ENTRO IL 16 DICEMBRE IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
Scade il 16 dicembre 2025 il termine per il versamento dell’acconto relativo all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 11 comma 3 del D.lgs. n. 47/2000, dovuta dai datori di lavoro sulla rivalutazione del TFR.
COME FUNZIONA LA RIVALUTAZIONE DEL TFR
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) rientra tradizionalmente nelle retribuzioni differite e per tale ragione viene distinto dalle retribuzioni correnti le quali vengono liquidate nel periodo di maturazione.
La fonte principale nella definizione del TFR è l’art. 2120 del Codice Civile, il quale provvede a definire le modalità di determinazione della quota annua, di rivalutazione del fondo e di concessione delle anticipazioni. Il 4° comma dell’art. 2120 in particolare, stabilisce che “il TFR, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente”.
Le ragioni giustificatrici di tale obbligo trovano fondamento nell’intento del legislatore di tutelare il valore monetario del fondo (costituito nel tempo) dall’effetto erosivo sul potere d’acquisto determinato dall’andamento inflazionistico.
L’imposta sostitutiva di cui al D.lgs n. 47/2000, si applica unicamente sulla rivalutazione del TFR. Le indicazioni fornite dal legislatore escludono quindi dalla rivalutazione, la quota di TFR maturata nell’anno corrente e le quote di TFR dei lavoratori confluite nei fondi di previdenza complementare; tali ultime quote, infatti, beneficiano del rendimento prodotto dall’operazione d’investimento.
Sono invece ricomprese nel calcolo della rivalutazione, le quote di TFR che sono state versate nel Fondo di Tesoreria Inps dalle aziende che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti.
IMPOSTA SOSTITUTIVA: ACCONTO E SALDO
Il calcolo della rivalutazione deve essere effettuato ogni anno in base all’indice ISTAT relativo al mese di dicembre dell’anno di riferimento. Tale indice viene tuttavia pubblicato in genere entro la metà del mese di gennaio dell’anno seguente (gennaio 2026). Per tale ragione il versamento dell’imposta dovuta viene eseguito tramite il meccanismo dell’acconto e del saldo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro invece, bisognerà impiegare l’indice ISTAT relativo al mese di cessazione, computando come utili le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
La rivalutazione del TFR subisce una ritenuta fiscale del 17% la quale viene versata (come detto sopra) tramite il meccanismo dell’acconto e del saldo. L’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione riguarda solo le quote di TFR maturate dal 01-01-2001 in poi.
L’acconto
Il versamento dell’acconto avviene tramite l’utilizzo del codice tributo 1712 e deve essere versato entro il 16 dicembre di ogni anno.
Secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 29/E del 20-03-2001, è possibile determinare l’acconto ricorrendo a due sistemi alternativi:
- versamento del 90% dell’imposta sostitutiva pari al 17% sulle rivalutazioni maturate nell’anno precedente (metodo storico);
- versamento del 90% dell’imposta sostitutiva pari al 17% sulle rivalutazioni che maturano nello stesso anno di competenza dell’acconto. In questo caso il datore di lavoro dovrà effettuare una stima della rivalutazione dell’anno in quanto, nel momento di liquidazione dell’imposta in acconto, non risulta ancora noto l’indice di rivalutazione del mese di dicembre. Tale metodo, definito presuntivo, rappresenta la modalità maggiormente diffusa di calcolo dell’acconto. L’amministrazione finanziaria, con la circolare n. 52/2002, ha chiarito che in caso di applicazione del metodo presuntivo, occorra utilizzare l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Dunque, in caso di applicazione del metodo presuntivo, per l’acconto 2025 si dovrà utilizzare l’indice di dicembre 2024, pari a 2,320017%.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il sostituto d’imposta possa scegliere il metodo che ritiene maggiormente conveniente ogni anno, confermando quindi la scelta dell’una o dell’altra modalità non sia vincolante anche per il futuro.
Il saldo
Il versamento del saldo viene effettuata invece entro il 16 febbraio dell’anno successivo, tramite il codice
tributo 1713.
Per i dipendenti cessati nel corso dell’anno, comunque non oltre il 30 novembre, bisognerà versare il 90% dell’imposta sulle rivalutazioni sul TFR trattenuta alla cessazione del rapporto di lavoro.
Entro la metà del mese di gennaio 2026 quindi, l’ISTAT provvederà a pubblicare l’indice che rappresenta la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di dicembre 2025. Ciò consentirà ai datori di lavoro di:
- consolidare il fondo del TFR dei propri lavoratori del 2025, determinando la rivalutazione effettiva, unitamente alla quota corrente dell’anno;
- determinare il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, da versare con il codice tributo 1713 entro il 16 febbraio 2026 sulle quote di TFR maturate fino al 31-12-2025.
Il datore di lavoro dovrà infine rivalutare e versare la relativa imposta sostitutiva, anche sulle somme accantonate al Fondo di Tesoreria Inps.