È LEGGE LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE DELLE IMPRESE

È stata approvata in via definitiva ed è quindi legge la nuova disciplina riguardante la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, in attuazione dell’art. 46 della Costituzione.
La partecipazione dei lavoratori si pone come:
- gestionale;
- economico-finanziaria;
- organizzativa;
- consultiva
La partecipazione gestionale
La nuova legge consente, ma non impone, agli statuti delle aziende di prevedere la partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali strategiche, con l’inserimento di rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione e controllo, a seconda del tipo di governance adottato (dualistico o meno).
Tale forma di partecipazione è in ogni caso subordinata alla disciplina prevista dai contratti collettivi, ai quali è espressamente demandata la definizione delle relative procedure.
Partecipazione economico-finanziaria
Con riferimento alla partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, limitatamente all’anno 2025 è previsto:
- in caso di distribuzione ai lavoratori di una quota di utili dell’impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, viene previsto l’innalzamento da 3.000 a 5.000 euro lordi del limite degli utili assoggettabili all’imposta sostitutiva del 5% nei termini di cui alla legge n. 208/2015;
- che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato di cui alla legge n. 208/2015, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
E’ inoltre confermata la possibilità per le Società di implementare piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti che contemplino anche l’attribuzione di azioni in sostituzione dei premi di risultato, il cui valore, a determinate condizioni, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e non è soggetto all’imposta sostitutiva per i premi.
Partecipazione organizzativa
Anche in questo caso la legge consente, ma non impone alle Società di:
- costituire commissioni paritetiche volte all’elaborazione di piani di innovazione e di miglioramento dei prodotti, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro;
- individuare nei propri organigrammi, nell’ambito della contrattazione collettiva aziendale, referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità.
Partecipazione consultiva
Nell’ambito delle commissioni paritetiche è introdotta la possibilità di consultare, in via preventiva, in merito alle scelte aziendali, le RSU o la RSA, con l’introduzione di una procedura ad hoc, fatte salve le procedure consultive già previste dai contratti collettivi.
Formazione esterna
È prevista una formazione di almeno 10 ore annue per i rappresentanti dei lavoratori nelle commissioni paritetiche e negli organi societari, finanziata entro enti bilaterali e fondi paritetici interprofessionali.
Commissione nazionale permanente
Presso il Cnel è istituita la Commissione nazionale permanente, composta da membri del Cnel, del Ministero del lavoro e da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.