LE ATTIVITA’ INDIFFERIBILI DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO DURANTE EMERGENZA COVID-19

N. 116/2020 / CIRCOLARE / Prot. 138.2020 / SB
DIREZIONE
25 marzo 2020
Alle aziende associate
LE ATTIVITA’ INDIFFERIBILI DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO DURANTE EMERGENZA COVID-19
Riportiamo, di seguito alla presente una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 2201 del 23 marzo 2020, con la quale vengono evidenziati i procedimenti che restano esclusi dal campo di applicazione della Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, ( ex art. 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e che pertanto non sono da considerare sospesi:
1) Istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato
Con riferimento alle c.d. deroghe assistite, la previsione contenuta nell’art. 103 che ne dispone la sospensione sino al 15 aprile, trova un’evidente eccezione, soprattutto in quei casi in cui l’esigenza di proroga sia connessa proprio all’attuale periodo emergenziale.
L’istanza, che evidentemente a decorrere dal 22 marzo 2020 non potrà che riguardare le sole attività individuate dal D.P.C.M., dovrà essere inoltrata esclusivamente per PEC o per e-mail agli indirizzi istituzionali degli Ispettorati territoriali competenti per territorio.
L’istruttoria riguarderà la verifica:
1. della presenza di una causale senza alcuna verifica in ordine al merito della stessa;
2. della genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione del contratto assistito;
3. del rispetto dei periodi di cd. “stop & go”, previsti dall’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/2015.
Con riferimento ai punti 1 e 3 si procederà alla verifica documentale, anche attraverso l’accesso alle banche dati in uso agli uffici, in particolare per la verifica del rispetto dei termini di cui all’articolo 21, comma 2 (c.d.“stop & go”).
La verifica della genuinità del consenso prestato dal lavoratore sarà effettuata, invece, a distanza, così come già chiarito in relazione alla attività di convalida delle dimissioni, anche attraverso una autodichiarazione del lavoratore che attesti la consapevolezza che il contratto deroga al limite massimo e la sua intenzione di accettare la richiesta della azienda di ulteriore prosecuzione.
Una volta definita l’istruttoria, si restituirà il modello (allegato 2) al datore di lavoro mediante PEC unitamente al contratto. Sul modello dovrà essere apposta una numerazione progressiva da riportare in apposito registro informatico (file excel). La trasmissione via PEC da effettuare contestualmente all’apposizione della firma da parte del funzionario o del Dirigente (anche nella preferibile modalità digitale) fa fede in ordine alla data di decorrenza del provvedimento.
In considerazione del fatto che la verifica di cui ai punti 1 e 3 presuppone l’accesso a banche dati in uso al personale ispettivo, nell’attuale fase di emergenza detto personale potrà essere impegnato nelle attività istruttorie delle istanze in questione o comunque assicurerà il necessario supporto ai funzionari del Processo servizi all’Utenza.
2) Richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ai sensi del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. – art. 17, comma 2, lett. b) e c)
I procedimenti in questione sono connessi all’esigenza di tutela della salute della lavoratrice madre e come tali indifferibili. Peraltro, proprio il possibile contagio Covid-19, ha fatto registrare un incremento delle richieste di interdizione ante o post partum, spesso sulla base di una semplice dichiarazione del medico competente che ne conferma la necessità proprio a causa della pericolosità del rischio biologico da contagio Covid-19, ed in assenza di un formale aggiornamento del DVR da parte del datore di lavoro.
Al riguardo, l’ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.
La data di trasmissione mediante PEC al datore di lavoro da effettuare contestualmente all’apposizione della firma da parte del Dirigente (preferibilmente in modalità digitale) costituisce data di rilascio del provvedimento.
3) Richiesta di convalida dimissioni/risoluzioni consensuali lavoratrici madri e lavoratori padri on- line ex art. 55 D.Lgs. 151/2001
Le dimissioni in periodo “protetto” possono essere convalidate anche “a distanza” qualora vengano accertati, anche a mezzo posta elettronica e previa trasmissione di copia del documento di riconoscimento, l’identità della parte e la libera volontà di dimettersi, oltre che le relative motivazioni, attraverso l’apposita modulistica messa in uso dall’INL, utilizzabile e disponibile on- line solo per la durata del periodo emergenziale.
Il colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente sarà, pertanto, sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla lavoratrice o dal lavoratore medesimo, mediante la compilazione e sottoscrizione del citato modulo pubblicato sul sito istituzionale. Il modello dovrà essere trasmesso al competente Ufficio mediante posta elettronica, unitamente alla copia del documento di riconoscimento e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata.
Per ogni ulteriore chiarimento il nostro Servizio Sindacale è a Vostra completa disposizione (Dott. Federico Vecchi f.vecchi@confapiemilia.it).
Cordiali saluti
Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia