News

LE NOVITA’ IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, I RIFLESSI PER LE AZIENDE ED IL RUOLO DI “FONDAPI”

Dal momento in cui il TFR maturando viene conferito ad una forma pensionistica complementare oppure viene versato al Fondo di Tesoreria Inps (per le aziende soggette a questo obbligo), l’impresa perde la disponibilità della provvista, ma può beneficiare di alcune misure compensative.

Nel 2026 questo tema assume ulteriore rilievo per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (si vedano sull’argomento anche le nostre precedenti circolari n. 1/2026 e n. 23/2026), che determinano:

  • un innalzamento del limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare;
  • il rafforzamento operativo della regola del silenzio-assenso.

Queste due misure potrebbero di conseguenza portare ad un incremento dei conferimenti automatici del TFR prima in azienda.

Aumento del plafond di deducibilità fiscale per il lavoratore

Una delle novità contenute nella Legge di Bilancio 2026 è quella relativa all’aggiornamento del limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare, fermo da anni alla conversione delle vecchie lire.

A partire dal 2026 (si ritiene già dal 01-01-2026) la soglia di deducibilità fiscale sale da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui. Questo incremento comporta un doppio vantaggio per il lavoratore aderente:

  • un maggiore risparmio fiscale immediato, con la possibilità di abbattere ulteriormente il reddito imponibile Irpef;
  • un aumento dell’extra-deducibilità: l’innalzamento della soglia di deducibilità fiscale porta con sé anche l’innalzamento della soglia di extra-deducibilità. Si tratta di un vantaggio fiscale spesso ignorato ma che agisce come un incentivo fiscale differito: se nei primi 5 anni di iscrizione non si è raggiunta la soglia massima deducibile, la differenza non utilizzata può essere sfruttata nei 20 anni successivi (il lavoratore può cioè recuperare la quota non utilizzata nei successivi 20 anni, mediante la deduzione di contributi superiori al limite ordinario, entro un tetto massimo annuale prestabilito, pari alla metà del plafond ordinario). Pertanto, dal 01-01-2026 i lavoratori interessati possono utilizzare, a partire dal termine del quinquennio di partecipazione alla previdenza complementare, il plafond di extra deducibilità entro il nuovo limite di 2.650 euro l’anno e per un totale annuo complessivamente deducibile di 7.950 euro.

Rafforzamento operativo della regola del silenzio-assenso

La Legge di Bilancio 2026 punta decisamente sull’adesione automatica per allargare la base degli iscritti, distinguendo due casistiche:

  • lavoratori di prima assunzione (dal 01-07-2026)

Per chi inizia il suo primo rapporto di lavoro da luglio 2026, scatta l’adesione automatica. Il TFR maturando, insieme ai contributi di lavoratore e azienda, verrà conferito al fondo collettivo di riferimento (nel caso delle Pmi che applicano i Ccnl sottoscritti da Confapi al Fondapi).

Il lavoratore ha 60 giorni di tempo per fare una scelta diversa (aderire ad un altro fondo o lasciare il TFR in azienda). Trascorso questo termine senza indicazioni, l’adesione diventa definitiva e, al massimo, sarà possibile solo cambiare il fondo pensione.

  • lavoratori non di prima assunzione

Per i neoassunti che hanno già una storia lavorativa pregressa, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il dipendente sul fondo di categoria. Se il lavoratore ha già un fondo pensione, l’azienda dovrà versare i contributi su di esso (se compatibile con il Ccnl). Se invece il lavoratore neoassunto non ha ancora un fondo pensione, si applica il meccanismo del silenzio-assenso sopra descritto per i lavoratori di prima assunzione.

In entrambi i casi (lavoratori di prima assunzione e lavoratori non di prima assunzione) la contribuzione decorre dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.

Per effetto dell’espansione di questa regola del silenzio-assenso (prima il periodo era più lungo e cioè di 6 mesi dalla prima assunzione), le aziende con un elevato turnover assisteranno probabilmente ad un incremento automatico dei flussi di TFR verso i fondi e ad una conseguente riduzione della rivalutazione interna.

Il ruolo di Fondapi

Fondapi è il fondo pensione complementare negoziale per i lavoratori e le lavoratrici delle piccole e medie imprese.

Possono iscriversi a Fondapi i lavoratori e le lavoratrici dipendenti delle aziende che applicano uno dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL):

  • Metalmeccanico;
  • Chimico;
  • Plastica e Gomma;
  • Vetro;
  • Ceramica;
  • Tessile;
  • Alimentare;
  • Grafico – Cartografico;
  • Informatico – Servizi innovativi;
  • Multiservizi – Servizi alle imprese;
  • Edile;
  • Laterizi e Cemento;
  • Calce e Gesso;
  • Lapidei.

In una situazione come quella che si prospetta a seguito delle novità normative sopra descritte, indirizzare i nostri lavoratori verso lo strumento di Fondapi, può rivelarsi una scelta utile anche per l’azienda, per le seguenti motivazioni che andiamo brevemente a descrivere.

  1. Concentrare la scelta della previdenza complementare su un unico interlocutore. L’alternativa è che ciascuno dei lavoratori adotti scelte individuali, tramite singoli fondi bancari o assicurativi, obbligando quindi l’ufficio personale dell’azienda a seguire prassi distinte per ogni scelta.
  2. Trattenere nel medio-periodo il personale dipendente attraverso uno strumento di fidelizzazione solido e duraturo.
  3. Deduzione delle quote di TFR versate al Fondo dal reddito d’impresa:
  • per le aziende con meno di 50 dipendenti è prevista la deduzione dall’Ires pari al 6% del TFR maturando annualmente destinato a Fondapi;
  • per le aziende con più di 50 dipendenti è prevista la deduzione dall’Ires pari al 4% del TFR maturando annualmente destinato a Fondapi.
  1. Fondo di Garanzia Inps
  • Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia Inps pari allo 0,20% della retribuzione annua, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito a Fondapi.
  1. Deducibilità del contributo aziendale
  • Nel caso in cui l’azienda versi al Fondo pensione anche una quota a proprio carico (secondo quanto previsto dal Ccnl di riferimento o da uno specifico accordo aziendale) va ricordato che quest’ultimo importo è interamente deducibile in quanto considerato voce di costo per l’impresa.
  1. Riduzione degli oneri sociali
  • Riduzione pari allo 0,28% sugli oneri sociali (per disoccupazione, assegni nucleo familiare) che devono essere versati dall’azienda. La riduzione sarà calcolata sulle retribuzioni totali dei dipendenti che hanno conferito al Fondo il proprio TFR).
  1. Stop alla rivalutazione delle quote di TFR

Anche quest’ultimo profilo (spesso sottovalutato) rappresenta un beneficio finanziario e fiscale rilevante per l’azienda. Ai sensi dell’art. 2120 c.c, il TFR accantonato in azienda deve essere annualmente rivalutato secondo un coefficiente composto da:

  • 1,5% in misura fissa;
  • 75% dell’indice Istat.

Sulla rivalutazione maturata inoltre il datore di lavoro deve versare un’imposta sostitutiva del 17%.

Se il TFR maturando viene destinato al Fondapi, il datore di lavoro non è più tenuto ad accantonare la quota a bilancio e, conseguentemente, non effettua la rivalutazione e non versa l’imposta sostitutiva del 17%. Ciò riduce la dinamica crescente del debito da TFR da pagare al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Presentiamo, in allegato alla presente circolare, un interessante vademecum redatto da Fondapi nel quale vengono spiegati nel dettaglio tutti i vantaggi per le aziende. I funzionari di Fondapi si rendono disponibili, previo appuntamento da concordare con l’Area Lavoro Relazioni Sindacali dell’Associazione, ad approfondire questi temi con le aziende associate o a svolgere anche assemblee direttamente con i lavoratori.