News

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: ANCHE L’RLS PUO’ ESSERE RESPONSABILE SE NON SI ATTIVA

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

in materia di salute e sicurezza sul lavoro l’art.50 del D.lgs n. 81/2008 (Testo Unico in materia) attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) un ruolo importante, costituendo una figura di raccordo tra il datore di lavoro ed i lavoratori.

Partendo da tali considerazioni, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38914/2023, ha respinto il ricorso del titolare di un’azienda e dall’Rls aziendale contro la condanna inflitta ad entrambi dalla Corte d’Appello, a seguito di un infortunio mortale accaduto ad un lavoratore mentre posizionava su una scaffalatura, dei tubi metallici.

Era stato dimostrato, durante i vari gradi di processo, che il lavoratore infortunato, benché assunto con la qualifica di impiegato tecnico, di fatto svolgeva anche le funzioni di magazziniere, utilizzando regolarmente un muletto, senza aver acquisito alcuna esperienza e addestramento pratico all’uso di tale mezzo, né era stato formato sulle modalità di stoccaggio delle merci sulle scaffalature. Peraltro, il documento di valutazione dei rischi (DVR) aveva espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate, nonché la necessità che il carrello elevatore fosse utilizzato da personale specificamente formato.

La suprema corte, nell’esaminare la posizione dell’Rls in relazione all’infortunio mortale, ha valutato se, con la sua condotta omissiva, abbia contribuito a cagionare l’evento. In effetti l’art. 50 del D.lgs n. 81/2008, pone a carico dell’Rls, tra le altre cose, l’obbligo giuridico di “promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori”. Inoltre, l’Rls “fa proposte in merito all’attività di prevenzione” ed “avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività”.

Nulla è stato fatto dall’Rls in carica nella circostanza, ed è quindi stato anch’esso condannato. Si tratta quindi di una sentenza innovativa della Corte di Cassazione nei confronti della figura dell’Rls.