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TASSAZIONE DELLE AUTO AZIENDALI CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI: IMPORTANTI NOVITA’ DAL “DECRETO BOLLETTE”

È corsa contro il tempo per la maggior parte dei veicoli aziendali ordinati entro il 31-12-2024 e non ancora assegnati ai dipendenti. Infatti, al fine di evitare l’applicazione delle nuove regole sul calcolo del valore del fringe benefit e le relative penalizzazioni (si veda sul punto la nostra circolare n. 4/2025), dovranno essere concessi in uso promiscuo entro il prossimo 30 giugno.

È questo uno degli effetti dell’approvazione definitiva al Senato del disegno di legge di conversione del “Decreto Bollette”, con il quale si intende proteggere i lavoratori che hanno effettuato la selezione dei veicoli prima che entrasse in vigore la nuova disciplina.

Il testo approvato introduce una doppia clausola di salvaguardia, che tiene ferma l’applicazione della vecchia disciplina, basata sui livelli di emissioni di Co2 per la determinazione del valore del benefit (ossia quella dettata dall’art. 51 comma 4 lettera a del TUIR nel testo vigente al 31-12-2024) per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 01-07-2020 al 31-12-2024 e per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31-12-2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Ne consegue che le autovetture ordinate nel 2024, ma immatricolate nel 2025 e concesse in uso promiscuo a partire dal 1° luglio 2025, saranno soggette alle nuove regole le quali, seppur ancora collegate al costo chilometrico delle tabelle Aci sulla percorrenza convenzionale di 15.000 km, determinano il coefficiente fiscale in relazione alla tipologia di alimentazione del mezzo:

  • 10% per i veicoli full electric (Bev);
  • 20% per i veicoli ibridi plug-in (Phev);
  • 50% per tutte le altre alimentazioni (diesel, benzina, mild hybrid).

I dipendenti a cui è stata ordinata l’automobile nel 2024 ma ai quali verrà assegnata a luglio 2025, transiteranno dalla vecchia alla nuova disciplina fiscale e ciò avrà un impatto significativo, soprattutto per i veicoli più comuni, ossia quelli con motore a combustione interna ed emissioni comprese tra 61 e 160 g/km di Co2. In questi casi il passaggio di normativa comporta un aumento del 66,67% del valore imponibile e, di conseguenza, della tassazione del fringe benefit.

Nel caso invece (abbastanza frequente) in cui contrattualmente il datore di lavoro addebiti al dipendente l’intero corrispettivo per l’utilizzo privato del mezzo, determinato in base alla disciplina fissata dal TUIR per la valorizzazione del fringe benefit (art. 51 coma 4 lettera a), l’impatto sarà ancora più rilevante.

È quindi presumibile che le scelte di aziende e lavoratori, per i veicoli ordinati nel 2025 e soggetti alle nuove disposizioni, andranno a determinare una modifica nella composizione delle flotte aziendali, con un incremento dei veicoli totalmente elettrici o ibridi plug-in, al fine di evitare l’aggravio fiscale.