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DECRETO 10 Luglio 2023, n. 119 – Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata dei rifiuti

 

In data 01-09-2023 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.204 il D.M. 119/2023 – “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter, del DLgs 152/2006”.
Il Decreto, composto da 10 articoli e da 2 allegati, ha come obiettivo quello di definire le modalità operative e i requisiti minimi di qualifica degli operatori di tutti quei soggetti impegnati nel riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, oltre alle dotazioni tecniche e strumentali necessarie per tale attività (Rif. Allegato 1).
Il provvedimento definisce inoltre:
 l’ambito di applicazione e le esclusioni;
 le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
 le condizioni specifiche in base alle quali i prodotti o i componenti di rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
 le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Si fa presente che le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riguardano rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego con la garanzia dell’ottenimento di prodotti/componenti di prodotti conformi al modello originario. Quanto ottenuto deve essere identificato tramite etichettatura riportante l’indicazione “prodotto preparato per il riutilizzo».
All’interno dell’Allegato 2 viene riportato il modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo. In particolare:
 l’esercizio delle operazioni è avviato decorsi i 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’autorità competente per il territorio ove sorge l’impianto verifica e controlla requisiti previsti dal Regolamento;
 per quanto riguarda la preparazione al riutilizzo dei RAEE, l’avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’autorità territorialmente competente, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione.
Particolare importanza ricopre l’Art. 10 del Regolamento; riporta infatti le disposizioni transitorie secondo cui gli stabilimenti già in possesso di autorizzazione alla data di entrata in vigore, continuano a operare sulla base delle autorizzazioni già in essere.
Il D.M. 119/2023 entra in vigore alla data del 16 Settembre 2023.