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Scadenze fiscali per il mese di Luglio 2022

PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI LUGLIO 2022

Gentile Associata, gentile Associato,

di seguito viene presentata la tabella contenente tutte le principali scadenze fiscali del mese di Luglio.

I termini per gli adempimenti che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 66 DPR 600/73).

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
18.7.2022 Versamento
rata saldo IVA 2021
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno ver­sa­to, en­tro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta deri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (mo­del­lo IVA 2022), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti in­teressi.

Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2021 è avvenuto entro il 30.6.2022, deve essere ver­sa­ta la seconda rata, con applicazione delle previste maggiora­zioni e interessi.

18.7.2022 Versamento rate imposte e contributi I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, en­tro il 30.6.2022, la prima rata di imposte e con­tri­bu­ti derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, devono versare la seconda rata degli importi do­vu­ti a sal­do o in acconto, con applicazione dei pre­vi­sti interessi.
18.7.2022 Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

·        liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2022;

·        versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­men­to del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

18.7.2022 Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

·        le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di giugno 2022;

·        le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giu­gno 2022 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

18.7.2022 Versamento ritenute
sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

·        operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre aprile-giugno 2022;

·        corrisposte dai soci per distribuzione di utili in na­­­­tura nel trimestre aprile-giugno 2022.

 

Poiché il 30.7.2022 cade di sabato, l’adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 1.8.2022 e, conseguentemente, è applicabile l’ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022, ai sensi dell’art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248; poiché anche il 20.8.2022 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2022

30.7.2022 Versamento
saldo IVA 2021
I soggetti con partita IVA devono effet­tua­re il ver­sa­men­­to del saldo IVA relativo al 2021, risul­tante dal modello IVA 2022, se non ancora effet­tuato, con la mag­­gio­razio­ne dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l’ulte­riore maggiorazione dello 0,4% (calco­lata anche sul­la precedente) per il periodo 1.7.2022 – 30.7.2022. Tale versamento può essere rateizzato.
30.7.2022 Versamenti imposte
da modello
REDDITI PF 2022
Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%:

·        del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale pri­mo ac­­­­conto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e al­l’IVAFE;

·        del saldo per l’anno 2021 relativo alle ad­di­zio­na­li IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 dell’addizionale comunale;

·        del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2022 relativo all’im­po­sta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “con­tri­buenti minimi”;

·        del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2022 relativo all’im­po­sta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i con­tri­buen­ti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;

·        delle altre imposte dovute in base alla dichia­ra­zio­­ne dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2022 Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022 Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione sepa­ra­ta INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori auto­no­mi, de­vono effettuare il versamento, con la mag­gio­ra­­zione dello 0,4%, del:

·        saldo dei contributi per l’anno 2021;

·        primo acconto dei contributi per l’anno 2022.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2022 Versamenti imposte
da modello
REDDITI SP 2022
Le società di persone e i soggetti equi­parati de­vo­no effet­tuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichia­ra­zione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2022 Versamenti imposte
da modello REDDITI SC ed ENC 2022
I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­­­to approvare) il bilancio o il rendi­conto en­tro il 31.5.2022, oppure che non devono appro­vare il bi­lan­cio o il ren­di­conto, devono ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, con la maggiora­zione dello 0,4%, delle im­po­ste do­vute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effet­tua­to, senza interessi e san­zioni:

·        in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;

·        oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

30.7.2022 Versamenti IRAP Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di per­sone e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­provato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­va­re) il bi­lan­cio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­pu­re che non de­vo­no appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, devo­no ef­fet­tuare il versamento, con la maggio­ra­zione dello 0,4%:

·        del saldo IRAP per l’anno 2021;

·        dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più sog­get­te al tributo).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2022 Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
30.7.2022 (*) Versamento
diritto camerale
Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i sog­get­ti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no so­la­­re che hanno approvato (o che avreb­bero do­vuto ap­pro­­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­­pure che non devono appro­vare il bilancio o il ren­di­con­to, devono effettuare il paga­men­to, con la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Com­­mercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.
30.7.2022 Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­­posta co­in­cidente con l’anno solare (diversi dai sog­getti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effet­tua­re il versamento, con la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive do­vu­te per:

·        la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­­lan­cio al 31.12.2020;

·        l’eventuale affrancamento del saldo attivo di ri­va­­lutazione;

·        l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­ca­­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tuita.

30.7.2022 Registrazione contratti di locazione Le parti contraenti devono provvedere:

·        alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di luglio 2022 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;

·        al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di luglio 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” e per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello F24 ELIDE, indicando gli appositi co­di­ci tri­buto.

 

Poiché il 31.7.2022 cade di domenica, l’adempimento in esame slitta automa­ticamente a lunedì 1.8.2022 e, conseguentemente, è applicabile l’ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022, ai sensi dell’art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248; poiché il 20.8.2022 cade di sabato, il termine è ulte­rior­mente differito a lunedì 22.8.2022

31.7.2022 Versamenti
imposte da modello REDDITI SC 2022
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, sen­za la mag­­giorazione dello 0,4%, delle im­poste dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive). Tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2022 Versamenti IRAP I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­­­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versa­men­to, sen­za la maggiorazione dello 0,4%:

·        del saldo IRAP per l’anno 2021;

·        dell’even­tuale 1^ acconto IRAP per l’anno 2022.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2022 Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con pe­riodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che han­no approvato il bilancio a giugno 2022, in ba­se a dispo­sizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in secon­da convo­ca­zio­ne, devono effet­tua­re il versamento, senza la mag­giorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive dovute per:

·        la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­­lan­cio al 31.12.2020;

·        l’eventuale affrancamento del saldo attivo di ri­va­­­lutazione;

·        l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

31.7.2022 Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono applica­bili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
31.7.2022 Versamento
diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to senza la maggiora­zione dello 0,4%, del diritto an­nua­le alle Ca­mere di Com­mer­cio per la sede prin­ci­pale e le u­ni­tà locali.,
31.7.2022 Versamento rate
da modelli
REDDITI 2022
I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno ver­sa­to la prima rata entro il 30.6.2022, devono ver­sare la se­conda rata degli im­porti dovuti a saldo o in acconto, con ap­pli­cazione dei previsti interessi.
31.7.2022 Versamenti rateali
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il versamento della rata delle imposte sostitutive do­vute per:

·        la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­lan­cio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;

·        l’affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione;

·        il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

31.7.2022 Presentazione modelli INTRASTAT I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle En­trate i mo­delli INTRASTAT:

·        relativi al mese di giugno 2022, in via obbliga­toria o facoltativa;

·        ovvero al trimestre aprile-giugno 2022, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di giugno 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

·        i modelli relativi ai mesi di apri­­le, maggio e giu­gno 2022, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­­ga­to­ria o fa­col­tativa;

·        mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 73/2022 il termine di presentazione è stato differito, a regime, entro l’ultimo giorno del me­se successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elen­chi sono riferiti.

31.7.2022 Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

·        relativo al trimestre aprile-giugno 2022;

·        utilizzando il modello approvato dall’Agen­­zia del­­­le Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

·        chiesto a rimborso;

·        oppure destinato all’utilizzo in compensazio­ne nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­formità o la sot­toscrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­ne­ro in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

·        in via telematica;

·        direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.

31.7.2022 Credito d’imposta gasolio per autotrazione Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla com­petente A­gen­zia delle Dogane e dei Monopoli la do­manda per ot­tenere il credito d’imposta:

·        in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;

·        con riferimento al trimestre aprile-giugno 2022.

Il credito d’imposta può essere:

·        chiesto a rimborso;

·        oppure destinato all’utilizzo in compensazio­ne nel modello F24.

1.8.2022 Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA
per il 2021
I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa presenta­zio­ne del­la dichiarazione IVA relativa al­l’an­no 2021 (mo­dello IVA 2022).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

·        la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tramite un intermediario abilitato, della di­chia­ra­­­­zio­­ne omessa;

la corresponsione della prevista sanzione, ridot­ta ad un deci­mo del minimo. Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­za­re l’infedele dichia­razione IVA relativa all’anno 2021 (mo­del­lo IVA 2022):

·        mediante la presentazione in via telema­tica, di­ret­tamente o tramite un interme­dia­rio abi­litato, del­la dichia­ra­zione integrativa;

·        con la corresponsione della prevista sanzio­­ne, ridotta a un nono del minimo.

·        In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione

 

In collaborazione con Abaco Commercialisti Associati STP