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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, ATTENZIONE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2025: I CONTROLLI CHE DEVE EFFETTUARE IL DATORE DI LAVORO

Con l’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (“Collegato Lavoro”), il legislatore ha apportato significative modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro. L’art. 10 del “Collegato Lavoro” ha infatti ridisegnato alcuni aspetti fondamentali di questo istituto, con particolare riferimento al regime temporale applicabile ai contratti di somministrazione (si veda sul tema anche la nostra circolare n. 85/2025).

L’abrogazione del regime transitorio

La principale novità introdotta riguarda l’eliminazione del regime transitorio (valido fino al 30-06-2025) che permetteva alle agenzie per il lavoro di superare il limite massimo di 24 mesi per le missioni a tempo determinato, purchè il lavoratore fosse assunto con contratto a tempo indeterminato dall’agenzia stessa.

L’art. 31 comma 1 del D.lgs n. 81/2015 (Somministrazione di Lavoro) nella formulazione originaria, prima cioè delle modifiche apportate dal “Collegato Lavoro”, disponeva quanto segue: “nel caso in cui il contrato di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini, in capo all’utilizzatore stesso, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025”.

Per effetto di tale disposizione quindi, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie potevano essere inviati in missione presso gli utilizzatori, sia a tempo determinato che indeterminato, senza vincoli di causale o limiti temporali, nel rispetto dei soli limiti percentuali previsti dalla normativa.

Di fatto però la disposizione si poneva in contrasto con la normativa europea e con gli orientamenti della giurisprudenza, che non hanno sostenuto una liberalizzazione così ampia della somministrazione basata sui contratti a tempo indeterminato. Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il ricorso alla somministrazione deve trovare una propria giustificazione in necessità di carattere temporaneo dell’utilizzatore.

Per rispondere alle criticità emerse, il legislatore è intervenuto attraverso una serie di provvedimenti normativi che hanno espressamente escluso dal limite dei 24 mesi le fattispecie in questione, fino all’ultima proroga che ha fissato il termine del regime derogatorio al 30 giugno 2025.

L’intervento del Ministero del Lavoro

Su questa tematica è intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025 (già da noi analizzata nella nostra circolare n. 85/2025).

Con la soppressione della disciplina speciale operata dal “Collegato Lavoro”, trova piena applicazione l’art. 31, comma 1, del D.lgs n. 81/2015, sicchè il superamento del limite temporale di 24 mesi comporta automaticamente la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore e il lavoratore somministrato.

La nuova regola

Ai fini della verifica del superamento del limite complessivo dei 24 mesi, la regola da seguire è questa: gli invii a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie, effettuati a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge n. 203/2024 “Collegato Lavoro”), rientrano nel computo dei 24 mesi. Al contrario i periodi di missione precedenti al 12 gennaio 2025, non vengono considerati nel computo del limite massimo.

Per i contratti stipulati tra agenzia ed utilizzatore a decorrere dal 12 gennaio 2025, il computo dei 24 mesi deve considerare tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente a tale data (in conformità all’art. 19 comma 2 del D.lgs n. 81/2015).

Le missioni già avviate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina derivanti da contratti stipulati prima del 12 gennaio 2025, come chiarito dal Ministero, potranno proseguire fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

I rischi per i datori di lavoro

Il principale rischio per i datori di lavoro utilizzatori  che non prestano attenzione alla data del 12 gennaio 2025, è quindi quella che venga riconosciuta la costituzione automatica di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

A tale profilo di criticità si sommano le sanzioni pecuniarie per inosservanza delle disposizioni normative e la possibilità di dispute contrattuali con le agenzie di somministrazione, in relazione agli accordi commerciali.

I controlli che è opportuno che facciano i datori di lavoro

Considerato che le missioni in corso possono proseguire fino al 30 giugno 2025 senza sanzioni, i datori di lavoro utilizzatori devono:

  • effettuare un audit dei contratti in corso, allo scopo di verificare tutti i contratti di somministrazione attivi al 12 gennaio 2025, inventariare i lavoratori somministrati ed i relativi periodi di missione, distinguendo tra contratti stipulati prima e dopo il 12 gennaio 2025;
  • procedere al calcolo accurato dei 24 mesi: per i contratti stipulati dopo il 12 gennaio 2025 è necessario computare tutti i periodi di missione a termine; per i contratti precedenti al 12 gennaio 2025 includere solo i periodi successivi a tale data;
  • rivedere le strategie di utilizzo della somministrazione a termine, valutando alternative come l’assunzione diretta o la somministrazione a tempo indeterminato e, al contempo, implementare sistemi di monitoraggio continuo dei periodi di somministrazione.