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APPROVATO IL “DECRETO MILLEPROROGHE”: DISPOSTA LA PROROGA PER ALCUNI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE

È stato approvato dal Governo in data 11 dicembre 2025 il decreto-legge così detto “Milleproroghe”. Esso si pone, come da consuetudine, l’obiettivo di differire determinate scadenze normative o di rinviare l’entrata in vigore di specifiche disposizioni, al fine di evitare criticità e disservizi.

Il decreto interviene su molteplici settori. Le disposizioni previste in materia di lavoro intervengono su quattro aree strategiche:

  • gli incentivi per l’autoimpiego nei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica;
  • gli incentivi per favorire l’occupazione di lavoratori under 35;
  • le agevolazioni destinate all’assunzione di donne in condizioni di svantaggio;
  • gli incentivi per sostenere lo sviluppo occupazionale nelle “Zone Economiche Speciali” del Mezzogiorno.

Incentivo all’autoimpiego nei settori strategici

La disciplina di questo tipo di incentivo trova la propria origine nell’art. 21 del DL n. 60/2024 (“Decreto Coesione”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024 (si veda anche a tal proposito la nostra recente circolare n. 252/2025).

Il “Decreto Milleproroghe” estende l’operatività della misura, originariamente prevista fino al 31-12-2025, fino al 31-12-2026.

La ratio dell’agevolazione consiste nel promuovere l’imprenditoria giovanile in ambiti produttivi considerati strategici per lo sviluppo tecnologico del Paese e per la transizione verso un’economia digitale e sostenibile. Possono accedere all’incentivo le persone fisiche che, cumulativamente:

  • risultino disoccupate alla data di avvio dell’attività imprenditoriale (ex art. 19 del D.lgs n. 150/2015);
  • non abbiano compiuto 35 anni di età al momento dell’avvio dell’attività;
  • avviino sul territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 01-07-2024 e il 31-12-2026, un’attività imprenditoriale riconducibile ai settori strategici individuati dal decreto interministeriale del 3 aprile 2025 (si veda la nostra circolare n. 252/2025 per l’elenco dei settori).

L’incentivo si compone di due distinte agevolazioni:

  1. contributo economico per l’avvio dell’attività

Consiste in un’erogazione mensile di 500 euro per la durata massima di tre anni, comunque non oltre il 31-12-2028. L’importo complessivo massimo erogabile ammonta pertanto a 18.000 euro.

  1. esonero contributivo per le nuove assunzioni

I beneficiari del contributo all’autoimpiego che procedono ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato, hanno diritto ad un esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail. L’agevolazione si applica per una durata massima di 36 mesi e nel limite massimo di 800 euro mensili per ciascun lavoratore assunto.

Sono agevolabili le assunzioni di lavoratori che, alla data di instaurazione del rapporto, non abbiano compiuto il 35° anno di età, effettuate nel periodo compreso tra il 01-07-2024 e il 31-12-2026. L’esonero non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni delle aliquote contributive, ma risulta compatibile con la maxi-deduzione del costo del lavoro prevista dall’art. 4 del D.lgs n. 216/2023.

La domanda di accesso all’incentivo deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Inps, attraverso il “Portale delle Agevolazioni”.

Incentivi per l’occupazione giovanile under 35

La disciplina di questo tipo di incentivo si trova nell’art. 22 del DL n. 60/2024 (“Decreto Coesione”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024 (si vedano le nostre circolari n. 131/2025 e n. 156/2025) ed era originariamente destinato a concludersi il 31-12-2025, suscitando preoccupazioni tra imprese e operatori del settore circa la perdita di uno strumento essenziale per favorire l’occupazione giovanile stabile.

Il “Decreto Milleproroghe” ha prorogato la misura fino al 31-12-2026.

La misura mira a favorire l’ingresso stabile nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno mai beneficiato di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Possono essere assunti con questo tipo di esonero i giovani che, cumulativamente:

  • non hanno compiuto il 35° anno di età alla data dell’assunzione;
  • non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

La verifica del requisito della mancata occupazione stabile viene effettuata dall’Inps attraverso l’interrogazione delle proprie banche dati contributive e delle comunicazioni obbligatorie.

L’agevolazione consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. L’esonero si applica per un periodo massimo di 24 mesi  nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore. L’incentivo è riconosciuto in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato ed alle trasformazioni da contratto a termine effettuate nel periodo compreso tra il 01-09-2024 ed il 31-12-2026.

Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato. L’esonero non è altresì applicabile nei confronti dei datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella medesima unità produttiva.

Per fruire dell’esonero il datore di lavoro deve:

  • essere in regola col Durc;
  • rispettare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • osservare gli accordi ed i contratti collettivi;
  • realizzare un incremento occupazionale netto nella propria azienda (quest’ultimo requisito si applica in riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate dal 01-07-2025). L’incremento occupazionale netto si verifica confrontando il numero di lavoratori a tempo indeterminato del mese di assunzione incentivata, con il numero medio dei 12 mesi precedenti. Non sono calcolati nel computo i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Il datore di lavoro deve presentare un’apposita domanda all’Inps, in via telematica prima dell’assunzione o, in caso di trasformazione, prima della conversione del rapporto. La domanda deve essere inoltrata attraverso il “Portale delle Agevolazioni”.

Incentivi per l’assunzione di donne svantaggiate

Viene prorogato al 31-12-2026 anche l’incentivo per favorire l’occupazione delle donne in condizione di svantaggio previsto dall’art. 23 del DL n. 60/2024 (“Decreto Coesione”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024 (si veda sull’argomento anche la nostra circolare n. 132/2025).

Ai fini dell’accesso all’incentivo, si considerano donne svantaggiate le lavoratrici che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali Ue. Attualmente sono le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, come individuati annualmente con decreto ministeriale;
  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal territorio di residenza o dal settore economico.

L’esonero contributivo consiste nell’abbattimento totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, per una durata massima di 24 mesi. L’agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di importo pari a 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. Sono agevolabili le assunzioni a tempo indeterminato, ivi comprese le trasformazioni da contratto a termine, effettuate tra il 01-09-2024 ed il 31-12-2026. L’incentivo è escluso per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri, ma è però compatibile con la maxi-deduzione del costo del lavoro prevista dall’art. 4 del D.lgs n. 216/2023.

Per accedere all’incentivo il datore di lavoro deve rispettare le medesime condizioni previste per l’esonero under 35.

La domanda di ammissione all’incentivo deve essere presentata telematicamente all’Inps prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro o, in caso di trasformazione, prima della conversione. La procedura si effettua sul sito dell’Inps nel “Portale delle Agevolazioni”.

Incentivi per l’occupazione nelle “Zone Economiche Speciali” (ZES)

Le “Zone Economiche Speciali” (ZES) sono aree geograficamente limitate, caratterizzate da vantaggi fiscali e amministrativi destinate ad attrarre investimenti ed a favorire lo sviluppo economico. Attualmente è prevista la ZES unica per il Mezzogiorno, che comprende le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L’art. 24 del “Decreto Coesione ha introdotto uno specifico esonero contributivo per le assunzioni effettuate in tali aree, che viene ora prorogato fino al 31-12-2026.

L’incentivo è riservato ai datori di lavoro privati che:

  • occupino fino a 10 dipendenti nel mese in cui viene fatta l’assunzione incentivata;
  • abbiano l’effettiva sede di lavoro del personale assunto in una delle Regioni della ZES unica.

Possono essere assunti con applicazione dell’esonero contributivo i lavoratori che, alla data di instaurazione del rapporto di lavoro:

  • abbiano compiuto il 35° anno di età;
  • risultino disoccupati da almeno 24 mesi.

L’agevolazione consiste nell’esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto.

Sono ammesse all’incentivo le assunzioni a tempo indeterminato (escluse quelle di figure dirigenziali) effettuate nel periodo tra il 01-09-2024 ed il 31-12-2026.

Il riconoscimento dell’esonero è subordinato:

  • al possesso di Durc regolare;
  • all’osservanza delle norme poste in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • all’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
  • all’assenza di licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo effettuati nei 6 mesi precedenti l’assunzione incentivata, nella medesima unità produttiva;
  • al rispetto degli obblighi contenuti nell’art. 31 del D.lgs. n. 150/2015.

Il beneficio non è applicabile quando l’assunzione costituisce l’attuazione di un obbligo preesistente.

Le domande di ammissione all’esonero contributivo devono essere presentate telematicamente all’Inps attraverso il portale istituzionale. Il beneficio viene recuperato mediante esposizione nel flusso Uniemens.