News

NUOVA DISCIPLINA DEI “FRINGE BENEFITS” PER IL 2024

La Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha modificato le soglie di non imponibilità per l’assegnazione di fringe benefits ai dipendenti.

COSA SONO I “FRINGE BENEFITS”

Essi rappresentano dei benefici accessori alla retribuzione monetaria che l’azienda riconosce ai propri lavoratori. Si tratta di erogazioni in natura sotto forma di beni, servizi o agevolazioni, che ‘azienda offre per migliorare le condizioni lavorative dei propri dipendenti e per fidelizzarli. La concessioni di tali benefits inoltre trasmette un’immagine positiva e consente risparmi fiscali per l’azienda.

QUALI SONO I BENI E SERVIZI DA CONSIDERARE E QUALI QUELLI DA ESCLUDERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DI ESENZIONE

Al fine della verifica del raggiungimento dei limiti di esenzione, sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi:

  • buoni spesa e buoni benzina
  • ricariche telefoniche
  • buoni acquisto
  • regali e cestini natalizi
  • autovettura ad uso promiscuo
  • interessi sui prestiti
  • polizza sui rischi extraprofessionali
  • fabbricati concessi in uso abitativo senza obbligo di dimora
  • pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale

Non saranno invece da considerare nel limite, il seguente paniere di beni e servizi:

  • opere e servizi per finalità sociale
  • somme e sevizi e prestazioni di educazione e istruzione
  • somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti
  • trasporto pubblico
  • assicurazione contro il rischio di non autosufficienza
  • servizio mensa/buono pasto
  • assistenza sanitaria integrativa
  • contributi versati alla previdenza complementare

I NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER IL 2024

L’art. 1 comma 16 della Legge di Bilancio 2024, nel tentativo di attenuare le disparità di trattamento tra lavoratori con e senza figli, dispone la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 51 comma 3° del TUIR entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23 euro), del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per i lavoratori dipendenti con figli a carico, il limite complessivo di esenzione è posto a 2.000 euro in riferimento alle medesime tipologie di benefits.

Rispetto a quanto disposto nel 2023, vengono aggiunte le spese relative agli interessi dei mutui della prima casa di abitazione e le spese per l’affitto della prima casa.

L’INFORMATIVA ALLA RSU

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare un’informativa alla Rsu laddove presente. Tale obbligo era stato originariamente previsto dal “Decreto Lavoro” e trova conferma anche per il 2024 e dovrebbe in linea teorica essere assolto in via preventiva rispetto all’erogazione dei benefits. Tuttavia,, in linea con quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso anno (circolare n. 23/E/2023), si ritiene che il datore di lavoro potrà adempiere a questo obbligo entro la chiusura del periodo d’imposta.

ASPETTI PREVIDENZIALI

L’Inps ha più volte precisato che, in ossequio al principio di unificazione della retribuzione imponibile fiscale e contributiva di cui al’art. 6 del D.lgs n. 314/1997, nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto, altresì, del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, alla soglia ordinaria.

Il datore di lavoro che effettua il conguaglio di fine anno, deve tener conto anche dei beni e dei servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Tuttavia, ai soli fini previdenziali, al superamento del limite previsto, egli provvede al versamento dei contributi, esclusivamente sulla parte dei fringe benefits da lui erogati; mentre, ai fini fiscali deve trattenere l’Irpef anche sui fringe benefits corrisposti da eventuali precedenti datori di lavoro (messaggio Inps n. 3384 del 06-11-2023).

LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In attesa di nuovi chiarimenti, ricordiamo che a seguito delle novità introdotte dal “Decreto Lavoro”, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E del 01-08-2023, aveva specificato vari aspetti.

Beneficiari della soglia di esenzione più elevata

La possibilità di innalzamento del Fringe Benefit è limitata ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ed ai lavoratori (con figli fiscalmente a carico) con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (collaboratori ed amministratori).

Per essere considerati “a carico”, i figli devono possedere redditi, al lordo degli oneri deducibili, entro i seguenti massimali:

  • non superiore a 4.000 euro in caso di figli fino a 24 anni d età;
  • non superiore a 2.840,51 euro in caso di figli oltre i 24 anni di età.

L’agevolazione viene riconosciuta in misura intera ad ogni genitore titolare di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purchè lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori.

L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR, poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico universale. Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetterà comunque ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico di entrambi i genitori.

L’Agenzia delle Entrate precisa che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre; pertanto occorre verificare il superamento del limite reddituale a tale data. Nell’ipotesi di superamento del limite reddituale, l’intero valore dei benefits erogati concorre a formare reddito imponibile (sia a fini fiscali che contributivi).

Controlli e verifiche che il datore di lavoro deve effettuare prima dell’erogazione dei benefits a beneficio dei lavoratori con figli a carico

Prima di erogare i fringe benefits alle condizioni sopra esposte, il datore di lavoro dovrà richiedere preventivamente una dichiarazione al lavoratore che evidenzi il diritto all’aumento della soglia di esenzione, indicando il codice fiscale del figlio/figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione, l’agevolazione non potrà essere applicata. Non ci sono forme particolari codificate circa la dichiarazione, si proponiamo comunque in allegato un possibile fac-simile.

Il datore di lavoro dovrà conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora, durante l’anno, fossero venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio. In questo caso il datore di lavoro dovrà recuperare il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione, e comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (o di fine rapporto nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2024).