CIRCOLARI CORONAVIRUS

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – MESSAGGIO INPS N. 1373 DEL 25 MARZO 2020

 

N. 153/2020 / CIRCOLARE / Prot. 176.2020 / SB

DIREZIONE
6 aprile 2020
Alle aziende associate

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – MESSAGGIO INPS N. 1373 DEL 25 MARZO 2020

L’INPS con il messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020 ha fornito indicazioni sulla sospensione dei versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali, così come già indicato nella precedente circolare n. 37 del 12 marzo 2020, a seguito di numerose richieste di chiarimento relative a quanto ivi disposto.

L’Istituto ha precisato che è stato necessario sottoporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la questione relativa all’obbligo di riversamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro interessato dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dalle stesse disposizioni.

Il Ministero del Lavoro ha – come riporta il messaggio in oggetto – riconsiderato quanto previsto nella citata circolare INPS n. 37/2020, in linea col dettato normativo e con le istruzioni emanate dall’INPS in casi analoghi, alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto d’urgenza (il dl n. 18/20020).

In particolare, l’art. 61 commi 2 e 5 del citato decreto, ha esteso quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lett. b) del DL n. 9/2020, ovvero la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali inclusi anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Allo stesso modo per i creditori d’imposta è sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove detto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali.

Alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.

Per ogni ulteriore chiarimento, la nostra Area Lavoro – Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Allegato: Messaggio INPS

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia