CIRCOLARI CORONAVIRUS

LIQUIDITA’ E MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE – DECRETO LEGGE N. 23/2020

 

N. 168/2020 / CIRCOLARE / Prot. N. 192.2020 / CZ

SERVIZIO ECONOMICO/FISCALE
10 aprile 2020
Alle Aziende Associate

LIQUIDITA’ E MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE – DECRETO LEGGE N. 23/2020

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, entrato in vigore il 9 aprile 2020.

Provvediamo con la presente a fornire una prima analisi sintetica del provvedimento in esame, anticipando sin da subito che seguiranno specifiche informative finalizzare ad approfondire le singole materie oggetto del provvedimento in esame.

Il decreto in esame si divide in 6 CAPI:
CAPO I Misure di accesso al credito per le imprese;
CAPO II Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza covid-19;
CAPO III Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
CAPO IV Misure fiscali e contabili;
CAPO V Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali;
CAPO VI Disposizioni in materia di salute e lavoro.

Relativamente al sostegno alle imprese in difficoltà, il Decreto interviene fino al 31.12.2020, con misure specifiche su quattro principali ambiti: liquidità, materia societaria e fallimentare, golden power, fisco.

Ambito LIQUIDITA’

Fondo di garanzia
• garanzie a titolo gratuito fino al 31/12/2020. La garanzia coprirà tra il 80% e il 100% dell’importo finanziato, in funzione della dimensione delle imprese e della tipologia di operazione. La dotazione del Fondo è incrementata per 1,5 miliardi di euro;
• importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
• durata massima 72 mesi;
• ammesse le imprese fino a 499 dipendenti.

Intervento SACE
• prevista garanzia per un impegno finanziario totale di 200 miliardi di euro (di cui almeno 30 destinati alle PMI) in favore di banche che effettuino finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese di grandi dimensioni; possono accedere le PMI se hanno esaurito la capacità di accesso al Fondo di garanzia. La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato in base alle dimensioni dell’impresa;
• garanzia che prevede una serie di condizioni, tra cui l’impossibilità di distribuzione di dividendi e di riacquisto azioni e la destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive in Italia e la gestione dei livelli occupazionali con accordi sindacali;
• rafforzamento del sostegno pubblico all’esportazione.

Ambito SOCIETARIO E FALLIMENTARE
• differimento al primo settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza;
• non operatività, fino al 31 dicembre 2020, degli obblighi di riduzione del capitale, per perdite al di sotto del limite legale che si sono verificate nel corso degli esercizi chiusi entro la stessa data, nonché della causa di scioglimento di società per riduzione o perdita del capitale sociale;
• principi di redazione del bilancio in corso nel 2020: nella valutazione delle voci di bilancio, il criterio della prospettiva di continuazione dell’attività, può considerare la situazione esistente al 23 febbraio 2020;
• fino al 31 dicembre 2020, non si applica il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci;
• proroghe di termini sia ai fini dell’esecuzione di concordati o accordi di ristrutturazione già omologati che ai fini della presentazione di nuovi piani e proposte concordatari o nuovi accordi di ristrutturazione;
• improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020;
• sterilizzazione dei termini per proporre azione revocatorie;
• sospensione dei termini dei titoli di credito dal 9 marzo al 30 aprile 2020;
• rafforzamento Golden Power nei settori strategici e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria.

Ambito FISCO
• sospensione, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL:
o per i soggetti con ricavi 2019 ≤ 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019;
o per i soggetti con ricavi 2019 > 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019;
• Per le imprese con sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza: versamenti IVA di aprile sono sospesi, a prescindere da soglie di ricavi e riduzione di fatturato;
• Acconti IRES e IRAP: nessuna sanzione e interessi per insufficiente versamento, a condizione che la differenza tra quanto dovuto e quanto versato non sia superiore al 20%;
• Certificazioni Uniche: possibilità di consegna ai dipendenti entro il 30 aprile; non si applicano sanzioni per il ritardo dell’invio all’Ag. Entrate purché effettuato entro il 30 aprile;
• Ritenute appalti: i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina rilasciati dall’Ag. Entrate entro febbraio, restano validi fino a giugno;
• Credito di imposta sanificazione: esteso anche all’acquisto di DPI e per l’istallazione di altri dispositivi di sicurezza;
• Cessioni di farmaci: non rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole.

Per le disposizioni di cui ai CAPO VI e più in generale in materia di salute e lavoro, si rinvia a specifica circolare.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia