LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI D’IMPRESA AI LAVORATORI COME MISURA ALTERNATIVA AL PREMIO DI RISULTATO
Sin dalla Lege di Bilancio 2016, che introdusse un’aliquota fiscale agevolata per gli importi corrisposti a titolo di premio di risultato (cioè alle somme, di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, qualità, efficienza e innovazione) definiti dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, il legislatore aveva previsto una forma alternativa di remunerazione incentivata, individuata nella partecipazione agli utili dell’impresa (ai sensi degli art. 2099 comma3 e 2102 del Codice Civile).
Stante la formulazione della legge (art. 1 comma 182, legge n. 208/2015) infatti, pure agli utili distribuiti ai sensi dell’art. 2102 c.c (utile netto d’impresa), laddove contrattati in sede aziendale o territoriale, è da applicarsi l’aliquota di favore (originariamente del 10%, poi scesa al 5% ed oggi all’1%).
Il vantaggio della distribuzione degli utili rispetto al normale premio di risultato
La distribuzione degli utili dell’azienda ai lavoratori sfugge a criteri e requisiti quali: la variabilità, la incrementalità in un periodo congruo, degli indicatori su cui verificare l’andamento nel tempo; e ancora la non determinatezza/determinabilità dei risultati al momento della stipula dell’accordo.
In questo senso può quindi dirsi come la partecipazione agli utili risulti di più facile attuazione, essendo sufficiente:
- la definizione per via negoziale (accordo tra azienda e RSU o OO.SS) delle modalità di distribuzione degli stessi;
- la realizzazione dell’utile;
- la conseguente delibera dell’assemblea societaria che ne autorizzi la distribuzione ai dipendenti.
Non è inoltre previsto dalla attuale normativa un limite minimo di distribuzione degli utili verso i lavoratori quale condizione per l’accesso ai benefici fiscali.
Si noti inoltre come anche le somme corrisposte al lavoratore a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa risultino convertibili in misure di welfare aziendale.
Una misura scarsamente utilizzata
Nonostante questa disciplina legislativa “leggera”, tuttavia questa strada non risulta particolarmente battuta dalle Parti sociali. Sono davvero pochi infatti i casi, tra gli oltre 6.000 accordi di secondo livello depositati fino ad oggi, quelli che parlano di una distribuzione degli utili d’impresa.
Tecniche per la negoziazione
Se, come visto, i requisiti di introduzione sono molto più semplici rispetto a quelli relativi alla negoziazione di un premio di risultato, non mancano però accortezze gestionali e tecniche da tenere in considerazione.
Una su tutti è data da un percorso negoziale che non deve prescindere da valutazioni preliminari circa gli orientamenti dei soci e quindi dell’assemblea degli azionisti nell’ipotesi di realizzazione dell’utile. Non sempre cioè è possibile distribuire l’utile conseguito, e l’assemblea è anche libera di destinare tutto o parte dell’utile ai soci e anche ai lavoratori.
Le Parti sociali inoltre (azienda RSU e OO.SS) potranno valutare caso per caso se conviene la stipula dell’intesa prima o dopo la realizzazione degli utili. Nella prima ipotesi occorrerà prevedere, nel testo dell’accordo, specifiche clausole che consentano la distribuzione degli utili al realizzarsi dell’utile e del successivo voto assembleare che ne determini la destinazione ai lavoratori (e non solo ai soci), con le relative quote.