IN VIGORE DAL 2 AGOSTO 2026 L’AI ACT EUROPEO
Il 2 agosto 2026 è entrato in vigore il Regolamento Ue n. 1689/2024 che ha come oggetto l’articolato e complesso tema dell’uso dell’Intelligenza Artificiale (IA o AI) nella gestione dei rapporti di lavoro, ossia il così detto “AI Act europeo”.
Il Regolamento sembra tracciare nuovi confini e limiti legali della gestione algoritmica del lavoro, in particolare per quanto riguarda i software di reclutamento, di monitoraggio delle prestazioni, di gestione e di conservazione dei dati riguardanti la sorveglianza umana qualificata, di trasparenza sia verso i lavoratori che nei confronti delle rappresentanze sindacali. Il tutto con la previsione anche di notevoli sanzioni nei confronti dei datori di lavoro inadempienti.
Il nuovo quadro regolatorio introdotto
Il Regolamento agisce come lex specialis, senza però determinare un effetto preclusivo sulle prerogative degli Stati membri (per l’Italia si veda in particolare il DM n. 180 del 17-12-2025). Questa impostazione viene garantita da una clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 2 del Regolamento, la quale precisa che:
- gli Stati membri mantengono la potestà di prescrivere disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori;
- la contrattazione collettiva mantiene impregiudicata la sua autonomia nel negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi che disciplinano l’uso dell’IA in forma più favorevole ai lavoratori;
- le norme nazionali in materia di condizioni d’impiego, salute e sicurezza restano pienamente applicabili.
Scopo del Regolamento
Lo scopo è quello di promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale affidabile, garantendo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Datori di lavoro destinatari ed obblighi
Il panorama dei destinatari del Regolamento è molto ampio. Per ciò che qui interessa possiamo confermare che i datori di lavoro (o committenti) ed i lavoratori rientrano in pieno nell’ambito di applicazione soggettiva del Regolamento, escludendo solo le persone fisiche che utilizzano sistemi di IA nel corso di un’attività non professionale puramente personale.
Nello specifico il datore di lavoro è qualificato come deployer (utilizzatore). La sua responsabilità è centrale perché è il soggetto che immette il sistema nel contesto operativo reale. Su di esso ricadono quindi i seguenti obblighi:
- è tenuto ad un’implementazione rigorosa delle istruzioni d’uso fornite dal produttore per mitigare rischi non previsti;
- deve garantire che il personale addetto al controllo sia in possesso di competenze e di formazione adeguate;
- quanto ai sistemi biometrici, l’output deve essere verificato e confermato da almeno due persone fisiche prima di produrre effetti;
- ha l’obbligo di conservare le registrazioni automatiche per almeno 6 mesi, garantendo la tracciabilità e la contestabilità delle decisioni;
- prima della messa in servizio di un sistema ad alto rischio, deve informare i rappresentanti dei lavoratori ed i lavoratori stessi dell’imminente utilizzo della tecnologia.
Sistemi di IA come “ad alto rischio”
Il Regolamento classifica i sistemi di IA come ad alto rischio. Si parte cioè dall’assunto che i sistemi di IA utilizzati nel settore dell’occupazione, nella gestione dei lavoratori e nell’accesso al lavoro autonomo, in particolare per l’assunzione e la selezione delle persone, per l’adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro, la promozione e la cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per l’assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali, dei tratti o delle caratteristiche personali e per il monitoraggio o la valutazione delle persone nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori.
Altro rischio segnalato dal Regolamento è quello che l’uso dell’IA possa perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o etniche o un determinato orientamento sessuale.
Infine c’è il rischio che i sistemi di IA, utilizzati per monitorare le prestazioni e il comportamento di tali persone, possano compromettere i diritti fondamentali in materia di protezione dei dati e di vita privata.
I rimedi contenuti nel Regolamento
Proprio per evitare che i rischi sopra evidenziati diventino reali, il Regolamento detta alcune soluzioni:
- innanzitutto i datori di lavoro sono obbligati a garantire che il personale incaricato del funzionamento di tali sistemi di IA, possieda un livello di conoscenza adeguato. La formazione deve tener conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza e dell’istruzione del personale, parametrandosi al contesto d’uso specifico;
- per evitare che l’uso di questi sistemi vada a determinare un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di talune persone fisiche o di interi gruppi di persone fisiche, la Ue ritiene opportuno vietare l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di sistemi di IA destinati ad essere utilizzati per rilevare o influenzare lo stato emotivo delle persone, in situazioni relative al luogo di lavoro e all’istruzione;
- altro aspetto di interesse giuslavoristico è rappresentato dal divieto di utilizzo dei dati biometrici (come tratti facciali o impronte digitali) per classificare individualmente i lavoratori e trarre deduzioni o interferenze su aspetti sensibili quali la razza, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, le convinzioni religiose o filosofiche, la vita sessuale o l’orientamento sessuale. Il perimetro di operatività del divieto si estende fino ad impedire ai datori di lavoro (o alle agenzie di selezione del personale) di utilizzare software di IA che setacciano il web, i social network o le telecamere di sicurezza aziendali per estrarre immagini facciali dei candidati o dei dipendenti al fine di mapparne l’identità.
Il quadro sanzionatorio introdotto
L’utilizzo di una delle pratiche di IA vietate (il cui elenco è contenuto nell’art. 5 del Regolamento) è presidiato da sanzioni severissime:
- la non conformità all’art. 5 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35.000.000 di euro o, se l’autore della violazione è un’impresa, fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore;
- la mancata conformità agli obblighi imposti ai datori di lavoro che utilizzano sistemi ad alto rischio (art. 26) o agli obblighi di trasparenza (art. 50), è soggetta a sanzioni fino a 15.000.000 di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale totale annuo;
- qualora il datore di lavoro fornisca informazioni errate o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti in risposta ad una richiesta di controllo, la sanzione può raggiungere i 7.500.000 di euro o, per le imprese, fino all’1% del fatturato mondiale;
- qualora la violazione sia commessa da una Piccola e Media Impresa (PMI), comprese le startup, la sanzione pecuniaria è applicata al massimo alle medesime percentuali o importi, ma scegliendo il valore inferiore trai due, al fine di salvaguardarne la sostenibilità economica.
L’importanza delle linee guida per l’introduzione dell’IA nelle aziende
L’impianto normativo delineato dal Regolamento europeo sull’IA è quindi di straordinaria complessità. Gli imprenditori ed i datori di lavoro in genere non dovranno cimentarsi solo nella formale stesura do nuove policy di conformità, ma nell’ardua e faticosa missione di tradurre questi solenni principi etici in prassi operative quotidiane all’interno delle aziende.
A questo proposito preziose diventano quindi le “Linee Guida all’introduzione dell’IA nel mondo del lavoro” pubblicate dal Ministero del Lavoro con decreto n. 180 del 17 dicembre 2025 ed oggetto anche della nostra circolare n. 263/2025 alla quale si rimanda integralmente.