LEGGE ANNUALE SULLE PMI: NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI “SMART-WORKING”
È stata approvata il 4 marzo 2026 in via definitiva la legge annuale sulle Pmi. Essa prevede delle novità per le Pmi in materia di sicurezza sul lavoro, di formazione dei lavoratori e in materia di “Lavoro Agile” (o “Smart-Working”).
Semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro
Con l’obiettivo di alleggerire gli adempimenti burocratici delle Pmi, la legge introduce delle semplificazioni, puntando su Modelli di organizzazione e gestione (MOG) proporzionati. Il legislatore ha infatti previsto che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Inail debba elaborare dei modelli di organizzazione e gestione specifici per le microimprese e per le Pmi, concertati con le organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative.
Formazione dei lavoratori in Cig
La legge include i periodi di trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, relativi a riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, tra le fattispecie per le quali vi è un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’addestramento specifico dei lavoratori in tale ambito potrà inoltre essere effettuato anche mediante l’utilizzo di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, ed i lavoratori che si dovessero rifiutare di partecipare ai corsi decadranno dalla prestazione di sostegno al reddito.
Salute e sicurezza nello “Smart-Working”
Relativamente al “Lavoro Agile”, la legge annuale sulle Pmi disciplina la sicurezza nell’ambito di questa specifica modalità lavorativa, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
Il provvedimento specifica che, da parte di quest’ultimo, corre l’obbligo di consegnare al lavoratore interessato e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale devono essere individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli inerenti all’utilizzo dei videoterminali.
Le imprese dovranno quindi implementare dei sistemi di tracciabilità della consegna dell’informativa, sia per dimostrare l’adempimento dell’obbligo, sia per tutelare il lavoratore attraverso una documentazione aggiornata.
Per le aziende non sarà sufficiente predisporre l’informativa, ma occorrerà garantirne l’effettiva consegna ed occorrerà conservare prove documentali di tale adempimento per non incorrere in conseguenze penali.
Al mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua, è estesa la sanzione penale già prevista dall’art. 55 comma 5, lettera c), del D.lgs n. 81/2008 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro).