolare n. 61-2020 del 26/02/2020, a fornire un quadro riassuntivo dei principali adempimenti in materia alla luce dei recenti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del 23.2.2020 e del 25.2.2020.
Come noto, per contrastare la diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, tra le varie misure adottare, è stata prevista, l’applicabilità in via automatica della modalità di ‘lavoro agile’ nelle aree considerate a rischio in situazioni di emergenza nazionale o locale.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, all’art. 2, ha, infatti, stabilito che le modalità di lavoro agile sono applicabili, in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali, per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati.
Nelle suddette fattispecie, l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio.
In particolare, la suddetta autocertificazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. Data sottoscrizione – coincidente alla data di inizio del periodo in smart-working;
2. File accordo: un file PDF/A contenente un’autodichiarazione dell’azienda nella quale sia presente un riferimento al DPCM citato e le informazioni anagrafiche (tra le quali il codice fiscale) del lavoratore coinvolto nella comunicazione;
3. Tutte le altre informazioni: si applicano le regole ordinarie.
La suddetta autocertificazione deve essere, altresì, comunicata, mediante procedura telematica obbligatoria accedendo al sito www.cliclavoro.gov.it.
Per quanto riguarda, infine, gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) devono essere assolti, sempre in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione in allegato.
Per ogni ulteriore chiarimento il Servizio Area Lavoro – Relazioni Sindacali è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it
Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia