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Scadenze Fiscali – Novembre 2022

Gentili associati,
l’elenco sotto riportato riguarda le principali scadenze fiscali del mese di Novembre 2022.
Non si tratta necessariamente di un elenco tassativo, esaustivo e completo di tutte le scadenze, ma costituisce un supporto tecnico offerto agli associati per coadiuvarli nel corretto e puntuale adempimento degli obblighi fiscali a loro carico.
I termini per gli adempimenti che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 66 DPR 600/73).

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

15 Novembre

2022

Rivalutazione
partecipazioni non
quotate
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore
fiscale di acquisto:
• facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
• versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 14% sia per le partecipazioni “qualificate che per quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.”

15 Novembre

2022

Rivalutazione
terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore
fiscale di acquisto:
• facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
• versando il totale dell’imposta sostitutiva del 14% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

15 Novembre

2022

Rivalutazione
all’1.1.2021 delle
partecipazioni non
quotate o dei
terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2021, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2021.

15 Novembre

2022

Rivalutazione
all’1.7.2020 delle
partecipazioni non
quotate o dei
terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.7.2020, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2020.

15 Novembre

2022

Trasmissione dati
acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
• in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.
La comunicazione non riguarda:
• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

16 Novembre

2022

Versamento rate
imposte e
contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:
• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022;
• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.9.2022.

16 Novembre

2022

Versamento
ritenute e
addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:
• le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2022;
• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2022 non è di almeno 500,00 euro.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti
dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato:
• in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

16 Novembre

2022

Versamento rata
saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello
IVA 2022):
• la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;
• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.

16 Novembre

2022

Versamento IVA
mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
• liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2022;
• versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo
mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti
dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:
• in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

16 Novembre

2022

Versamento IVA
terzo trimestre
2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
• liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2022;
• versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti
dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:
• in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

16 Novembre

2022

Contributi INPS
artigiani e
commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2022.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).

16 Novembre

2022

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:
• dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022;
• con applicazione dei previsti interessi.

21 Novembre

2022

Regolarizzazione
versamento
imposte da
modelli
REDDITI 2022 e
IRAP 2022

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 22.8.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
• va effettuato entro il 30.11.2023;
• comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
• con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2022, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
• entro il 30.11.2023;
• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

21 Novembre

2022

Regolarizzazione
versamento
imposte da
modelli
REDDITI 2022 e
IRAP 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 22.8.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
• va effettuato entro il 30.11.2023;
• comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

25 Novembre

2022

Presentazione
modelli
INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
• relativi al mese di ottobre 2022, in via obbligatoria o facoltativa;
• mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di ottobre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
• i modelli relativi al mese di ottobre 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
• mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di presentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022
nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

28 Novembre

2022

Revoca effetti
fiscali della
rivalutazione
dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa e che, al 29.9.2022, hanno perfezionato l’opzione per la rivalutazione, il riallineamento o l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta devono presentare la dichiarazione integrativa relativa al modello REDDITI 2021, al fine di:
• revocare gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento operati nel bilancio 2020, oppure il solo affrancamento della riserva in sospensione d’imposta;
• richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva precedentemente versata oppure optare per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
La revoca è consentita anche ai soggetti dei settori alberghiero e termale che hanno effettuato la rivalutazione con imposta sostitutiva del 3% ma avevano i requisiti per la rivalutazione gratuita.

30 Novembre

2022

Presentazione
autodichiarazione
aiuti di Stato
COVID-19

I soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l’emergenza COVID-19 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.
L’autodichiarazione va presentata:
• mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa;
• direttamente o tramite un intermediario abilitato.

In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli “avvisi bonari” relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.11.2022, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Entro il termine in esame è possibile restituire volontariamente gli importi eccedenti i limiti dei previsti massimali, o sottrarli da aiuti successivamente ricevuti.

30 Novembre

2022

Termine
presentazione
istanze per la
“super-ACE”

Le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, devono presentare all’Agenzia delle Entrate, se non già effettuata, l’apposita comunicazione:
• per il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente al rendimento nozionale del 15% sugli incrementi di capitale proprio (es. versamenti in denaro, rinunce a crediti, accantonamento di utili a riserva) intervenuti nel periodo d’imposta 2021 (c.d. “super-ACE”);
• utilizzando il modello approvato;
• in via telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato.
L’invio della comunicazione e il rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito d’imposta sono condizioni necessarie per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24.

30 Novembre

2022

Trasmissione
telematica
delle dichiarazioni

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:
• il modello REDDITI 2022;
• il modello IRAP 2022 (se soggetti passivi IRAP).

30 Novembre

2022

Trasmissione
telematica quadro
VO
I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:
• in allegato alla dichiarazione dei redditi;
• mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.

30 Novembre

2022

Opzione per il
consolidato fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:
• a decorrere dall’anno 2022;
• nell’ambito del modello REDDITI 2022.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca dell’opzione è possibile decorso:
• ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;
• il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.

30 Novembre

2022

Opzione per la
trasparenza fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:
• a decorrere dall’anno 2022;
• nell’ambito del modello REDDITI 2022.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.

30 Novembre

2022

Opzione per la
determinazione
dell’IRAP in base
al bilancio

Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:
• a decorrere dall’anno 2022;
• nell’ambito del modello IRAP 2022.
I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.

30 Novembre

2022

Regolarizzazione
modelli
REDDITI 2021,
IRAP 2021 e
CNM 2021

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022 in via telematica entro il 30.11.2022, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
• l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2021,
IRAP 2021 e CNM 2021, relative al 2020;
• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
• nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.

30 Novembre

2022

Registro beni
ammortizzabili

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

30 Novembre

2022

Remissione
“in bonis”

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:
• in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
• con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

30 Novembre

2022

Versamento rate
sospese della
“rottamazione
delle cartelle”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”), devono effettuare il versamento delle rate in scadenza nel 2022, che erano state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

30 Novembre

2022

Versamenti rateali
per rivalutazione
dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:
• la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019 e/o al 31.12.2020;
• l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

30 Novembre

2022

Versamento
acconti imposte
da modello REDDITI SP
2022

Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2022:
• dell’addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
• dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero;
• dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all’estero.
Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30 Novembre

2022

Versamento
acconti imposte
da modelli
REDDITI SC
ed ENC 2022
I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2022, relativo:
• all’IRES;
• alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo”;
• all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;
• all’addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
• all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero;
• all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all’estero.
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30 Novembre

2022

Versamento
acconti IRAP

Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2022.
Dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali o professionali non sono più soggetti passivi IRAP e quindi non sono più dovuti versamenti in acconto.
Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30 Novembre

2022

Versamento
imposta di bollo
fatture
elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2022.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile giugno 2022, qualora complessivamente di importo non superiore a 250,00 euro, se non già versata in precedenza.

30 Novembre

2022

Trasmissione dati
liquidazioni
periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2022;
• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.