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Possibile la compensazione tra debiti contributivi e crediti fiscali

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

La legge di conversione del decreto cessione crediti (DL n. 11/2023 convertito in legge n. 38/2023) pone fine ai dubbi interpretativi in merito alla compensazione dei debiti contributivi con crediti fiscali mediante il modello F24.

L’intervento del legislatore si è reso necessario a seguito di alcune pronunce dei giudici di merito (invero isolate), che hanno respinto le doglianze dei contribuenti a fronte del disconoscimento, da parte dell’Inps, del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali mediante l’utilizzo in compensazione di crediti fiscali con versamento unitario mediante F24.

La prima controversia è finita davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Milano che, con sentenza del 19-10-2021 n. 2207, ha dato torto al contribuente affermando, tra l’altro, che “…in ambito contributivo non è mai stat adottata una disposizione di legge che consenta la compensazione di obbligazioni previdenziali…che permetta un’estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti parte allo stesso soggetto”. Analoga interpretazione è stata fornita anche dal Tribunale di Brescia con ordinanza del 22-02-2022 n. 1251.

Invero come già detto, le due pronunce risultano piuttosto isolate rispetto ad un istituto, introdotto ormai da oltre 25 anni nel nostro ordinamento (art. 17 del D.lgs n. 241/1997) e che non risulta abbia determinato particolari criticità interpretative in seno ai diversi enti interessati dai versamenti unitari delle imposte e dei contributi. Gli enti in sostanza hanno di fatto sempre ritenuto applicabile la compensazione dei crediti di natura fiscale per il pagamento dei contributi previdenziali e viceversa.

Tuttavia, le recenti pronunce, hanno mandato in fibrillazione la dottrina e chi doveva applicare le norme. Si è reso così necessario l’intervento del legislatore che ha anche, tra l’altro, probabilmente anticipato l’intervento della Cassazione.

Analizzando la norma di interpretazione autentica (contenuta nell’art. 2 quater del DL n. 11/2023 così come modificato e convertito in legge dalla legge n. 38/2023), si ritiene non possano sussistere dubbi a questo punto, sia sulla possibilità di  compensazione dei crediti di natura fiscale per il pagamento dei contributi previdenziali e viceversa, sia sull’efficacia retroattiva della disposizione stessa, poiché si limita a ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore e comunque perché non sussiste in generale, un divieto di retroattività della legge, salvo quanto previsto in materia penale dall’art. 25 della Costituzione.