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FRINGE BENEFITS: IMPORTANTI NOVITA’ DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in tema di fringe benefits (si veda sul punto la nostra circolare n. 249/2022).

Franchigia o soglia?

Il DL n. 115/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 142/2022 (così detto “Decreto Aiuti bis”), con una disposizione volta ad incentivare le azioni di welfare aziendale a favore dei lavoratori, ha disposto che, per il solo anno 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), “non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro”.
La disposizione, che si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente, ma anche ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (co.co.co), viene ora interpretata, con riferimento alla soglia massima di esenzione, in senso restrittivo dall’Agenzia delle Entrate. Secondo l’Agenzia dalla lettura della disposizione contenuta nell’art. 12 del DL n. 115/2022 risulta evidente come la disciplina applicabile sia quella contenuta nell’art. 51, comma 3 del Tuir e che la deroga a tale comma riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione (che passa, per il solo anno 2022, dalla soglia di € 258,23 a quella di € 600) e le tipologie di fringe benefits concessi al lavoratore (è cioè stato aggiunto, rispetto al passato, la possibilità di pagamento delle utenze domestiche), senza comportare invece alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma, come invece era stato interpretato da alcuni commentatori.
Pertanto quindi, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai soggetti interessati da parte dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, risultino superiori al limite di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al limite (e non solo l’eccedenza come alcuni ritenevano).

I rimborsi delle utenze domestiche

La disposizione del “Decreto Aiuti bis” prevedono che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche.

Le utenze interessate sono quelle del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Ai fini del beneficio è necessario che le utenze riguardino immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sono rimborsabili anche le spese per le utenze intestate al condominio e ripartite fra i condomini e di quelle intestate al proprietario dell’immobile e riaddebitate al locatario, cioè al dipendente, al coniuge del dipendente stesso, nonché dei suoi figli e delle altre persone indicate nell’art. 433 de Codice Civile.
Al fine del rimborso delle spese, il datore di lavoro deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione. In alternativa il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R n. 445/2000), con la quale il lavoratore richiedente attesti:
• il possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche;

• gli elementi identificativi della fornitura, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura;

• se l’intestatario è diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo;

• la tipologia di utenza;

• l’importo pagato;

• la data e le modalità di pagamento;

• la circostanza che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
In ogni caso il lavoratore dovrà conservare la documentazione in caso di controllo.

Soggetti beneficiari

La disposizione come sopra detto, si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente, ma anche ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (co.co.co).
Beni e servizi nel limite dei 600 euro per l’anno 2022, potranno essere riconosciuti ai lavoratori entro il 12 gennaio 2023 secondo il principio così detto di cassa allargato. Per quanto riguarda il rimborso delle utenze domestiche, le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12-01-2023), possono riferirsi anche a fatture che saranno eventualmente emesse nel 2023, purchè riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.
Per quanto riguarda invece eventuali benefits erogati mediante l’utilizzo di vouchers, viene precisato dall’Agenzia delle Entrate che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Ricordiamo che le somme erogate (o rimborsate al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche) come benefit, possono riguardare anche il singolo lavoratore e non devono essere erogate ad una molteplicità di dipendenti.

Rapporti con il “bonus carburante”

Ricordiamo che il DL n. 21 del 21 marzo 2022, convertito con modificazioni, dalla legge n. 51/2022, ha disposto che, per l’anno 2022, non concorre alla formazione del reddito l’importo del valore dei buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore (così detto bonus carburante, si veda sul punto la nostra circolare n. 107/2022).
L’Agenzia delle Entrate nella sua circolare n. 35, ricorda come il “bonus carburante” rappresenti un’agevolazione diversa ed autonoma rispetto a quella riguardante i normali fringe benefits. I due benefici possono quindi cumularsi nel rispetto degli specifici limiti. In particolare, i beni e servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a ciascun lavoratore, possono raggiungere il valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas.
Applicazione delle soglie di esenzione ai premi di risultato

L’Agenzia delle Entrate, infine, nella circolare n. 35 del 04-11-2022, si occupa anche delle soglie di esenzione con riferimento alla opzione di riconoscimento dei premi di risultato sotto forma di benefits.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al “Bonus carburante”), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme (euro 600 per i fringe benefits ed euro 200 per il “bonus carburante”), ciascun valore sarà per l’intero soggetto a tassazione ordinaria.

Allegato: Circolare Agenzia delle Entrate n.35 del 4/11/2022