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LE SPESE CHE LE AZIENDE SOSTENGONO PER I PASTI DEI DIPENDENTI

Tra le forme di Welfare che si possono attivare in azienda, quella dell’organizzazione e/o della gestione del pasto dei lavoratori è senz’altro la più semplice ed immediata, spesso utilizzata nelle piccole medie aziende.

In deroga al principio della “Onnicomprensività della retribuzione” (per il quale fanno parte della retribuzione del lavoratore dipendente tutte le somme in genere a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta), la lettera c) del secondo comma dell’art. 51 del Tuir, individua tre categorie di prestazioni che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L’esclusione dal reddito è prevista nello specifico per:

  1. le somministrazioni di vitto effettuate direttamente dal datore di lavoro, nonché per le somministrazioni di vitto in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
  2. le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (come i buoni pasto o i ticket restaurant). In tal caso l’esenzione opera fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro se le prestazioni sono rese in forma elettronica;
  3. le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro per ogni giornata di lavoro.

Il sistema dei buoni pasto

Relativamente al sistema dei buoni pasto si ricorda che:

  • il particolare regime di esenzione fiscale previsto si applica anche in caso di erogazione ai lavoratori in “Smart-Working” (Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 123/2021);
  • in caso di corresponsione ad personam il valore nominale del buono pasto è integralmente imponibile;
  • ai fini dell’esclusione dal reddito si fa riferimento al valore nominale del buono. SE tale valore supera la soglia di esenzione (8 euro per i buoni pasto elettronici e 4 euro per quelli cartacei), l’eccedenza non è computata ai fini del raggiungimento della soglia di esenzione dei fringe benefits. L’importo del valore nominale che eccede il limite non può essere infatti considerato assorbibile dalla soglia di esenzione

prevista per i fringe benefits (pari, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 a 1.000 euro elevati a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico) e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 26/E/2010);

  • se si cumulano più di 8 buoni pasto, il regime di esenzione non cambia;
  • sono nominativi e devono consentire soltanto l’erogazione della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto;
  • non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro;
  • possono essere cartacei o elettronici e devono riportare le specifiche indicazioni.

Il caso delle card elettroniche

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le card elettroniche, come mero strumento identificativo dell’avente diritto, non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita “diffusa” in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che, avendo sottoscritto la convenzione, sono abilitati a gestire la card elettronica.

Le prestazioni rese attraverso la card elettronica, quindi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di cui all’art. 51, comma 2 lettera c) del Tuir (8 euro per i buoni pasto elettronici e 4 euro per quelli cartacei).

Qualora le card elettroniche venissero invece dotate di funzioni diverse (come, ad esempio, quelle di titoli di credito e/o di documenti contenenti importi di spesa predeterminati) alle prestazioni ad esse collegate dovrà essere attribuita una qualificazione diversa, non potendo più la somministrazione essere considerata come svolgentesi nell’ambito di una mensa aziendale (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 63/E/2005).

Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto

Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, l’Amministrazione finanziaria (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 41 del 30-03-2000 e risposta ad interpello n. 122 del 24-04-2020) ricorda che l’esclusione dal concorso alla determinazione del reddito riguarda solo quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • che vi sia un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto (sono quindi esclusi dall’esenzione quei dipendenti a cui, proprio perché hanno un orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pranzo, viene riconosciuta l’indennità sostitutiva della mensa);
  • che il dipendente sia addetto ad una unità produttiva (sono esclusi quelli che non sono stabilmente assegnati ad un’unità, intesa come sede di lavoro);
  • che la suddetta unità sia ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.

Regole generali di gestione

Ricordiamo infine che (circolare Ministero delle Finanze n. 326/E/1997):

  • le prestazioni devono interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi;
  • il datore di lavoro è libero di scegliere la modalità che ritiene più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze organizzative e dell’attività svolta e che possa anche prevedere l’uso di più sistemi contemporaneamente (es. istituire il servizio mensa per una categoria di dipendenti, il sistema dei ticket restaurant per un’altra categoria e provvedere all’erogazione di un’indennità sostitutiva per un’altra ancora, oppure può istituire il servizio mensa e nello stesso tempo corrispondere un’indennità sostitutiva o i ticket restaurant ai dipendenti che, per esigenze di servizio, non possono usufruire del servizio mensa);
  • lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, non può fruire del servizio mensa e utilizzare anche il ticket restaurant o ricevere anche l’indennità sostitutiva del servizio mensa, fruendo dell’esclusione dalla formazione del reddito nei limiti previsti.

Ricordiamo infine che gli oneri sostenuti dall’azienda per il pasto dei dipendenti nel corso dell’attività lavorativa sono interamente deducibili dal reddito d’impresa.

Ricordiamo poi, a beneficio delle aziende associate, che Confapi Emilia ha stipulato, su questi temi, specifiche convenzioni con primarie Società del settore e che, per informazioni in merito, potete contattare la nostra segreteria.