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BENEFICI CONTRIBUTIVI: AMPLIATO IL CATALOGO DELLE CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DEL “DURC”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il decreto del 22 giugno 2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2026, individua il nuovo elenco delle violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza sul lavoro che impediscono ai datori di lavoro di accedere ai benefici normativi e contributivi.

Il provvedimento sostituisce il precedente elenco contenuto nel DM 24 ottobre 2007, ampliando sensibilmente il numero delle fattispecie che impediscono ai datori di lavoro di beneficiare degli incentivi contributivi.

Si ricorda che le cause ostative operano solo in presenza di provvedimenti definitivi, quali sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione definitive, mentre non trovano applicazione quando il procedimento penale si estingue mediante prescrizione obbligatoria o oblazione.

Casi di esclusione fino a 24 mesi

Il decreto conferma la perdita dei benefici per 24 mesi nei casi considerati di maggiore gravità:

  • il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p);
  • l’omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 589 comma 2 c.p).

La vera novità è rappresentata dall’inserimento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato) previsto dall’art. 603 bis del Codice penale, anch’esso sanzionato con l’esclusione dai benefici per 24 mesi.

Casi di esclusione fino a 18 mesi

Rimane confermata l’esclusione per 18 mesi in caso di lesioni personali colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza (art. 590 comma 3 c.p).

Per tali fattispecie invece il periodo di esclusione è fissato in 12 mesi:

  • la valutazione dei rischi;
  • la nomina delle figure della prevenzione;
  • i cantieri temporanei o mobili;
  • i lavori in quota;
  • le attrezzature di lavoro;
  • gli impianti e le macchine;
  • la segnaletica di sicurezza;
  • gli agenti fisici e chimici;
  • le misure di protezione collettiva.

Lavoratori stranieri e lavoro sommerso

Viene inserita ex novo la violazione dell’art. 22, comma 12, del D.lgs n. 286/1998 relativa all’occupazione di cittadini stranieri privi del prescritto permesso di soggiorno. In questo caso la perdita dei benefici ha una durata di 8 mesi.

Entra per la prima volta nell’elenco anche la maxisanzione per lavoro sommerso, prevista dall’art. 3 del DL n. 12/2002. L’accertamento definitivo dell’impiego di lavoratori “in nero” comporta infatti l’impossibilità di fruire dei benefici contributivi per 6 mesi.

Patente a crediti e orario di lavoro

Tra le novità introdotte dal decreto rientrano anche le violazioni concernente la “Patente a Crediti” (ar. 27 del D.lgs n. 81/2008). L’inosservanza delle disposizioni individuate dal comma 11, determina la perdita dei benefici per 6 mesi.

Il decreto richiama infine gli articoli 7 e 9 del D.lgs n. 66/2003 relativi ai riposi ed alla durata dell’orario di lavoro, ma soltanto quando l’illecito riguarda almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata. In tal caso l’esclusione dai benefici opera per 3 mesi.