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Istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo contratti di solidarietà

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

con la circolare n. 40 del 5 aprile 2023 l’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione degli incentivi connessi ai “Contratti di Solidarietà Difensivi”. L’Istituto illustra le modalità per il recupero delle riduzioni contributive a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021.

Misura e durata dello sgravio contributivo

Per l’anno 2021 sono destinatarie della riduzione dei contributi le imprese che, al 30-11-2021, abbiano stipulato un Contratto di Solidarietà ai sensi del D.gs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un Contratto di Solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto per la durata del Contratto di Solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Procedura da seguire

L’Inps può svolgere compiutamente i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di Cigs conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro.

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. Per ciascun mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Da notare infine che il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.