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Nuovo calendario per lo “Smart-working” semplificato

La legge di conversione del DL n. 24/2022 (così detto “Decreto Riaperture”) ha previsto, tra le altre cose, alcune proroghe alla disciplina emergenziale dello “Smart-Working”.

Possibilità di attivazione del “Lavoro Agile” senza necessità di accordo col lavoratore

Viene prorogata al 31 agosto 2022 la possibilità, per i datori di lavoro del settore privato, di attivare il lavoro agile attraverso la procedura semplificata disciplinata dall’art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

La modalità semplificata consiste nella possibilità di attivare il lavoro agile:

  • anche in assenza di un accordo individuale tra le parti;
  • con una comunicazione semplificata effettuata attraverso un’apposita procedura telematica prevista sul sito www.cliclavoro.gov.it;
  • utilizzando attraverso l’apposito documento messo a disposizione dall’Inail per assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

In particolare, per quanto riguarda le modalità comunicative di avvio del lavoro agile, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, attraverso la procedura semplificata on-line, il datore di lavoro può comunicare l’avvio dello smart working anche per più lavoratori (comunicazione massiva), senza essere obbligato ad allegare alcun accordo col singolo lavoratore. Alla procedura telematica dovrà essere incluso esclusivamente il file Excel contenente i dati obbligatori richiesti, che sono i seguenti:

  • codice fiscale del datore di lavoro;
  • dati anagrafici del lavoratore (cognome, nome, codice fiscale, comune e data di nascita);
  • dati del rapporto di lavoro: posizione assicurativa territoriale Inail (PAT) e voce di tariffa Inail associata al rapporto di lavoro;
  • periodo del lavoro agile: data di inizio e data di fine; non è altresì necessario indicare le singole
    giornate di smart-working qualora la prestazione da remoto non venga svolta per l’intero
    periodo indicato.

Tra i dati da inserire obbligatoriamente, è presente anche la data di fine validità dell’accordo. In caso di proroga del periodo di lavoro agile, è possibile utilizzare lo stesso file Excel precedentemente comunicato, inserendo o modificando la data di fine validità dell’accordo.

Lavoro agile per i lavoratori fragili

Esclusivamente per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di una patologia e/o di una delle condizioni individuate dal decreto interministeriale (Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione) del 04-02-2022, viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile. Qualora ciò non fosse possibile, in quanto l’attività lavorativa è incompatibile con la prestazione da remoto, il servizio di assenza dal servizio dovrà essere equiparato al ricovero ospedaliero. La certificazione attestante la patologia è rimessa al medico di medicina generale del lavoratore. Stessa soluzione (lavoro agile o assenza equiparata a ricovero ospedaliero) viene prevista nel caso in cui il lavoratore sia in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Si ricorda inoltre che gli eventuali periodi di assenza dal servizio effettuati dal lavoratore, non saranno computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’Inps, a titolo di indennità di accompagnamento.

Per i lavoratori fragili è prevista anche la possibilità (fino al 30-06-2022), qualora le mansioni espletate fossero incompatibili con l’attività da remoto, dell’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Lavoro agile per i lavoratori con figli disabili

Viene prorogato fino al 30 giugno 2022 il diritto allo smart-working anche per i genitori di figli con disabilità, previsto dall’art. 5-ter del DL n. 1 del 7 gennaio 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 4 marzo 2022.

La disposizione prevede la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.
Questo diritto è subordinato a due evidenze:

  • che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore;
  • che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Allegati: modulo Inail di informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in caso di attivazione dello smart-working; testo decreto interministeriale del 4 febbraio 2022.

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