PUBBLICATE LE DISPOSIZIONI PER I VERSAMENTI DELLE QUOTE DI TFR AL FONDO DI TESORERIA INPS
Tra le numerose novità in materia previdenziale contenute nell’ultima legge di bilancio (legge n. 199/2025), si segnalano quelle relative ai nuovi criteri disposti per il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’Inps, dei lavoratori che non aderiscono a forme di previdenza complementare (si veda sul punto anche la nostra circolare n. 1/2026).
Il Fondo di Tesoreria Inps ha la finalità di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del TFR. E’ alimentato tramite versamenti effettuati mensilmente dai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un certo numero di addetti. Il limite dimensionale, ai fini dell’obbligo di versamento, è stato fino ad ora calcolato in due modi:
- per le aziende in attività alla data del 31-12-2006 si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006;
- per le aziende che invece avevano iniziato l’attività dopo il 31-12-2006, si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio dell’attività.
Si trattava quindi di un dato statico. Ora invece, dal 01-01-2026, tutto cambierà in quanto il dato che dovrà essere preso a riferimento, per il versamento o meno delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, è quello relativo “alla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato” (art. 1 comma 755 legge n. 199/2025). Il requisito dimensionale per far scattare il versamento è quindi diventato dinamico, in quanto le aziende dovranno verificare di anno in anno il raggiungimento della soglia.
Ora l’Inps, attraverso la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione delle nuove regole.
Ambito di applicazione e requisiti soggettivi
La disciplina innovata dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda esclusivamente i lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del Codice Civile. Sono obbligati quindi al versamento tutti i datori di lavoro privati (che raggiungono le soglie dimensionali che dopo vedremo), con esclusione dei datori di lavoro domestico.
In caso di operazioni societarie (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione ecc.) o di cessione di contratto:
- se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
- se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore di lavoro è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 del Codice civile. In tale evenienza, qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie.
L’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre inoltre per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari. In tali casi il TFR maturando resta disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile, con l’obbligo del versamento delle relative quote al Fondo di Tesoreria, laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.
Determinazione del requisito dimensionale
Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.
Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito dettagliato:
- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.
Se quindi un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore ai 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso del 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista, l’obbligo scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.
Aziende di nuova costituzione
Per le aziende di nuova costituzione nel corso dell’anno 2025, continua ad applicarsi la disciplina previgente, la quale richiede il raggiungimento della media di 50 addetti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria.
Se quindi, per esempio, il datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nel mese di aprile 2025 e che, nel medesimo anno, raggiunge una media occupazionale di 50 dipendenti, sarà obbligato al versamento contributivo al Fondo di Tesoreria, anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività.
Le nuove soglie introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 operano quindi esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività.
Le aziende invece costituite prima del 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti, sono tenute al versamento delle quote di TFR al Fondo a far tempo dal 1° gennaio 2026.
Criteri per l’effettuazione del calcolo
Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.
Calcolo della quota mensile da versare al Fondo
Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza.
La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l’aliquota pari al 7,41%, in conformità a quanto previsto dall’art. 2120 del Codice Civile. Dall’importo così determinato, deve essere detratto il contributo dello 0,50%, previsto dall’art. 3, ultimo comma della legge n. 297/1982, nei confronti dei lavoratori per i quali tale contributo è dovuto.
Il contributo dello 0,50% continua ad essere esposto e versato, unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, restando ferma la possibilità di procedere al relativo conguaglio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario.
Modalità di versamento del contributo al Fondo e istruzioni operative
Il versamento delle quote di TFR al Fondo deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile., con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.
I datori di lavoro che soddisfano i requisiti dimensionali sono tenuti a richiedere, per le posizioni Inps afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”, che ha il significato di “azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria” e devono rilasciare all’Inps un’apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato “SC34”.
Nella fase iniziale i datori di lavoro interessati potranno assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello della pubblicazione della circolare n. 12 del 05-02-2026 che alleghiamo alla presente. A tal fine l’Istituto ha istituito, nel flusso Uniemens, il nuovo codice causale “CF05”.