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Persone fisiche e modelli dichiarativi

L’avvento della stagione estiva, dal punto di vista fiscale, è sinonimo dell’avvicinarsi della scadenza per il pagamento del saldo delle imposte 2021 e del primo acconto 2022, il cui termine per il versamento è fissato al 30 giugno 2022, ovvero al 31 luglio 2022 maggiorando gli importi di una percentuale pari allo 0,40%, ferma restando la possibilità di provvedere tardivamente al
versamento delle pendenze fiscali servendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (Art. 13, D. Lgs. 472/97).
L’imminente scadenza impone una riflessione in termini di Modelli dichiarativi e relative caratteristiche ed utilità, oltre che in termini di novità introdotte dal Legislatore. In questo senso, si riporta di seguito un focus dedicato ai due Modelli dichiarativi ministeriali resi disponibili dall’Agenzia dagli Entrate ai contribuenti che risiedono e/o producono redditi in
Italia: il Modello 730 ed il Modello Redditi PF.

IL MODELLO 730

Il Modello 730 è il Modello dichiarativo dedicato a dipendenti a pensionati. Si tratta di un Modello che ordinariamente prevede il passaggio attraverso il sostituto d’imposta, ferma restando la possibilità, nella prassi circoscritta a casistiche particolari, di compilare il cosiddetto 730 senza sostituto d’imposta.

La peculiarità del Modello, oltre ad una evidente sinteticità e semplicità rispetto al Modello Redditi PF, consiste nella possibilità di regolarizzare le pendenze fiscali direttamente in busta paga, servendosi dell’intervento del sostituto d’imposta, il quale tipicamente corrisponde al datore di lavoro o all’ente pensionistico. Infatti, qualora il Modello dovesse originare un credito
d’imposta, questo potrà essere chiesto a rimborso in busta paga e generalmente, fatti salvi i casi in cui il credito venga assoggettato a controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, questo viene liquidato entro pochi mesi dalla presentazione del Modello. Analogamente, nel caso in cui dovessero emergere debiti a saldo o in acconto, le trattenute potranno essere effettuate
direttamente dal sostituto d’imposta in busta paga, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente dipendente o pensionato.
Nel caso del 730 senza sostituto, invece, l’eventuale pendenza fiscale, in assenza di sostituto, dovrà essere regolarizzata mezzo F24, mentre l’eventuale credito dovrà essere chiesto a rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, assicurandosi di comunicare, accedendo a Fisconline tramite SPID, CIE o CNS ovvero tramite apposito Modello, le modalità con le quali si intende ricevere l’accredito del rimborso, le cui tempistiche risultano in ogni caso più estese
rispetto a quelle previste in caso di Modello 730 con sostituto d’imposta.
Nel Modello, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2022, assumono particolare rilevanza il quadro B, dedicato ai redditi dei fabbricati (redditi fondiari e di locazione), il quadro C, relativo ai redditi di lavoro dipendente e di pensione, il quadro D, avente ad oggetto gli altri redditi, il quadro E, dedicato ad oneri e spese ed infine il prospetto di liquidazione, attraverso il quale viene determinato l’imponibile fiscale, ovvero l’imposta, intesa come IRPEF e relative addizionali ed imposte sostitutive, del periodo cui il Modello fa riferimento.

IL MODELLO REDDITI PF

Il Modello Redditi PF è invece il Modello dichiarativo dedicato a professionisti e imprenditori. Il Modello, quindi, è dedicato fondamentalmente a quei soggetti che, per quanto concerne la regolazione delle posizioni fiscali e previdenziali, non transitano dal sostituto d’imposta e si interfacciano quindi direttamente con il Fisco. Nella prassi, inoltre, è diffuso l’utilizzo di questo Modello tra i soggetti che, nonostante siano dipendenti o pensionati, preferiscono non transitare dal sostituto. Un caso classico in questo senso può essere quello del contribuente che chiude ciclicamente la dichiarazione a credito e, in luogo del rimborso in busta, opta per l’utilizzo in compensazione nel Modello F24 per pagare altre imposte come, per esempio, l’IMU. Un’altra casistica molto diffusa è quella del contribuente che, vista la genesi di un debito nel Modello, opta per la regolazione della pendenza fiscale attraverso versamenti F24, eventualmente optando per un pagamento rateale, evitando quindi di intaccare il netto corrisposto in busta dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. La maggior parte dei Modelli Redditi PF sono tuttavia collegati alle figure dei professionisti, ai quali sono dedicati il quadro RE (regime analitico) ed LM (regime dei nuovi minimi e regime forfettario) ed imprenditori individuali, che possono compilare il quadro RF (contabilità
ordinaria), RG (contabilità semplificata) ed LM (regime dei nuovi minimi e regime forfettario).
Il Modello, inoltre, deve necessariamente essere compilato dai soggetti che partecipano alle società di persone ed agli altri enti previsti dall’Art. 5 del TUIR e che percepiscono redditi di partecipazione, cui è dedicato il quadro RH.
Nel Modello Redditi rivestono inoltre grande rilevanza, oltre ai quadri RB, RC, RL, RP, RN, RV ed RX, che corrispondono rispettivamente ai quadri B, C, D, E ed al prospetto di liquidazione del Modello 730, il quadro RM, dedicato ai redditi da assoggettare a tassazione separata, il quadro RR, relativo ai contributi previdenziali INPS per i soggetti iscritti alla gestione separata o alle gestioni artigiani e commercianti, il quadro RT, dedicato a plusvalenze e
capital gain ed il quadro RW, relativo alla voluntary discosure, ovvero alla dichiarazione dalle attività finanziare e degli investimenti detenuti all’estero.
Si evidenzia inoltre che i quadri RM, RT ed RW possono essere compilati “singolarmente” ad integrazione del Modello 730. Pertanto, un dipendente o pensionato che realizza un reddito da assoggettare a tassazione separata, una plusvalenza da dichiarare o detiene beni all’estero, ha la possibilità, alternativa alla presentazione di un Modello Redditi PF in forma “integrale”, di presentare, oltre ad un 730 in forma “integrale” (comprensivo per esempio dei quadri B, C, E e del prospetto di liquidazione), un Modello Redditi PF “parziale” con il quale integrare i propri adempimenti dichiarativi presentando, singolarmente, il quadro RM, RT ovvero RW, oltre ovviamente ai quadri relativi alla determinazione ed alla liquidazione delle imposte.

Nel caso di imprenditori o professionisti soggetti ad IRAP o ISA, il Modello Redditi PF dovrà poi essere corredato dei relativi Modelli. Imprenditori e professionisti, sono inoltre talvolta tenuti alla compilazione del quadro RU (crediti d’imposta) ed RS (prospetti vari), i quali riprendono gli omonimi quadri presenti nei Modelli Redditi SP ed SC dedicati alle società.
Per quanto riguarda infine la scadenza, il termine per la presentazione del Modello Redditi PF 2022, relativo al periodo d’imposta 2021, è fissato al 30 novembre 2022.

LE NOVITÀ DEL 2021 (MODELLI DICHIARATIVI 2022)

Tra le principali novità relative ai Modelli 2022 e riferiti al periodo d’imposta 2021 si evidenziano le seguenti:
 Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro, dove l’importo del beneficio spettante viene ricalcolato in base al reddito dichiarato;
 Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;
 Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus ed ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;
 Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;
 Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
 Bonus mobili: è innalzato, solo per il 2021 e fermo restando il limite di 10.000 euro per il 2022, a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione.

 Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
 Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
 Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);
 Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;
 Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.
Si segnala infine, in riferimento alle detrazioni per i figli a carico, l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale il quale, a decorrere dal mese di marzo 2022, abroga le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno stesso:
 Il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
 L’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
 Gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
 L’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
 Le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
Il 2021, nonché i Modelli dichiarativi 2022 oggetto di analisi, costituisce quindi l’ultimo anno in cui le detrazioni per figli a carico operano a pieno regime e sull’intero esercizio fiscale.

Dott. Francesco Carlini

In collaborazione con Abaco Commercialisti Associati STP