LA DELICATA GESTIONE DEI SUPERMINIMI IN AZIENDA ALLA LUCE DELLE PIU’ RECENTI SENTENZE
Nel corso del 2026 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta più volte sullo spinoso tema della gestione dei superminimi in azienda.
Queste in sintesi le principali pronunce.
| Pronuncia | Principio affermato |
| Cassazione ordinanza n. 18760 del 9-06-2026 | L’assorbimento non discende da una presunzione legale, è il lavoratore a dover allegare e dimostrare il titolo che rende intangibile l’importo individuale |
| Cassazione sentenza n. 23704 del 21-07-2026 | Il mancato assorbimento praticato per anni in modo costante e generalizzato si consolida in uso aziendale di miglior favore |
| Cassazione sentenza n. 24476 del 5 agosto 2026 | Il dato testuale del contratto da solo non basta, il giudice può valorizzare la condotta successiva anche quando la clausola appare chiara. |
L’ULTIMA PIU’ RECENTE SENTENZA
Di particolare interesse è l’ultima sentenza n. 24476 del 5 agosto 2026.
Il fatto
La controversia traeva origine dal ricorso promosso da diversi lavoratori nei confronti di un’azienda di telecomunicazioni. I ricorrenti miravano a far dichiarare la non assorbibilità del superminimo loro riconosciuto fino al gennaio 2018, richiedendo la condanna della società datrice di lavoro alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, a partire da quella data e fino ad aprile 2022. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado, respingendo le domande dei lavoratori sulla base del presupposto che quello nei contratti di lavoro veniva riconosciuto come “sovraminimo ad personam individuale” fosse soggetto alla regola generale dell’assorbibilità, in mancanza di una pattuizione individuale contraria espressa in modo chiaro e univoco.
I giudici d’appello avevano ritenuto irrilevante il fatto che la società non avesse proceduto all’assorbimento per molti anni in occasione dei precedenti rinnovi del contratto collettivo nazionale, affermando che il comportamento successivo delle parti, pur concorrendo all’interpretazione del contratto ex art. 1362 comma 2 c.c., non potesse superare il chiaro tenore letterale della clausola, per come risultava scritta.
La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori, cassando la sentenza d’appello con rinvio alla Corte di merito per il riesame.
I motivi della decisione
I giudici della Cassazione hanno in sostanza affermato il principio che il dato testuale del contratto, non può essere considerato in modo assoluto né decisivo per ricostruire la reale volontà delle parti. I giudici della Corte d’Appello non avrebbero quindi dovuto escludere a priori l’efficacia del comportamento dell’azienda successivo alla stipulazione del contratto; ossia la circostanza per la quale, in modo univoco e per oltre un decennio, in occasione di molteplici rinnovi della contrattazione collettiva nazionale, la società aveva costantemente evitato di assorbire il superminimo, dimostrando nei fatti la volontà di considerarlo non assorbibile rispetto agli incrementi del Ccnl di riferimento.
I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Ma in tema di superminimo a luglio 2026 era intervenuta un’altra importante decisione (la n. 23704/2026) la quale, proprio con riferimento alla regola dell’assorbimento legata alla reiterazione per anni dell’uso aziendale, ha riaffermato un principio fondamentale. La Suprema Corte ha cioè chiarito che l’uso aziendale non può vincolare il datore di lavoro all’infinito, risultando invece astrattamente disdettabile, come qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, purché il recesso unilaterale da parte del datore di lavoro non venga esercitato in modo arbitrario.
Per essere valido cioè il recesso deve rispondere ai principi di correttezza, buona fede, trasparenza e tutela dell’affidamento collettivo dei lavoratori.
Sotto il profilo formale poi, pur vigendo il principio della libertà di forma, la Cassazione stabilisce che la disdetta deve risultare da una comunicazione chiara, univoca e idonea ad essere percepita e conosciuta dall’intera collettività dei lavoratori interessati.
I VARI TIPI DI SUPERMINIMI
Occorre comunque a questo punto fare un’importante distinzione.
Quello che viene di solito definito come Superminimo è quell’emolumento aggiuntivo, rispetto alla retribuzione base prevista per categoria e livello di riferimento dalla contrattazione nazionale, individuato dalle parti del rapporto di lavoro e finalizzato a compensare specifici aspetti della prestazione di lavoro legati alla posizione ed al ruolo del lavoratore (“Superminimo individuale”).
Il Superminimo può tuttavia essere previsto anche dalla contrattazione collettiva e viene, in questi casi, classificato come “Superminimo collettivo”.
In giurisprudenza è generalmente previsto il principio per cui, in materia di Superminimo individuale, vale il principio dell’assorbimento nel complesso trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, salvo che si tratti di aumenti definiti come “di merito”, con clausola univoca, ossia di emolumenti espressamente pattuiti dalle parti come non assorbibili.
La giurisprudenza ha inoltre consolidato nel tempo il principio secondo cui il superminimo viene assorbito (a meno che non ci sia la specifica clausola di non assorbibilità), e quindi progressivamente ridotto, in ragione degli aumenti retributivi previsti periodicamente dalla contrattazione collettiva in sede di rinnovo dei minimi, oppure in relazione agli aumenti derivanti da un passaggio ad un livello di inquadramento superiore.
LA PROVA DELLA NON ASSORBIBILITA’ DEL SUPERMINIMO GRAVA SUL LAVORATORE
L’onere della prova circa la non assorbibilità del superminimo grava sul dipendente che rivendica il mantenimento dell’importo individuale. È lui che deve indicare la pattuizione, la clausola collettiva o il diverso titolo che deroga alla regola dell’assorbimento.
LA DETASSAZIONE DEL 5% SUGLI AUMENTI CHE ASSORBONO IL SUPERMINIMO
L’Agenzia delle Entrate, con propria circolare n. 3/E del 24-06-2026 (punto 1.3), ha chiarito che l’aumento del contratto nazionale che assorbe il superminimo, conserva la sua natura di incremento derivante dal rinnovo contrattuale e può scontare quindi (essendo presenti anche tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa) l’imposta sostitutiva del 5%.
PRINCIPI FINALI
Dalla disamina delle sentenze della Cassazione intervenute nel corso del 2026 sull’argomento e sopra citate, emergono i seguenti principi che si possono così sintetizzare:
- il Superminimo individuale è assorbibile dagli aumenti dei minimi tabellari, salvo diversa previsione contenuta nella contrattazione collettiva o titolo autonomo dimostrato dal lavoratore (Cass. Ordinanza n. 18760 del 09-06-2026);
- il mancato assorbimento praticato per anni in modo costante e generalizzato può consolidarsi in un uso aziendale di miglior favore per il lavoratore (Cass. Sentenza n. 23704 del 21-07-2026);
- il testo della clausola contrattuale non basta da solo e il giudice deve valutare la condotta successiva delle parti (Cass. sentenza n. 24476 del 05-08-2026);
- gli aumenti da rinnovo del Ccnl scontano l’imposta sostitutiva del 5% anche quando assorbono il Superminimo (Agenzia delle Entrate circolare n. 3/E del 24-06-2026).