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PIU’ TEMPO PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEI LAVORATORI EXTRA UE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il D.lgs n. 83/2026 che entrerà in vigore il prossimo 4 giugno 2026.

Il decreto modifica alcune norme del Testo Unico dell’Immigrazione (D.lgs n. 286/1998) e introduce un termine di 30 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno, mentre la richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno può essere depositata da 90 giorni prima a 90 giorni dopo la data di scadenza (mentre ora il periodo utile va da 60 giorni prima a 60 giorni dopo).

Il nuovo modello di permesso di soggiorno elettronico conterrà la dicitura “perm. unico lavoro”.

Tuttavia, quanto ai tempi di rilascio, va evidenziato che l’art. 5 comma 9 bis del Testo Unico dell’Immigrazione, come modificato dall’art. 3 comma 1 del DL n. 146/2025, dispone che, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di 60 (ora 90) giorni, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa. Ciò in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino ad eventuale comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza da notificare al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno.

L’attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.