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LEGGE DI BILANCIO 2024: NOVITA’ SUI CONGEDI PARENTALI

Nel tentativo di sostenere la natalità ed il potere di acquisto dei lavoratori con figli, l’art. 1 comma 179 della legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80%, dopo quello introdotto nel 2023.

La novità introdotta

Nel nostro Paese i mesi di congedo parentale, cioè l’astensione facoltativa dal lavoro che può essere richiesta dai genitori lavoratori dopo il congedo di maternità/paternità obbligatorio, è di 10 mesi complessivi per entrambi i genitori. Cioè per ogni bambino, nei primi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non eccedente, in relazione alla coppia, di 10 mesi.

Solo nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi (il congedo parentale spetta peraltro al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto).

I genitori che finiranno quindi il periodo di maternità/paternità (obbligatoria) dopo il 31 dicembre 2023, avranno la possibilità di fruire di 2 mesi di congedo parentale retribuito all’80% nel 2024, fino a 6 anni di vita del figlio, mentre i successivi mesi di congedo parentale indennizzato, fruibili fino ai 12 anni del figlio, saranno indennizzati al 30% (7 mesi). Oltre i 9 mesi, il congedo parentale non è più indennizzato, quindi si può richiedere ma senza retribuzione.

Dal 2025 invece, il secondo mese di congedo parentale, sarà coperto a regime da un’indennità pari al 60% della retribuzione (invece dell’80%).

L’elevazione all’80% dell’indennità riguarda solo i lavoratori dipendenti: sono escluse tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi, lavoratori iscritti alla gestione separata Inps ecc.). Di conseguenza, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro non lo è, i due mesi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione, spettano solo al genitore lavoratore dipendente.

I mesi indennizzati all’80% sono solo 2 per entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto. La fruizione suddivisa tra i genitori (ad esempio un mese all’80% a testa), non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Quando e come va presentata la domanda di congedo parentale

La domanda deve essere inoltrata all’Inps, da parte del lavoratore/lavoratrice dipendente, prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto (se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla presentazione dell’istanza).

L’indennità è anticipata dal datore di lavoro. E’ previsto il pagamento diretto dall’Inps per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato.

Come viene retribuito il congedo parentale

Fino al dodicesimo anno di età del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta il congedo parentale indennizzato per 3 mesi, non trasferibili. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa fra loro, ad un ulteriore periodo di congedo indennizzato, della durata complessiva di 3 mesi. In alternativa fra i genitori, un periodo di 2 mesi, nel 2024, è coperto da un’indennità dell’80% della retribuzione, invece dell’indennità ordinaria che è del 30%. Per i periodi di congedo parentale ulteriori (rispetto ai 9 mesi indennizzati), è dovuta, fino al 12° anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se l’interessato ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Il messaggio Inps n. 2821/2023 ha precisato che, per consentire tempestivamente la fruizione dell’indennità più favorevole, si considerano indennizzabili all’80% i primi periodi di congedo, fino al limite di coppia di un mese (2 mesi nel 2024). Ciò non preclude tuttavia la possibilità di imputare l’indennità all’80% a periodi successivi nei casi in cui, ad esempio, vi siano accordi contrattuali che già prevedano tutele di maggior favore nel primo o nei primi mesi di congedo parentale.