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FRINGE BENEFITS FINO A 3.000 EURO: LE ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

il “Decreto Lavoro” (DL. n. 48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023) ha previsto la possibilità, per il datore di lavoro, di erogare fringe benefits ai propri lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico nel limite massimo di 3.000 euro per l’anno 2023 (i benefits possono essere erogati, secondo il principio di “cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2024).

Queste erogazioni, che possono anche essere rappresentate dal rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (si veda sull’argomento anche la nostra circolare n. 124/2023).

Con la circolare n. 23/E del 01-08-2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative per i datori di lavoro.

Beneficiari della misura

La possibilità di innalzamento del Fringe Benefit è limitata ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ed ai lavoratori (con figli fiscalmente a carico) con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (collaboratori ed amministratori).

Per essere considerati “a carico”, i figli devono possedere redditi, al lordo degli oneri deducibili, entro i seguenti massimali:

  • non superiore a 4.000 euro in caso di figli fino a 24 anni di età;
  • non superiore a 2.840,51 euro in caso di figli oltre i 24 anni di età.

L’agevolazione viene riconosciuta in misura intera ad ogni genitore titolare di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purchè lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori.

L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR, poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico universale. Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetterà comunque ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico di entrambi i genitori.

L’Agenzia delle Entrate precisa che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023; pertanto occorre verificare il superamento del limite reddituale a tale data. Nell’ipotesi di superamento del limite reddituale, l’intero valore dei benefits erogati concorre a formare reddito imponibile (sia a fini fiscali che contributivi).

Lavoratore senza figli a carico

Per la restante platea dei lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fin a 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati. Non si estende inoltre a questi lavoratori l’esenzione riguardante le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche.

Controlli e verifiche che il datore di lavoro deve effettuare prima dell’erogazione dei benefits

Prima di erogare i fringe benefits alle condizioni sopra esposte, il datore di lavoro dovrà richiedere preventivamente una dichiarazione al lavoratore che evidenzi il diritto all’aumento della soglia di esenzione, indicando il codice fiscale del figlio/figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione, l’agevolazione non potrà essere applicata. Non ci sono forme particolari codificate circa la dichiarazione, si proponiamo comunque in allegato un possibile fac-simile.

Il datore di lavoro dovrà conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora, durante l’anno, fossero venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio. In questo caso il datore di lavoro dovrà recuperare il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione, e comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (o di fine rapporto nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023).

Ulteriore adempimento a cui il datore di lavoro è tenuto, è quello relativo all’informativa da dare alla Rsu, laddove presente. Questa comunicazione in realtà, secondo l’Agenzia delle Entrate, potrà avvenire anche dopo l’erogazione del benefit, a condizione tuttavia che la stessa avvenga entro la chiusura del periodo d’imposta 2023.

Cumulabilità con il “Bonus Carburante”

L’Agenzia delle Entrate ha poi specificato che il massimale corrispondente alla caratteristica soggettiva in capo al lavoratore (258,232 euro ovvero 3.000 euro in caso di figlio/figli a carico), è cumulabile, ai fini fiscali, con il bonus carburante di 200 euro previsto dall’art. 1, comma 1 della legge n. 23/2023 di conversione del DL n. 5/2023.

Qualora il datore di lavoro volesse erogare entrambe le liberalità, dovrà utilizzare due voci distinte in busta paga, per il rispetto dei relativi limiti di esenzione.

Limite di esenzione e rapporti col premio di risultato detassato

In merito al beneficio fiscale dell’esenzione, la circolare n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel limite di 3.000 euro, non solo alla formazione del reddito da lavoro dipendente assoggettato a imposta ordinaria, ma neanche a raggiungimento del limite di reddito ammesso ad imposta sostitutiva dell’Irpef ed alle addizionali comunali e regionali prevista per i premi di risultato (si ricorda infatti che il limite del premio detassato fino a 3.000 euro annui previsto sui premi di risultato, può essere oggetto di completa detassazione e decontribuzione per il lavoratore solo qualora l’opzione della conversione in beni e servizi di welfare sia da lui effettuata e che tale opzione sia prevista dai contratti aziendali o territoriali; si veda a tal proposito e per i dettagli la nostra circolare n. 10/2023).