News

LA NUOVA IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale destinata ai lavoratori dipendenti del settore privato che percepiscono compensi legati a condizioni particolari di lavoro (si veda sul punto anche la nostra circolare n. 1/2026), con l’obiettivo dichiarato di incrementare il potere d’acquisto delle famiglie e stimolare i consumi interni.

Chi può beneficiare dell’agevolazione

La nuova imposta sostitutiva trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato il cui reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non supera i 40.000 euro.

Ai fini della verifica del requisito reddituale, qualora il datore di lavoro chiamato ad applicare l’imposta sostitutiva nel 2026 sia diverso da quello che ha erogato i redditi nell’anno precedente, spetta al lavoratore attestare per iscritto l’ammontare del reddito conseguito nel 2025.

La percentuale prevista e le fattispecie agevolabili

L’imposta sostitutiva prevista è del 15% e si applica a tre categorie di compensi, purchè complessivamente non superino il limite annuo di 1.500 euro:

  • le maggiorazioni e le indennità previste per l’effettuazione del lavoro notturno (come disciplinato dal D.lgs n. 66/2003 e dalle disposizioni dei contratti collettivi);
  • le maggiorazioni e le indennità previste per prestazioni rese nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale (anche in questo caso l’individuazione puntuale dei giorni di riferimento è demandata ai vari Ccnl, che possono prevedere calendari differenziati in relazione a specifiche esigenze settoriali);
  • le indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Il limite quantitativo fissato

Il beneficio fiscale opera entro un tetto massimo di 1.500 euro annui; pertanto, oltre tale soglia, le somme tornano ad essere assoggettate alla tassazione ordinaria progressiva Irpef, comprensiva delle addizionali regionali e comunali.

La norma chiarisce poi esplicitamente che non concorrono al calcolo del limite di 1.500 euro i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili che beneficiano del regime agevolato previsto dalla legge n. 208/2015; pertanto la previsione consente ai lavoratori di cumulare i benefici derivanti dalle due distinte normative.

Modalità di applicazione e rinuncia del lavoratore

L’applicazione dell’imposta sostitutiva spetta ai datori di lavoro che devono effettuare la ritenuta al momento della corresponsione delle somme agevolabili.

Il meccanismo opera in modo automatico salva espressa rinuncia del prestatore di lavoro, che può optare per la tassazione ordinaria. La rinuncia deve essere formalizzata per iscritto al datore di lavoro ed assume carattere vincolante per l’intero periodo d’imposta.

Disposizioni contributive

Sul piano contributivo si applicano le regole ordinarie previste in materia previdenziale e assistenziale. L’imposta sostitutiva non incide quindi sulla base imponibile contributiva, con applicazione quindi delle aliquote contributive ordinarie. La scelta normativa garantisce quindi che il bilancio fiscale non si traduca in una penalizzazione per il futuro trattamento pensionistico del lavoratore.

I codici tributo

Con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito n. 5 distinti codici tributo:

  • il codice 1076 costituisce il codice ordinario applicabile alla generalità dei casi;
  • il codice 1610 trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imposta sia dovuta in Sicilia, ma versata fuori Regione;
  • il codice 1929 trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imposta sia dovuta in Sardegna, ma versata fuori Regione;
  • il codice 1933 trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imposta sia dovuta in Valle d’Aosta, ma versata fuori Regione;
  • il codice 1311 è invece da utilizzare quando il versamento è effettuato in una delle predette Regioni speciali ma l’imposta risulta dovuta fuori dalla Regione in cui si effettua il versamento.

In sede di compilazione del modello F24, infine, i codici devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.