CIRCOLARI CORONAVIRUS

DECRETO LEGGE “LIQUIDITÀ” (23/2020) – ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

 

N. 175/2020 / CIRCOLARE / Prot. N. 199.2020 / CZ

SERVIZIO FISCALE
14 aprile 2020
Alle Aziende Associate

DECRETO LEGGE “LIQUIDITÀ” (23/2020) – ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dallo scorso 9 aprile è in vigore il decreto legge n. 23/2020, noto anche come “decreto liquidità”.
Il decreto contiene numerose disposizioni principalmente volte, nelle intenzioni del Governo, a garantire alle imprese le risorse finanziare necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria attuale e la conseguente farse di “lock-down”.
Tra queste misure quelle oggetto delle presenti note riguardano i termini di versamento di talune imposte, nonché altre disposizioni aventi natura tributaria.

Art. 21: remissione in termini per i versamenti
Si ricorderà che con l’art. 60 del precedente d. l. 18/2020 venne disposto un generalizzato -ma brevissimo- rinvio di tutti i termini di versamento dal 16 al 20 marzo 2020.
Ora, in considerazione delle problematiche operative emerse in quei giorni, con la norma in esame il legislatore ha previsto che i versamenti scadenti lo scorso 16 marzo saranno considerati tempestivi se eseguiti entro il prossimo 16 aprile.

Art. 18: sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Ferme comunque restando le previsioni degli art. 61 e 62 del d. l. “cura Italia” (il n. 18/2020), la norma in esame introduce un ulteriore differimento dei termini di versamento.
Come vedremo la previsione qui in esame richiede ampie considerazioni, vista la sua portata, il tenore letterale e la necessità di raccordo con le sospensioni prima d’ora previste.
Con questa nuova disposizione si introduce la possibilità, per i titolari di reddito di impresa, arte o professione (aventi sede legale o operativa o comunque domicilio fiscale in Italia) di differire taluni versamenti normalmente da eseguirsi:
• in aprile 2020 (riferiti, quindi, al precedente mese di marzo);
• in maggio 2020 (riferiti, quindi, al precedente mese di aprile).
A tal fine, come si vedrà, i contribuenti sono stati -nuovamente- suddivisi in varie categorie; viene, inoltre, confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.
Sempre sul punto occorre precisare come le condizioni per usufruire del differimento non debbano necessariamente sussistere per entrambi i mesi.
In altri termini, ben potrà accadere che taluni contribuenti siano nella condizione di integrare i parametri di cui infra solo per uno dei due mesi (per il quale potranno, quindi avvalersi del beneficio) oppure per entrambi.

1.- Ricavi o compensi sino a € 50 milioni
I contribuenti che nel corso del periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 09.04.2020 (quindi, per la generalità dei soggetti, il 2019) hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a € 50 milioni hanno diritto alla sospensione secondo le seguenti modalità:
• per i versamenti da eseguirsi in aprile 2020: a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
• per i versamenti da eseguirsi in maggio 2020: a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
La sospensione riguarda esclusivamente:
(a) le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 34 del dpr 600/1973);
(b) le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti di imposta;
(c) l’Iva;
(d) i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti così sospesi dovranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente:
• in un’unica soluzione entro il prossimo 30 giugno;
• in massimo cinque rate mensili di uguale importo, la prima delle quali scadente il prossimo giugno (quindi: giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre).
Qualunque altro versamento da eseguirsi a titolo diverso da quelli sopra richiamati dovrà trovare esecuzione secondo le ordinarie regole e tempistiche.

2.- Ricavi o compensi superiori a € 50 milioni
I contribuenti che nel corso del periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 09.04.2020 (quindi, per la generalità dei soggetti, il 2019) hanno conseguito ricavi o compensi superiori a € 50 milioni hanno diritto alla sospensione secondo le seguenti modalità:
• per i versamenti da eseguirsi in aprile 2020: a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
• per i versamenti da eseguirsi in maggio 2020: a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
La sospensione riguarda esclusivamente:
(a) le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 34 del dpr 600/1973);
(b) le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti di imposta;
(c) l’Iva;
(d) i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti così sospesi dovranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente:
• in un’unica soluzione entro il prossimo 30 giugno;
• in massimo cinque rate mensili di uguale importo, la prima delle quali scadente il prossimo giugno (quindi: giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre).

Qualunque altro versamento da eseguirsi a titolo diverso da quelli sopra richiamati dovrà trovare esecuzione secondo le ordinarie regole e tempistiche.

3.- Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Limitatamente alla sola Iva da versarsi ad aprile e a maggio 2020, per i contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa in dette province, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del precedente periodo di imposta, è prevista la sospensione a condizione che:
• per l’Iva da versarsi in aprile 2020: a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
• per l’Iva da versarsi in maggio 2020: a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
I versamenti così sospesi dovranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente:
• in un’unica soluzione entro il prossimo 30 giugno;
• in massimo cinque rate mensili di uguale importo, la prima delle quali scadente il prossimo giugno (quindi: giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre).

4.- Inizio attività a decorrere dal 01 aprile 2019
Per i titolari di reddito di impresa, i professionisti e gli artisti che abbiano iniziato la propria attività dopo il 31.03.2019, purché aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, i versamenti da eseguirsi nel corso dei mesi di aprile e maggio 2020 per le imposte e i contributi sopra richiamati sono sospesi a prescindere dell’andamento del fatturato o dei corrispettivi nel 2020.
Anche per costoro i versamenti così sospesi dovranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente:
• in un’unica soluzione entro il prossimo 30 giugno;
• in massimo cinque rate mensili di uguale importo, la prima delle quali scadente il prossimo giugno (quindi: giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre).

5.- Enti non commerciali
Quanto al punto precedente (con ovvia esclusione dell’Iva) vale anche per gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del dpr 917/1986 (compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.
Secondo le recentissime interpretazioni ministeriali (circolare 9/E del 13.04.2020) l’agevolazione si applica anche in presenza di attività commerciale svolta in modo non prevalente o esclusivo. Per tale ultima “componente” poi la sospensione dei versamenti sarà subordinata alle condizioni sopra illustrate per gli esercenti attività di impresa.

6.- Controlli incrociati
Con l’evidente e condivisibile finalità di reprimere eventuali abusi, l’ultimo comma dell’art. 18 qui in rassegna prevede che Inps, Inail e gli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunichino all’Agenzia delle Entrate i nominativi di coloro che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria.
L’Agenzia procederà, a sua volta, alla verifica dell’andamento del fatturato e dei corrispettivi e ne comunicherà l’esito agli enti di cui sopra.

7.- Quantificazione dei ricavi e dei compensi
Ai fini di discriminare tra i contribuenti che, nel corso del 2019 (per quelli il periodo di imposta coincide con l’anno solare), hanno conseguito ricavi superiori o meno a €uro 50 milioni, in assenza di qualunque indicazione legislativa si ritiene valgano le indicazioni fornite dalla recentissima circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate. In altri termini si dovrà far riferimento ai criteri valevoli ai fini delle imposte dirette (quindi, per le imprese, quelli di cui all’art. 85 del Tuir).

8.- Fatturato e corrispettivi
Come chiarito, la sospensione dei versamenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. è subordinata alla riduzione di attività (in misura pari al 33% o al 50%) fatta registrare nei mesi di marzo e/o aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 I parametri di riferimento sono stati individuati non più nei ricavi o compensi bensì nel “fatturato” e nei “corrispettivi”, passando, quindi, da concetti valevoli ai fini delle imposte dirette a indicatori tipici dell’Iva.
É allora indispensabile cercare di comprendere come procedere, tenendo conto che il “fatturato” è un concetto che non trova definizione legislativa.
Di ausilio si rivelano i chiarimenti prontamente forniti dall’Agenzia delle Entrate con la propria circolare n. 9/E di ieri 13 aprile 2020, di cui si riportano i punti salienti:
(a) fatturato: totale delle fatture emesse a fronte di operazioni effettuate (ex art. 6 del dpr 633/1972) in ciascun mese, tenendo conto che le fatture emesse devono trovare registrazione relativamente al mese in cui le operazioni sono state eseguite. In altri termini si dovrà far riferimento alle operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile fatturate e che hanno pertanto partecipano alla liquidazione periodica dei perdenti mesi;
(b) corrispettivi: anche in questo caso occorre far riferimento al giorno di effettuazione delle operazioni (deducibile dalla trasmissione telematica degli stessi o dalla loro registrazione nell’apposito registro), cosicché rileveranno le operazioni eseguite e certificate nei mesi in parola e che hanno partecipato alle rispettive liquidazioni periodiche;
(c) la verifica circa l’andamento del fatturato e dei corrispettivi per i soli mesi di marzo e aprile vale anche per i contribuenti Iva trimestrali;
(d) per coloro che, in ragione dell’attività esercitata, realizzano operazioni certificabili sia con fatture che con corrispettivi, la riduzione (del 33% o del 50%) dovrà essere quantificata tenendo conto della somma dei due parametri;
(e) nei -pochi- caso in cui il contribuente non sia obbligato all’emissione della fattura o dei corrispettivi, allora la riduzione sarà misurata in termini di ricavi e di compensi.

9.-Attività particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19
Coordinando le varie disposizioni, per i soggetti operanti in settori particolarmente colpiti dalla crisi sanitaria e individuati sia dall’art. 8, comma 1, del d. l. 9/2020 e dall’art. 61 del d. l. 18/2020 non risulta sospesa l’Iva del mese di marzo, scadente il prossimo 16 aprile.
Ovviamente, anche questi soggetti potranno beneficiare, ricorrendone le condizioni, del regime introdotto con l’art. 18 in commento.
Allegato alla presente circolare si fornisce uno schema riassuntivo (tratto dalla stampa specializzata) relativo ai rinvii dei versamenti disposti dall’art. 18 qui trattato in coordinamento con le norme del decreto “cura Italia”.

Art. 19: ritenute su provvigioni e compensi professionali
Previa abrogazione della analoga disposizione di cui al comma 7, dell’art. 62 del decreto “cura Italia” viene ora previsto che le ritenute di acconto esclusivamente relative a prestazioni di lavoro autonomo o a provvigioni (rispettivamente, artt. 25 e 25-bis del dpr 600/1973) possono non essere operate, previa apposita dichiarazione del sostituito, qualora questi, congiuntamente:
• abbia il proprio domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
• nel periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento (coincidente, per la generalità dei casi, con l’anno 2019) abbia conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 400.000 (sempre da determinarsi secondo le regole fiscali);
• nel mese precedente non abbia sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.
Le ritenute di acconto della quali si può richiedere la non applicazione riguardano esclusivamente i ricavi e i compensi percepiti a decorrere dal 17 marzo 2020 e sino al 31 maggio 2020.
Le ritenute così non operate dovranno però essere versate direttamente dai titolari del reddito in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 oppure in cinque rate di uguale importo a decorrere dal prossimo mese di luglio (sempre senza interessi e sanzioni).

Art. 20: acconti Irpef-Ires e Irap
Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 il contribuente che si avvalga della determinazione degli acconti Ires, Irpef e Irap secondo il metodo previsionale non sarà sanzionabile qualora lo scarto tra l’imposta poi effettivamente dovuta e gli acconti versati non ecceda il 20%.

Art. 22: certificazione unica
Il termine di consegna e trasmissione della certificazione unica (CU) per il 2020, scaduto lo scorso 31.03.2020, è stato prorogato sino al prossimo 30 aprile.

Art. 23: durf
La certificazione (Durf) che gli appaltatori, i subappaltatori e gli affidati debbono consegnare ai committenti per non essere soggetti alla nuova disciplina in materia di ritenute di acconto e appalti (nuovo articolo 17-bis del d. lgs. 241/1997) conserva validità sino al prossimo 30 giugno 2020 qualora rilasciata dall’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 29 febbraio.

Art. 24: agevolazione prima casa
Il decorso di tutti i termini previsti per l’ottenimento delle agevolazioni “prima casa”, non ancora scaduti alla data del 23 febbraio 2020, è sospeso sino al prossimo 31 dicembre 2020.

Art. 26: fatture elettroniche e imposta di bollo
Il decreto “liquidità” interviene anche sul calendario relativo al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per i -soli- primi due trimestri dell’anno in corso.
I nuovi termini sono i seguenti:
(a) l’imposta dovuta per il primo trimestre 2020, se inferiore a € 250, potrà essere versata entro la scadenza di quella prevista per il secondo semestre (ovvero, entro il 20 luglio 2020);
(b) l’imposta dovuta per i primi sei mesi del 2020, se complessivamente inferiore a € 250, potrà essere versata entro la scadenza di quella prevista per il terzo semestre (ovvero, entro il 20 ottobre 2020).

Art. 30: credito di imposta
Il credito di imposta di cui all’art. 64 del d. l. 18/2020 a favore di imprenditori, artisti e professionisti [originariamente previsto per le sole spese di santificazione degli ambienti di lavoro] viene ora esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza finalizzati alla protezione dei lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Rimane invariata la disciplina del credito medesimo che, ricordiamo, è pari al 50% delle spese sostenute e documentate, sino ad una spesa massima di € 40.000. In pratica il credito di imposta massimo al quale si potrà aver diritto ammonta a € 20.000.

Il Nostro Servizio Economico Finanziario e Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Allegato: Scheda riassuntivo dei versamenti sospesi.

Distinti Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia