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Buoni carburante : ultime novità

Con un emendamento al disegno di legge di conversione del “Decreto Ucraina” (DL n. 21/2022, si vedano sull’argomento le nostre circolari n. 107/2022 e n. 116/2022) approvato dalla Commissione finanze e industria del Senato, è stata modificata la norma che riguarda il così detto bonus carburante (o buoni benzina/buoni carburante) per i lavoratori dipendenti.

La modifica ha riguardato il soggetto erogante che, nel testo del decreto legge, era stato identificato nelle sole aziende private. Il legislatore apre così alla possibilità che questi buoni possano essere erogati anche ai lavoratori dipendenti di soggetti che non sono aziende, come per esempio gli studi professionali, o gli enti del Terzo Settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale.

Sulla base della disciplina attualmente in vigore, si possono ricapitolare le principali caratteristiche di questa nuova agevolazione.

  • Il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Si tratta di tutte le tipologie di lavoro dipendente, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato. In virtù di questa impostazione, i buoni non potranno essere assegnati, ad esempio, ai collaboratori (co.co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasionali) ed agli altri soggetti percettori di reddito assimilato (per esempio i tirocinanti). Inoltre l’agevolazione resta esclusa per i lavoratori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici.
  • La concessione dei buoni avverrà su base volontaria. Sarà cioè il datore di lavoro a decidere se erogarli e sino a che importo. Infatti il datore di lavoro potrà arrivare a corrispondere anche un valore inferiore al massimale di 200 euro previsto dal legislatore (potrebbe essere opportuno che l’erogazione siapreceduta dalla predisposizione di un regolamento aziendale).
  • Essendo un’erogazione liberale, questa potrà avvenire anche solo per una parte dei lavoratori, ovvero per valori differenziati a seconda dei percettori
  • Nessun distinguo è stato fatto dal legislatore in relazione alla tipologia subordinata del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o a termine), ovvero all’orario di lavoro (tempo pieno o part- time); si ritiene quindi per esempio, che l’erogazione del buono carburante possa raggiungere i 200 euro anche per un lavoratore con orario di lavoro a tempo parziale.
  • Non essendo stato precisato che l’incentivo dovrà essere offerto ai soli lavoratori che svolgono l’attività all’interno della sede aziendale, si ritiene che ne possano beneficiare anche i lavoratori che svolgono la loro prestazione lavorativa da remoto in smart-working; stante la volontarietà dell’erogazione, sarà il datore di lavoro che potrà valutare un’eventuale riproporzione dei buoni.
  • Non è stato inoltre previsto alcun tetto al reddito da lavoro dipendente del lavoratore. In considerazione di ciò, i buoni potranno essere erogati anche alle figure apicali dell’azienda, a prescindere dalla retribuzione erogata.
  • Il valore dei buoni carburanti (erogati sulla base di quanto previsto dall’’art. 2 del DL n. 21/2022), è da considerare aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’art. 51 del TUIR (€258,23). Proprio al fine di evitare fraintendimenti con questi ultimi, si suggerisce di identificare i buoni corrisposti in virtù di quanto previsto dall’art. 2 DL n. 21/2022 con una voce di paga ad hoc nel libro unico del lavoro.
  • I buoni erogati non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 51, comma 3°, del TUIR (Dpr n. 917 del 22-12-1986).
  • Il costo per l’acquisto dei buoni carburante è interamente deducibile dal reddito d’impresa.
  •  La messa a disposizione dei buoni a favore dei lavoratori interessati, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. Ciò non significa che anche il consumo, da parte dei lavoratori, debba avvenire entro tale data, ma entro la data di scadenza stampata sul buono stesso.
  •  Stante il tenore letterale della norma ed il budget di spesa messo a disposizione dal Governo, si ritiene che il valore massimo dell’erogazione (200 euro) debba riguardare anche il singolo lavoratore il quale, una volta ricevuto il buono carburante da un datore di lavoro, non potrà riceverlo anche da un altro qualora, nel corso del 2022, cambi datore di lavoro. In attesa che l’Agenzia delle Entrate chiarisca l’argomento, si ritiene opportuno che il datore di lavoro, prima di erogare il buono carburante ai neoassunti del 2022, richieda da questi una autodichiarazione che certifichi l’erogazione o meno di buoni carburante ex art. 2 del DL n. 21/2022 durante l’anno 2022 da precedenti datori di lavoro.
  • Si ritiene inoltre allo stato (in attesa dell’entrata in vigore della legge di conversione e dei chiarimenti che, si auspica, l’Agenzia delle Entrate emanerà in futuro), che non sia possibile erogare i buoni carburanti a lavoratori che, nel frattempo, hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2022.

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