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BONUS DI 150 EURO NELLA BUSTA PAGA DI NOVEMBRE

IL DL n. 144/2022 (“Decreto Aiuti-ter”) ha previsto il riconoscimento, in automatico e per il tramite dei datori di lavoro, di una nuova indennità una tantum in favore di determinate categorie di soggetti.
L’indennità è di importo pari a 150 euro e spetta ai lavoratori subordinati, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che non abbiano percepito un’altra indennità equipollente. Il bonus non costituisce reddito a fini fiscali, non rileva ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. L’Inps in data 17-10-2022, ha pubblicato la circolare n. 116 con cui detta le istruzioni operative per l’erogazione del bonus.

A chi spetta l’indennità
Spetta ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, non superiore a 1.538 euro. L’erogazione avviene unitamente alla retribuzione ordinaria del mese di novembre 2022, con esposizione nel relativo LUL ed in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
lavoratori dipendenti;
lavoratori stagionali, intermittenti, somministrati;
co.co.co;
dottorandi ed assegnisti di ricerca iscritti alla gestione separata Inps;
lavoratori dello spettacolo;
dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
L’indennità deve essere erogata al lavoratore anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (es: Cigo, Cigs, Assegno di integrazione salariale gestito dal Fis o dai Fondi di Solidarietà, congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro, da verificare in denuncia contributiva.
L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale.

Esposizione nella denuncia contributiva
Le somme erogate con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, sono portate a conguaglio dal datore di lavoro con la denuncia Uniemens, che sarà trasmessa telematicamente entro il 31 dicembre 2022.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
L’Inps a domanda, erogherà l’indennità una tantum anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che hanno svolto la prestazione nell’anno 2021 per almeno n. 50 giornate.
Anche per queste tipologie di lavoratori, si genererà quindi un credito in capo al datore di lavoro, che lo stesso potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

Pubblichiamo infine una efficace tabella con le principali differenze tra i bonus una tantum previsti a favore dei lavoratori dipendenti

Allegati:
Circolare Inps n. 116-2022
DL n. 144-2022