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IL QUADRO GENERALE SUGLI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE

Il tema degli incentivi alle assunzioni per il 2024 si presenta come un cantiere aperto, tra fine corsa di alcune misure, il ritorno a vecchie versioni per alcuni bonus e l’arrivo di nuovi incentivi.

INCENTIVI ALL’INSERIMENTO DI GIOVANI

Bonus “Neet”

Tra le agevolazioni che vanno in soffitta c’è il così detto bonus “Neet” che era stato introdotto per il periodo 01-01-2023, 31-12-2023. Esso era rivolto all’inserimento di giovani che, al momento dell’assunzione, non avessero compiuto iol trentesimo anno di età, che fossero privi di lavoro e non inseriti in corsi di studio o di formazione e che si trovassero registrati al programma nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Per far scattare l’incentivo, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, l’assunzione doveva avvenire a tempo indeterminato o con contratto di Apprendistato Professionalizzante. Il bonus durava 12 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro che hanno dato vita a questi rapporti di lavoro nel 2023 quindi (avendo presentato la necessaria domanda all’Inps), pur non potendo realizzare nuove assunzioni agevolate, potranno proseguire a fruire dell’agevolazione fino alla scadenza dei 12 mesi incentivati, anche nel 2024.

Bonus giovani “Under 36”

Un’altra misura terminata al 31-12-2023 è l’incentivo previsto per l’occupazione dei giovani under 36: la Legge di Bilancio non ha infatti prorogato l’incentivo contributivo spettante sule nuove assunzioni a tempo indeterminato e sulle stabilizzazioni di contratti a termine di giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età. L’esonero valeva il 100% dei contributi per 36 mesi (48 mesi per le assunzioni al Sud) e fino ad un massimo di 6.000 euro annui nel 2021 e nel 2022, e di 8.000 euro annui nel 2023. L’incentivo veniva riconosciuto solo se la persona che si assumeva non era mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della sua vita lavorativa, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro.

Resta ora in vigore la versione strutturale del bonus. Si tratta dell’incentivo rivolto a chi assume ragazzi con meno di 30 anni, che non siano mai stati occupati in precedenza in modo stabile, prevista dall’art. 1, commi 100-105 e 107 della legge n. 205/2017. L’aiuto consiste in un esonero per 36 mesi del 50% della contribuzione datoriale, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, per stabilizzazioni di contratti a termine ed assunzioni a tempo indeterminato.

 

INCENTIVI ALL’INSERIMENTO DI DONNE

Incentivo all’assunzione di donne con più di 50 anni

Si torna al passato anche per quanto riguarda gli incentivi legati all’assunzione delle donne. La legge n. 92/2012 aveva agevolato le assunzioni effettuate a partire dal 01-01-2013 di lavoratori con almeno 50 anni (uomini e donne), disoccupati da 12 mesi, con il riconoscimento di uno sgravio del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, per la durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine, anche in somministrazione, e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione dell’assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato. Lo stesso incentivo si applicava alle donne svantaggiate (ad esempio disoccupate di  lunga durata).

La Legge di Bilancio 2021 aveva elevato, per il biennio 2021/2022, lo sgravio contributivo al 100% fino ad un massimo di 6.000 euro annui, in caso di assunzione di donne svantaggiate, con incremento occupazionale netto. La Legge di Bilancio 2023 aveva poi prorogato questo incentivo per le assunzioni effettuate nel corso del 2023, fino a 8.000 euro annui.

Dal 2024, cessando l’incentivo “maggiorato”, si torna alla misura originaria dello sgravio, cioè il 50% dei contributi dovuti.

Incentivo all’assunzione di donne vittime di violenza

L’art. 1 comma 191 dell’ultima Legge di Bilancio (legge n. 213/2023) ha previsto il riconoscimento di un esonero dal versamento dei  contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail) nella misura del 100% a favore dei datori di lavoro privati che provvedono all’assunzione di donne disoccupate, vittime di violenza, che siano beneficiarie del “Reddito di libertà” (si veda nello specifico la nostra circolare n. 9/2024).

 

NUOVI INCENTIVI INTRODOTTI

Esonero per l’assunzione di beneficiari dell’ “Assegno di Inclusione” e del “Supporto per la Formazione ed il Lavoro”

L’ultima Legge di Bilancio ha anche introdotto uno specifico sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’ “Assegno di Inclusione” e del “Supporto per la Formazione ed il Lavoro” (si veda nello specifico la nostra circolare n. 13/2023).

Nuova deduzione dal reddito Irpef per professionisti e imprese

Per il 2024 il D.lgs n. 216/2023 ha introdotto una deduzione del 20% (che si aggiunge a quella ordinaria) dal reddito Irpef o Ires per professionisti e imprese, del costo relativo all’incremento occupazionale realizzato nel 2024, rispetto al valore medio del 2023. In caso di assunzione di lavoratori svantaggiati, appartenenti ad una delle categorie elencate nell’allegato n. 1 del decreto, l’abbattimento del reddito sarà più elevato e calcolato con coefficienti di maggiorazione da definire (fino al 10% in più).

Si tratta di un’agevolazione di natura fiscale da precisare con gli opportuni interventi di prassi, che potrà eventualmente convivere con i bonus contributivi descritti.

Decontribuzione Sud

E’ stata infine confermata la decontribuzione Sud, per ora fino al 30-06-2024 (si veda per i dettagli il messaggio Inps n. 4695 del 28-12-2023).