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CONVERTITO IN LEGGE IL “DECRETO LAVORO”: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN TEMA LAVORO

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

con l’approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati, è stato convertito in legge il così detto “Decreto Lavoro” (DL n. 48/2023). Nel corso dell’iter parlamentare sono state introdotte nuove misure che hanno arricchito ulteriormente il testo, di per sé già molto articolato.

Veniamo ora brevemente ad analizzare le principali novità in materia di lavoro inserite in sede di conversione, riservandoci altri approfondimenti nelle circolari successive.

ASSEGNO DI INCLUSIONE (art. 1-13)

L’Assegno di inclusione dal 01-01-2024 subentrerà al “Reddito di Cittadinanza”. Si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale, il cui accesso è condizionato alla prova dei mezzi ed all’adesione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

Per poter accedere all’assegno i nuclei familiari devono possedere, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, i seguenti requisiti:

  • Requisiti di cittadinanza, residenza o soggiorno. Il componente che richiede il beneficio deve essere:
  • cittadino dell’Unione Europea o familiare di cittadino dell’Unione Europea che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
  • avere la residenza in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, rispetto al momento di presentazione della domanda;
  • Requisiti economici. Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
  • un Isee non superiore a 9.360 euro;
  • un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui;
  • un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro;
  • un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro.
  • Requisiti relativi al godimento di beni durevoli. Nessun componente del nucleo familiare deve:
  • essere intestatario o avere la piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc;
  • essere intestatario o avere la piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto e di aeromobili di ogni genere.
  • Requisiti di status personali. Il beneficiario dell’Assegno di inclusione non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione e non deve essere stato condannato in via definitiva.

Importo e durata dell’Assegno di Inclusione

L’importo massimo è pari a 6.000 euro annui, elevato a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione, il beneficio è integrato per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Il beneficio economico non può essere comunque inferiore a 480 euro annui.

Patto di servizio personalizzato ed offerta di lavoro congrua

I nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’assegno è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale. Tale previsione non opera esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli di età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati. In tal caso l’offerta va accettata se il posto di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
  • si riferisce ad un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Incentivi all’assunzione

Si riconosce ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di Apprendistato, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail), per un periodo massimo di n. 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua,  riparametrato ed applicato su base mensile. Tale esonero viene riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nel limite massimo di n. 24 mesi.

Nel caso in cui l’assunzione sia con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail) è riconosciuto nella misura del 50% per un periodo massimo di n. 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, e nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.

Sono inoltre previsti incentivi:

  • a favore delle agenzie per il lavoro, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata da esse (in tal caso è riconosciuto un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo previsto per le suddette assunzioni agevolate effettuate da datori di lavoro privati);
  • a favore dei patronati, degli enti, delle associazioni e delle imprese sociali che svolgono attività dirette alla tutela della disabilità, ove autorizzati all’attività di intermediazione.

Le agevolazioni all’assunzione sono compatibili e aggiuntive rispetto agli esoneri previsti dalla normativa vigente per le assunzioni di giovani al di sotto dei 36 anni, di donne in condizione di svantaggio e di lavoratori disabili.

La concessione degli incentivi è infine subordinata al possesso, da parte del datore di lavoro, del Durc ed è ammessa ai sensi e nei limiti del regime “de minimis”.

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, INFORTUNI E CONTROLLI ISPETTIVI (art. 14)

Vengono modificate alcune disposizioni del D.lgs n. 81/2008:

  • si introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogni volta che è richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • si stabilisce che il medico competente, in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, deve richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;
  • si dispone che il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari, provveda alla propria formazione ed al proprio addestramento specifico, al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Si incrementa di 5 milioni di euro per il 2023, la dotazione del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1, comma 1187, legge n. 296/2006).

MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (art. 22)

Si dispone, con effetto dal 01-06-2023, l’estensione della maggiorazione dell’assegno unico universale, prevista dall’art. 4 comma 8 del D.lgs n. 230/2021, per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ai nuclei in cui, al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore poiché l’altro risulta deceduto, a condizione che il  superstite sia titolare di redditi da lavoro.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI (art. 23)

Si stabilisce che, per omissioni non superiori a 10.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1 volta a 4 volte l’importo omesso (prima della modifica era prevista una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro).

Viene inoltre disposto che, per le violazioni riferite agli omessi versamenti per i periodi dal 01-01-2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto della violazione.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (art. 24 commi 1, 1bis e 1 ter)

Si interviene in primo luogo sull’art. 19 del D.lgs n. 81/2015, riscrivendo le causali necessarie per l’utilizzo dei contratti a termine, compresi quelli in somministrazione.

Più in particolare, ferma restando la possibilità della stipula di un contratto a causale di durata non superiore a n. 12 mesi, a seguito dell’intervento normativo, i contratti di lavoro a tempo determinato possono avere durata superiore a n. 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • per esigenze previste dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30-04-2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Intervenendo poi sull’art. 21 del D.lgs n. 81/2015, viene disposto che il contratto può essere prorogato o rinnovato liberamente nei primi n. 12 mesi (la legge non è tuttavia precisa sul criterio di calcolo della soglia dei n. 12 mesi. Si tratta di un tema non banale perché nel caso della proroga i n. 12 mesi sono facili da individuare; basta infatti calcolare il periodo intercorso dalla data di inizio del rapporto, mentre per il rinnovo il calcolo non è così scontato. Sembra tuttavia ragionevole ritenere che, ai fini del raggiungimento dei n. 12 mesi, rilevi solo la somma dei diversi rapporti intrattenuti tra le parti e non il semplice decorso del tempo trascorso dall’inizio del primo contratto).

Sia per le proroghe che per i rinnovi, ai fini del computo dei n. 12 mesi, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO (art. 24 comma 1 quater)

Viene modificato l’art. 31 del D.gs n. 81/2015. In particolare, viene precisato che dal numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, sono esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in Apprendistato.

Si prevede inoltre che è in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato:

  • di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2°, della legge n. 223/1991;
  • di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (ai sensi dei n. 4 e 99 dell’art. 2 del Regolamento Ue n. 651/2014).

CONTRATTI DI ESPANSIONE (art. 25)

Si prevede che fino al 31-12-2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31-12-2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI (art. 26)

Vengono semplificati gli oneri informativi posti in capo al datore di lavoro e relativi (si veda sull’argomento la nostra circolar n. 128/2023):

  • alle informazioni sul rapporto di lavoro;
  • all’impiego di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Con riferimento alle informazioni sul rapporto di lavoro, si prevede che possono ritenersi adempiuti anche con la sola indicazione del riferimento normativo e/o del contratto collettivo (anche aziendale), gli obblighi informativi di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), r) del comma 1 del D.lgs n. 152/1997 relativi a:

  • durata del periodo di prova;
  • diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
  • durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti;
  • procedura, forma e termini del preavviso;
  • importo iniziale della retribuzione (o comunque il compenso ed i relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento);
  • programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario ed alla sua retribuzione, nonché le condizioni per eventuali cambi di turno;
  • enti ed istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione dei lavoratori, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi ed i regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

In caso di applicazione in azienda di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, si dispone che il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore, solo nel caso di sistemi integralmente automatizzati e deputati a fornire informazioni rilevanti ai fini dell’assunzione, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni. Tali obblighi informativi non si applicano ai segreti industriali e commerciali.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE (art. 27)

Al fine di sostenere l’occupazione giovanile viene riconosciuto ai datori di lavoro privati, per un periodo di n. 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le nuove assunzioni di giovani effettuate dal 01-06-2023 al 31-12-2023, per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • alla data di assunzione non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età;
  • non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (i così detti “Neet”);
  • siano registrati al programma nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo:

  • spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di Apprendistato Professionalizzante;
  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico;
  • è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali, per ogni lavoratore Neet assunto;
  • è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili;
  • deve essere richiesto dal datore di lavoro Con domanda presentata all’Inps attraverso un’apposita procedura telematica);
  • è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili e viene concesso dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

SMART-WORKING (art. 28 bis e art. 42, comma 3 bis)

Si confermano alcune norme transitorie in tale materia.

Viene innanzitutto prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 la norma della legge di bilancio 2023 che prevede, a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al DM 4 febbraio 2022, di essere adibiti da parte del datore di lavoro, a prestazioni lavorative svolte in modalità agile, anche attraverso lo svolgimento di mansioni comprese nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione (resta ferma l’applicazione dei singoli contrati collettivi, se più favorevoli).

Viene esteso dal 30-06-2023 al 31-12-2023 il diritto a svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali con il datore di lavoro ed a condizione che il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa:

  • per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • per i lavoratori dipendenti con fragilità del settore privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (art. 30)

Si dispone che per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di ristrutturazione e riorganizzazione (per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro), su domanda dell’azienda il Ministero del Lavoro può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale ed in deroga, un ulteriore periodo di Cigs fino al 31-12-2023, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed i patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori.

Tale possibilità è in ogni caso ammessa solo nel rispetto del limite di spesa, pari a 13 milioni di euro per il 2023 e 0,9 milioni di euro per il 2024.

PRESTAZIONI OCCASIONALI (art. 37)

Si apportano alcune modifiche alla disciplina dei contratti di prestazione occasionale di cui all’art. 54 bis de DL n. 50/2017.

Cambiano innanzitutto i limiti di utilizzo delle prestazioni occasionali nel settore turistico e termale. In particolare, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento:

  • è elevato da 10.000 a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati;
  • possono ricorrere alle prestazioni occasionali i soggetti che occupano fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

TAGLIO DEL CUNEO CONTRIBUTIVO (art. 39)

Viene incrementato, per i periodi di paga dal 01-07-2023 al 31-12-2023, di 4 punti la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).

Lo sconto dei contributi previdenziali quindi, nel periodo sopra considerato, è pari:

  • al 6% (in luogo del 2%) se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 2.692 euro (pari ad una retribuzione annua di 35.000 euro);
  • al 7% (in luogo del 3%) se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 1.923 euro (pari ad una retribuzione annua di 25.000 euro).

BONUS TURISMO (art. 39 bis)

Al fine di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, viene riconosciuta, a favore dei lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi.

Possono fruirne i lavoratori dipendenti titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a 40.000 euro.  Il trattamento speciale sarà riconosciuto dal sostituto d’imposta, su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022.

Le risorse stanziate per questa misura ammontano a 54,7 milioni di euro per l’anno 2023.

MISURE DI INCENTIVAZIONE DE “FRINGE BENEFITS” (art. 40)

Viene disposto che, limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3°, prima parte del terzo periodo del TUIR, che non concorrono a formare il reddito (sia a fini fiscali che contributivi), entro il limite complessivo di 3.000 euro:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
  • le somme erogate o rimborsate ai suddetti lavoratori dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Ai datori di lavoro è chiesto di provvedere previa informativa alle Rsu, laddove presenti.

Questo regime agevolato si applica se il lavoratore dichiara al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli.