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Novità introdotte dal 13 Agosto 2022 sui congedi parentali

Gentile associato, gentile associata,

Il D.lgs n. 105/2022 ha introdotto dal 13 agosto 2022 una serie di novità in materia di congedi parentali (di cui avevamo già in parte dato conto con la nostra circolare n. 204/2022). Queste in sintesi le principali novità introdotte.

Congedo obbligatorio del padre

Il padre lavoratore, nell’arco di tempo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai cinque mesi successivi, può astenersi dal lavoro per un periodo di n. 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, ma che possono essere utilizzati a giorni (o anche volendo in via continuativa). Le relative indennità e gli oneri previdenziali sono interamente a carico dell’Inps.

Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità così detto “alternativo”, che spetta solo nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

Per l’esercizio del diritto (salvo condizioni di miglior favore previsti eventualmente nei vari Ccnl) il lavoratore deve presentare un’apposita richiesta scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno n. 5 giorni.

A partire dal 13-08-2022 sono previste delle specifiche sanzioni per il datore di lavoro che dovese rifiutare di concedere i giorni di congedo o che ne dovesse ostacolare l’esercizio; in questi casi viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 516 a 2.582 euro per ogni lavoratore interessato e, ove rilevati nei due ani precedenti quello di verifica, l’impossibilità per il datore di lavoro di ottenere la certificazione della parità di genere.

Congedo parentale

In tale materia le novità riguardano l’indennizzabilità del congedo. In particolare viene previsto che:

  • fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore spetta, per un periodo di n. 3 mesi non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione; aumenta quindi da 6 a 12 anni il limite di età del bambino entro cui il congedo è indennizzato, senza alcun limite di reddito da verificare in capo al richiedente;
  • aumentano da 6 a 9 i mesi di congedo parentale coperti dall’indennità pari al 30% della retribuzione, fermo restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
  • nel caso vi sia un solo genitore viene disposto che allo stesso spetta l’indennità del 30% per un periodo massimo di n. 9 mesi (se è stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale).

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e/o tredicesima mensilità.

Smart-Working

Il decreto impone ai datori di lavoro che decidono di stipulare accordi sullo Smart-Working, di garantire un canale prioritario per le richieste che arrivano dai lavoratori e dalle lavoratrici con figli fino a 12 anni di età ed a prescindere dall’età in caso di disabilità.

LE NOVITA’ SULLA TUTELA DELLA GENITORIALITA’
FINO AL 12 AGOSTO DAL 13 AGOSTO
CONGEDO PARENTALE

·        Periodi indennizzabili: 6 mesi

·        Età del bambino: 8 anni per indennità

·        Genitore solo: durata congedo max 10 mesi-indennità max 6 mesi

CONGEDO PARENTALE

·        Periodi indennizzabili: 3 mesi ciascuno +3 mesi alternativi

·        Età del bambino: 12 anni per indennità

·        Genitore solo: durata max 11 mesi-indennità max 9 mesi

CONGEDO OBB. PADRE

·        Fruizione: entro 5 mesi dal parto

·        Richiesta scritta: vedi Ccnl

·        Nessuna sanzione

CONGEDO OBB. PADRE

·        Fruizione: da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto

·        Richiesta scritta: almeno 5 giorni prima

·        Sanzione: da 516 a 2.582 euro

SMART-WORKING

Nessuna previsione post-Covid

SMART-WORKING

Priorità a richieste di lavoratori con figli fino a 12 anni