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LE AGEVOLAZIONI ALL’ASSUNZIONE IN SCADENZA E QUELLE CHE RIMARRANNO ANCHE DOPO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2026

Il quadro delle agevolazioni contributive alle assunzioni prevede in gran parte incentivi che non hanno una natura strutturale, ma che restano ancorati ad un preciso arco temporale che si esaurirà alla data del 31 dicembre 2026.

Superata questa data, in assenza di un intervento nella Legge di Bilancio 2027, molte imprese si troveranno prive degli strumenti di decontribuzione sui quali avevano costruito le proprie politiche occupazionali nell’anno in corso.

Riteniamo quindi utile distinguere gli incentivi che termineranno il 31-12-2026 da quelli che continueranno ad essere fruibili.

LE MISURE CHE SI ESAURISCONO AL 31 DICEMBRE 2026

Il DL n. 62/2026 ha sostituito gli incentivi del “Decreto Coesione” (DL n. 60/2024) con quattro nuove misure agevolative riservate, per espressa previsione normativa, alle assunzioni e trasformazioni effettuate entro il 31-12-2026.

  • Bonus Donne 2026 (art. 1 DL n. 62/2026) => Esonero contributivo totale, nel limite di 650 euro mensili (elevato a 800 per le assunzioni fatte nella Zes Unica del Mezzogiorno), riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate, per un periodo massimo di 24 mesi.
  • Bonus Giovani 2026 (art. 2 DL n. 62/2026) => Esonero contributivo totale, nel limite di 500 euro mensili (650 nelle Regioni della Zes), per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano ancora compiuto 35 anni, privi di un impiego regolarmente retribuito da 24 mesi o da 12 mesi e appartenenti a categorie svantaggiate.
  • Bonus Zes 2026 (art. 3 Dl n. 62/2026) => Esonero contributivo totale, nel limite di 650 euro mensili, riservato ai datori di lavoro che abbiano fino a 10 dipendenti e che assumono, presso una sede ubicata nella Zes per il Mezzogiorno, soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
  • Incentivo alla stabilizzazione (art. 4 DL n. 62/2026) => Esonero contributivo totale, nel limite di 500 euro mensili, per la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine di durata non superiore a 12 mesi riguardanti lavoratori under 35 mai occupati stabilmente, applicabile alle trasformazioni realizzate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026.
  • Assunzione di donne vittime di violenza (art. 1 commi 191-193 legge n. 213/2023) => Esonero contributivo totale per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del “Reddito di Libertà”.

LE MISURE CHE PROSEGUONO ANCHE DAL 1° GENNAIO 2027

Diverse misure hanno invece un carattere strutturale oppure risultano già programmate su un arco pluriennale che supera il 2026.

  • Decontribuzione Sud (art. 1, commi 406-422 legge n. 207/2024) => Esonero del 20% dei contributi datoriali, nel limite di 125 euro mensili per 12 mesi, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31-12-2027.
  • Bonus Giovani under 30 (legge n. 205/2017) => Esonero contributivo del 50% per l’assunzione di lavoratori under 30.
  • Bonus Apprendisti under 30 (legge n. 205/2017) => Esonero totale per l’assunzione di ex studenti o di apprendisti under 30 provenienti da percorsi di alternanza scuola-lavoro.
  • Bonus Disoccupati over 50 (art. 4 legge n. 92/2012) => Esonero del 50% per l’assunzione di uomini e donne disoccupati over 50 e di donne prive di occupazione regolarmente retribuita.
  • Bonus Lavoratori Disabili (art. 13 legge n. 68/1999) => Incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili.
  • Bonus percettori di Naspi (art. 2 comma 10 bis, legge n. 92/2012) => Contributo economico per l’assunzione di percettori di Naspi.
  • Bonus lavoratori in Cigs (art. 4 DL n. 48/2023) => Riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori provenienti dalla Cassa integrazione straordinaria.
  • Bonus Assegno di Inclusione e Supporto alla formazione e il lavoro (art- 10-12 DL n. 48/2023) => Esonero contributivo connesso all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione ed il lavoro.
  • Bonus genitori di tre o più figli (art. 1 commi 210-218 legge n. 199/2025) => Esonero per l’assunzione di lavoratrici madri di almeno 3 figli minorenni prive di occupazione ed esonero collegato alla riduzione dell’orario di lavoro per i genitori con almeno 3 figli conviventi.

Resta comunque il vincolo, che è comune a molte delle agevolazioni viste, dato dal rispetto dei limiti di spesa autorizzati, per cui l’Inps, se vengono superati i limiti di spesi fissati per ogni incentivo, può sospendere l’accoglimento di nuove domande.

CONVIENE QUINDI ANTICIPARE LE ASSUNZIONI ENTRO LA FINE DEL 2026?

La distinzione che abbiamo sopra tracciata ha una ricaduta operativa immediata. Per i datori di lavoro che stanno valutando assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, di donne prive di occupazione oppure delle trasformazioni di contratti a termine, il 2026 rappresenta (ad oggi) una finestra che si chiude il 31 di dicembre, senza alcuna certezza che la futura legge di bilancio riproponga delle misure equivalenti.

Non si tratta di un timore astratto, l’esperienza recente dimostra che l’assenza di proroga automatica è un evento che potrebbe verificarsi. Appare quindi prudente suggerire ai datori di lavoro di completare, ove possibile, le assunzioni e le trasformazioni già programmate entro la fine del 2026.

Resta infine fermo, per l’accesso in generale agli incentivi all’assunzione, il rispetto della regolarità contributiva, il fatto che si registri un incremento occupazionale netto, il rispetto dei divieti di licenziamento durante i periodi di fruizione e, dal 01-12-2026, la pubblicazione della disponibilità della posizione lavorativa (vacancy) sul “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).